§ 5.3.13 - L.P. 28 agosto 1989, n. 6.
Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:28/08/1989
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'agenzia provinciale per l'istruzione.
Art. 2.  Organi della sovrintendenza scolastica provinciale.
Art. 2 bis.  Organizzazione della scuola in Valle di Fassa e delle scuole delle comunità mochena e cimbra.
Art. 2 ter.  Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale.
Art. 2 quater.  Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee.
Art. 2 quinquies.  Mobilità del personale insegnante.
Art. 3.  Vicesovrintendente.
Art. 4.  Status del dipendente provinciale nominato sovrintendente.
Art. 5.  Indennità di funzione del sovrintendente e del vicesovrintendente.
Art. 6.  Fabbisogno di personale non docente delle scuole a carattere statale.
Art. 7.  Collocamento a riposo e congedo ordinario.
Art. 8.  Assunzione di personale, assegnazione di sede e trasferimento.
Art. 9.  Trasferimento ad altro servizio del personale assegnato a scuole a carattere statale.
Art. 10.  Inquadramento del personale.
Art. 11.  Modifica alla dotazione organica.
Art. 12.  Disposizioni di stato giuridico.
Art. 13.  Gestione della scuola.
Art. 14.  Nuove strutture.
Art. 15.  Norme transitorie.


§ 5.3.13 - L.P. 28 agosto 1989, n. 6.

Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione.

(B.U. 5 settembre 1989, n. 39).

 

CAPO I

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale docente delle scuole a carattere statale [1]

 

Art. 1. Istituzione dell'agenzia provinciale per l'istruzione. [2]

     [1. In attesa della riorganizzazione complessiva del sistema scolastico provinciale è istituita l'agenzia provinciale per l'istruzione, di seguito denominata "sovrintendenza scolastica provinciale", dotata di autonomia amministrativa e contabile. Le competenze e l'organizzazione della sovrintendenza scolastica provinciale sono definite con regolamento ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), in relazione alla sola gestione del personale della scuola garantendo il coordinamento con le competenze delle altre strutture organizzative della Provincia, dell'istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi, delle istituzioni scolastiche autonome [3].

     2. Agli effetti dell'ordinamento dei servizi e del personale la sovrintendenza scolastica provinciale è equiparata ad un servizio della Provincia. Nell'allegato "C" della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è aggiunta quale struttura equiparata a servizi l'"agenzia provinciale per l'istruzione".

     2 bis. Gli atti adottati dal sovrintendente scolastico, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ivi compresi quelli in materia di personale anche per la ricostruzione delle carriere e a fini previdenziali, non sono soggetti a controlli esterni e sono immediatamente esecutivi [4].

     3. La sovrintendenza scolastica provinciale si avvale del personale e dei beni immobili messi a disposizione dalla Giunta provinciale con oneri a carico del bilancio provinciale. La Giunta provinciale può mettere a disposizione della sovrintendenza altresì beni mobili ed attrezzature con oneri a carico del bilancio provinciale. La Giunta provinciale, inoltre, può autorizzare l'assunzione a carico dei relativi stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la fornitura dei beni e dei servizi che sono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità [5].

     4. La Giunta provinciale assegna alla sovrintendenza scolastica provinciale le somme a carico del bilancio provinciale in misura tale da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali della sovrintendenza medesima.

     5. La sovrintendenza scolastica provinciale adotta ogni anno un bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il conto consuntivo, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).]

 

     Art. 2. Organi della sovrintendenza scolastica provinciale. [6]

     [1. Sono organi della sovrintendenza scolastica provinciale:

     a) il sovrintendente scolastico;

     b) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Al sovrintendente scolastico spetta:

     a) la rappresentanza della sovrintendenza scolastica provinciale;

     b) la direzione e l'amministrazione della sovrintendenza scolastica stessa;

     c) [7];

     d) l'esercizio, oltre alle attribuzioni previste per i dirigenti di servizio dal vigente ordinamento dei servizi e del personale della Provincia, delle attribuzioni di cui al secondo comma, esclusi i numeri 1) e 3), dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

     3. Per la nomina, la composizione, la durata in carica e le attribuzioni del collegio dei revisori dei conti si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi in materia di politica del lavoro), come modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 17. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi. La misura dell'indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 6, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6.]

 

          Art. 2 bis. Organizzazione della scuola in Valle di Fassa e delle scuole delle comunità mochena e cimbra. [8]

     [1. Per tutelare e promuovere le caratteristiche culturali e linguistiche della popolazione ladina della Valle di Fassa al dirigente dell'istituto comprensivo ladino di Fassa sono attribuite le funzioni previste da quest'articolo.

     2. Il dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1 assume la denominazione in lingua ladina di "Sorastant de la scola ladines" ed è nominato dalla Giunta provinciale, sentito il comprensorio ladino di Fassa, tra il personale in possesso della qualifica di dirigente scolastico e dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento). In alternativa alla nomina la Giunta provinciale può:

     a) attribuire un incarico della durata di cinque anni, rinnovabile, al soggetto vincitore di un concorso per titoli ed esami-colloquio; a tale concorso possono accedere i docenti appartenenti ai ruoli provinciali del personale docente in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per dirigenti scolastici e dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993;

     b) stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego in Provincia, dei titoli accademici previsti per lo svolgimento dell'incarico da ricoprire nonché di esperienza, almeno settennale, in attività di docenza o di direzione in istituzioni scolastiche del ciclo primario o secondario o in università.

     3. In attesa dell'espletamento del concorso l'incarico è assegnato dalla Giunta provinciale secondo le regole generali previste per gli incarichi relativi a posti dirigenziali vacanti.

     4. Al dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1, oltre ai compiti affidati ai dirigenti scolastici dalla normativa vigente, spettano i seguenti compiti:

     a) coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia nella Valle di Fassa; a tal fine il dirigente svolge le funzioni attribuite ai coordinatori pedagogici dall'articolo 24 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento); per lo svolgimento delle funzioni di consulenza pedagogico-didattica a favore delle scuole materne provinciali il dirigente può avvalersi del servizio provinciale competente;

     b) amministrazione del personale docente e non docente, nei limiti attribuiti dalla Giunta provinciale, con riferimento alle scuole della Valle di Fassa, e reclutamento del personale docente e non docente a tempo determinato;

     c) collaborazione con le strutture provinciali competenti in materia d'istruzione e di tutela delle minoranze linguistiche nell'attività di indirizzo e programmazione scolastica della Giunta provinciale, con riferimento alle scuole della Valle di Fassa;

     d) attuazione della normativa nel campo del diritto allo studio e dell'orientamento scolastico, per superare il disagio giovanile e favorire l'integrazione delle persone portatrici di handicap nella scuola; questi compiti gli sono attribuiti dalla Giunta provinciale con riferimento alle scuole della Valle di Fassa;

     e) collaborazione all'attività dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE) svolta in Valle di Fassa o rivolta alle istituzioni scolastiche ladine, anche mediante la formulazione di proposte e iniziative.

     5. I posti vacanti e disponibili per le assegnazioni di incarichi a tempo determinato al personale docente sono comunque riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladine iscritti nelle graduatorie permanenti o di istituto.

     6. La Giunta provinciale, sentito il "Sorastant de la scola ladines", determina una specifica dotazione organica del personale docente e non docente dell'istituto comprensivo ladino di Fassa, tenendo conto delle esigenze e attività aggiuntive e specifiche svolte.

     7. Gli esoneri del personale docente sono disposti dal dirigente preposto alla dirigenza di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale.

     8. Per quanto non espressamente previsto da quest'articolo si applicano le vigenti norme statali e provinciali in materia di istruzione e di dirigenza scolastica.

     9. Nelle scuole elementari e medie con alunni residenti nei comuni mocheni e in quello cimbro, come individuati dall'articolo 01 del decreto legislativo n. 592 del 1993, possono trovare applicazione, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, il comma 4, lettere b), c), d) ed e), e il comma 6 di quest'articolo.]

 

          Art. 2 ter. Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale. [9]

     [1. La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l’accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.

     2. La formazione e l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o di idoneità previsti dalla vigente normativa;

     b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il punteggio degli iscritti può essere aggiornato con periodicità biennale;

     c) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento secondo i criteri di valutazione definiti da regolamento;

     d) per il servizio prestato con continuità per periodi non inferiori ai tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio;

     e) nella formazione e nell’utilizzo delle graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti dagli iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore di quest’articolo, assicurando agli stessi precedenza assoluta nell’assunzione; sono altresì assicurate le precedenze assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.]

 

          Art. 2 quater. Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee. [10]

     [1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell’anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l’utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie di istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento, approvato sentita la competente commissione consiliare.

     2. Per la copertura di cattedre e di posti di insegnamento, il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura di cattedre o di posti di insegnamento disponibili può altresì stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale.

     3. Per la copertura di cattedre e di posti di insegnamento non coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale per l’inizio delle lezioni, il dirigente dell’istituzione scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata massimo annuale.]

 

          Art. 2 quinquies. Mobilità del personale insegnante. [11]

     [1. La mobilità del personale insegnante della scuola a carattere statale si informa al principio della continuità didattica ed è disciplinata in modo da garantire il regolare avvio dell’anno scolastico:

     a) dai rispettivi contratti collettivi di lavoro provinciali per il personale dirigente e docente all’interno del territorio provinciale;

     b) dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro rispettivamente applicabili per il personale dirigente e docente tra le strutture e le scuole ubicate nel territorio provinciale e quelle del restante territorio nazionale.

     2. Il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento.

     3. I contratti previsti dal comma 1, lettera b), sono sottoscritti sulla base dell’intesa tra la Provincia e il Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica prevista dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

     4. Con regolamento sono disciplinati i casi, i tempi e le modalità per l’inserimento del personale docente statale nelle graduatorie provinciali previste dagli articoli 2 ter e 2 quater, nel rispetto di quanto previsto nell’intesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

     5. L’utilizzazione presso istituzioni scolastiche italiane all’estero da parte del Ministero degli affari esteri del personale insegnante ai sensi dell’articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è consentita previo nulla osta della Provincia e previa intesa con lo Stato al fine dell’assunzione delle relative spese.]

 

     Art. 3. Vicesovrintendente. [12]

 

     Art. 4. Status del dipendente provinciale nominato sovrintendente. [13]

 

     Art. 5. Indennità di funzione del sovrintendente e del vicesovrintendente. [14]

     [1. Al sovrintendente scolastico è attribuita, per il periodo di durata dell'incarico, un'indennità di funzione non pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio iniziale del dirigente della Provincia non preposto al servizio e quello del dirigente generale preposto ad un dipartimento. In ogni caso, se più favorevole, tale indennità è determinata in misura pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del dirigente generale preposto a dipartimento e il trattamento economico in godimento del funzionario nominato sovrintendente.

     2. [15].]

 

CAPO II

Personale non docente delle scuole a carattere statale

 

     Art. 6. Fabbisogno di personale non docente delle scuole a carattere statale. [16]

     [1. Il sovrintendente scolastico indica annualmente il fabbisogno del personale non docente delle singole scuole a carattere statale sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta provinciale.

     2. La Giunta provinciale determina la consistenza del fabbisogno di personale ed autorizza il sovrintendente scolastico ad assegnare alle scuole a carattere statale il personale non docente di ruolo e ad adottare gli eventuali provvedimenti di assunzione ai sensi dell'articolo 8.

     3. Nel caso di istituzione di nuove scuole all'inizio dell'anno scolastico ovvero di sdoppiamento di classi nel corso del medesimo, si provvede, ove occorre, all'immediato adeguamento del fabbisogno del personale non docente.]

 

     Art. 7. Collocamento a riposo e congedo ordinario. [17]

     [1. Al personale non docente delle scuole a carattere statale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 194 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     2. Il medesimo personale può usufruire di regola del congedo ordinario nei periodi delle vacanze scolastiche, anche ai fini del recupero dell'eventuale congedo non goduto durante il periodo delle vacanze dell'anno scolastico immediatamente precedente.]

 

     Art. 8. Assunzione di personale, assegnazione di sede e trasferimento. [18]

     1. Per il personale provinciale delle scuole a carattere statale si applicano in materia di assunzione le norme valevoli per il restante personale provinciale.

     2. Per il personale di cui al presente articolo l'assegnazione della sede di servizio è disposta secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

     3. In presenza di posti vacanti e nelle more della loro copertura nonché per la copertura dei posti comunque disponibili per assenza del titolare, potranno essere conferite supplenze secondo modalità determinate dalla Giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali, nel numero e profilo professionale necessari a fare fronte al fabbisogno di personale determinato a norma dell'articolo 6. Costituisce titolo di precedenza assoluta nel conferimento di supplenze l'aver conseguito l'idoneità in concorsi per esami, pubblici o riservati, o in prove attitudinali selettive, banditi dalla Provincia autonoma di Trento, per l'accesso nel rispettivo profilo professionale.

     4. La nomina del personale supplente che in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

     5. I trasferimenti, da scuola a scuola, del personale provinciale delle scuole a carattere statale sono disposti a domanda o d'ufficio, secondo modalità e limiti determinati dalla Giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni sindacali. Eventuali trasferimenti di personale dalle scuole a carattere statale a strutture organizzative della Provincia e viceversa potranno essere disposti entro limiti determinati dalla Giunta provinciale nel contesto delle medesime modalità.

 

     Art. 9. Trasferimento ad altro servizio del personale assegnato a scuole a carattere statale. [19]

     [1. Il personale che a seguito di variazione di fabbisogno delle singole scuole non possa essere utilizzato presso altre scuole a carattere statale situate a distanza non superiore ai 10 chilometri, può essere assegnato, su proposta del sovrintendente scolastico, con determinazione dell'Assessore all'organizzazione e al personale, sentito il parere dei singoli interessati, anche ad altro servizio provinciale per lo svolgimento di mansioni anche diverse da quelle proprie del profilo di appartenenza, ma comunque connesse al livello di inquadramento.

     2. Dopo due anni di utilizzo in mansioni diverse il personale che non possa essere restituito alle originarie mansioni sarà trasferito nel profilo professionale corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita nel profilo di provenienza.]

 

CAPO III

Disposizioni comuni, transitorie e finali

 

     Art. 10. Inquadramento del personale. [20]

     [1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il personale di ruolo contemplato dall'articolo 16 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 è inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale nella corrispondente posizione giuridica da determinarsi sulla base del profilo professionale e della qualifica funzionale di appartenenza, con il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo di provenienza. Il personale, la cui posizione giuridica di provenienza subisca variazioni retroattive, sarà oggetto di una nuova operazione di inquadramento.

     2. Fatto salvo in ogni caso il trattamento economico in godimento alla data stabilità al comma 4, al personale trasferito è attribuito, se più favorevole, il trattamento derivante dall'applicazione della normativa di stato giuridico e di trattamento economico stabilita per il corrispondente personale provinciale a partire dalla legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25.

     3. La richiesta per rimanere alle dipendenze dello Stato prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, deve essere presentata alla competente autorità statale entro la data del 30 giugno 1990 dandone comunicazione, entro lo stesso termine, anche alla Giunta provinciale.

     4. L'inquadramento nel ruolo provinciale decorre, ai soli effetti economici, dal 10 luglio 1990.

     5. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di inquadramento di cui al presente articolo, al personale interessato viene provvisoriamente attribuito il trattamento economico in godimento, fatto comunque salvo l'eventuale conguaglio spettante.]

 

     Art. 11. Modifica alla dotazione organica. [21]

     [1. Al fine di provvedere all'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale del Provveditorato agli studi e delle scuole a carattere statale, nonché per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite in materia alla Provincia, nella tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come da ultimo modificata con l'articolo 23, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, i posti d'organico dei livelli funzionali-retributivi, come ridistribuiti in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, sono aumentati delle seguenti unità:

 

Livelli funzionali retributivi

Aumento posti organico

Nono

10

Ottavo

38

Settimo

170

Sesto

185

Quinto

190

Quarto

238

Terzo

751

 

     2. Il totale dei posti d'organico dei livelli funzionali retributivi ed il totale complessivo dei posti, sono aumentati, rispettivamente, da 3484 e 5066 e da 3606 a 5188.

     3. I posti d'organico stabiliti al comma 1 sono ridistribuiti nei livelli funzionali-retributivi di cui al medesimo comma allo scopo di consentire l'inquadramento del personale di cui all'articolo 10 nel livello funzionale-retributivo spettante anche in relazione ad eventuali mutamenti con effetto retroattivo della posizione giuridica statale di provenienza.]

 

     Art. 12. Disposizioni di stato giuridico. [22]

     [1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, lo stato giuridico ed economico del personale che presta servizio nella Sovrintendenza scolastica provinciale e del personale non docente delle scuole a carattere statale è disciplinato dalle disposizioni concernenti il personale della Provincia.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno definiti, con le modalità previste dall'articolo 62 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, i profili professionali riferiti alle professionalità del personale non docente delle scuole a carattere statale e della Sovrintendenza scolastica provinciale avuto riguardo altresì, se del caso, all'esigenza di nuove figure professionali.]

 

     Art. 13. Gestione della scuola. [23]

     [1. Allo scopo di assicurare il miglior funzionamento delle scuole e per lo sviluppo dell'autonomia organizzativa e funzionale delle istituzioni scolastiche, il personale non docente assegnato alle scuole a carattere statale presta la propria opera secondo le direttive del preside o del direttore didattico.

     2. Al medesimo scopo le modalità di gestione dei beni mobili delle singole scuole e le relative responsabilità sono disciplinate con regolamento, nel rispetto delle attribuzioni degli organi collegiali.]

 

     Art. 14. Nuove strutture. [24]

     [1. In relazione allo svolgimento delle nuove funzioni devolute alla Provincia dal D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 è autorizzata l'istituzione di sei uffici in aggiunta al numero complessivo stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, nonchè di una posizione organizzativa in aggiunta al numero complessivo stabilito dall'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.]

 

     Art. 15. Norme transitorie. [25]

     [1. La Sovrintendenza scolastica provinciale inizia ad esercitare le funzioni ad essa demandate a decorrere dalla data di presa di servizio del sovrintendente scolastico.

     2. Fino all'inquadramento del personale di cui all'articolo 16 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, la Sovrintendenza scolastica provinciale opera avvalendosi oltre che del personale già in servizio presso il Provveditorato agli studi anche di personale provinciale.

     3. Fino all'assunzione delle deliberazioni di nomina dei capi ufficio le preesistenti strutture del Provveditorato agli studi e il personale ad esse assegnato continuano a svolgere le attività e le funzioni loro demandate.

     4. I procedimenti per l'assunzione di personale avviati dal Provveditorato agli studi e in corso alla data dell'entrata in funzione della Sovrintendenza scolastica provinciale ivi compresi i procedimenti per l'assunzione di coordinatori amministrativi avviati ai sensi del decreto legge 10 luglio 1989, n. 249 sono completati dalla stessa Sovrintendenza. Le relative commissioni sono confermate con provvedimento della Giunta provinciale e le eventuali graduatorie sono approvate dalla Giunta medesima, la quale dispone le conseguenti nomine in ruolo nei corrispondenti livelli funzionali-retributivi provinciali.

     5. Il personale dipendente dello Stato, fino alla data di cui all'articolo 10, comma 3, è messo a disposizione della Provincia e continua a prestare servizio nella struttura di appartenenza. La relativa spesa è a carico della Provincia.

     6. Fino a quando non saranno determinati i parametri di cui all'articolo 6, comma 1, per la determinazione del fabbisogno di personale delle singole scuole a carattere statale si applicano le tabelle di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, fatte salve le rideterminazioni disposte dalla Giunta provinciale in dipendenza dello svolgimento delle pulizie mediante appalto.]

 

     Artt. 16. - 17. [26]

 


[1] Rubrica modificata dall'art. 52 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così sostituita dall’art. 2 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5. Per la soppressione dell’Agenzia di cui al presente articolo, vedi l’art. 9 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[3] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 50 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[5] Comma così modificato dall’art. 20 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5. Per la soppressione dell’Agenzia di cui al presente articolo, vedi l’art. 9 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

[7] Lettera abrogata dall’art. 20 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[8] Articolo inserito dall’art. 8 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[9] Articolo inserito dall’art. 2 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5, abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata e nuovamente abrogato dall'art. 8 del D.P.G.P. 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg..

[10] Articolo inserito dall’art. 3 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Articolo inserito dall’art. 4 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[12] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[13] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[14] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[15] Comma abrogato dall'art. 53 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[16] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[17] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[18] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 17 dicembre 1993, n. 43 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[19] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[20] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[21] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[22] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[23] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[24] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[25] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[26] Articoli abrogati dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.