§ 2.1.77 - Legge Provinciale 28 dicembre 1984, n. 17.
Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 dicembre 1983.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/12/1984
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Recepimento dell'accordo provinciale unitario.
Art. 2.  Area di applicazione.
Art. 3.  Istituzione dell'ottavo livello funzionale-retributivo e disposizioni di primo inquadramento.
Art. 4.  Importi dei livelli funzionali-retributivi.
Art. 5.  Indennità di livello.
Art. 6.  Determinazione trattamento economico dall'1 gennaio 1985.
Art. 7.  Salario individuale di anzianità.
Art. 8.  Valutazione di servizi.
Art. 9.  Censimenti ed indagini statistiche.
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.  Interpretazione autentica.


§ 2.1.77 - Legge Provinciale 28 dicembre 1984, n. 17. [1]

Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 dicembre 1983.

(B.U. 8 gennaio 1985, n. 2).

 

Art. 1. Recepimento dell'accordo provinciale unitario.

     1. La Provincia autonoma di Trento con la presente legge recepisce, anche in attuazione dell'articolo 59 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, l'accordo provinciale unitario 13 dicembre 1983 per il rinnovo contrattuale 1983-1985 dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei dipendenti degli enti locali provinciali nelle parti in cui innova, modifica od integra le disposizioni vigenti nell'ordinamento provinciale.

 

     Art. 2. Area di applicazione.

     1. Le disposizione contenute nella presente legge si applicano al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento.

     2. E' escluso il personale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, come sostituito con l'articolo 4 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3. E' altresì escluso, per quanto concerne il trattamento economico, il personale contemplato dagli articoli 4, 5 e 7 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, salvo quanto stabilito nel terzo comma del successivo articolo 8.

 

     Art. 3. Istituzione dell'ottavo livello funzionale-retributivo e disposizioni di primo inquadramento.

     1. Con decorrenza 1° gennaio 1985 è istituito l'ottavo livello funzionale-retributivo, cui corrisponde la seguente declaratoria:

     «Attività di ricerca, di studio ed elaborazione di notevole complessità, diretta allo svolgimento di adempimenti, o a funzioni di vigilanza e di controllo, richiedenti conoscenze specialistiche, nel campo amministrativo e tecnico, e contraddistinta da specificità di apporto, anche di tipo propositivo e promozionale, nella formulazione e realizzazione dei programmi, secondo le competenze per materia e per obiettivo, con connessa definizione dei processi attuativi. Il profilo può comportare interventi di addestramento professionale sul campo nonché eventuali compiti di indirizzo di unità di lavoro e di guida del relativo personale.

     Il livello è caratterizzato da:

     - autonomia rilevante per la proposizione e la formulazione dei programmi di lavoro di competenza, nonché per la realizzazione, in relazione al profilo professionale, delle attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate, secondo gli indirizzi, i piani e i programmi, anche pluriennale, definiti;

     - apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità della struttura organizzativa di appartenenza, in rapporto all'organizzazione strutturale e alla funzionalità complessive.

     Comporta la responsabilità:

     - delle attività direttamente svolte e delle istruzioni di carattere generale impartite;

     - delle attività, eventualmente affidate, di addestramento professionale, di indirizzo e guida di unità di lavoro e del relativo personale;

     - della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento degli obiettivi stabiliti, operando anche mediante controlli periodici e di massima sui risultati.

     Nell'ambito delle scuole dell'infanzia, e con riferimento agli adempimenti di competenza, il livello comporta:

     - attività di direzione, di coordinamento e di consulenza pedagogica- didattica;

     - funzioni amministrative, gestionali e di organizzazione del lavoro;

     - responsabilità di gestione del personale e delle risorse strumentali».

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 207 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, si applicano anche ai fini dell'inquadramento nell'ottavo livello funzionale-retributivo, purché il personale interessato sia provvisto del titolo di studio, della abilitazione professionale ovvero di diplomi di qualificazione professionale o di specializzazione o di perfezionamento richiesti per l'accesso al relativo profilo professionale; per il personale contemplato dal primo comma del medesimo articolo 207 l'inquadramento avverrà con decorrenza dal 1° gennaio 1985.

     3. Il personale proveniente dall'Ispettorato provinciale del lavoro e trasferito alla Provincia a norma dell'articolo 1 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 13, che presso l'ente di provenienza risultava collocato nell'ottava qualifica funzionale, verrà inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1985, nell'ottavo livello funzionale-retributivo.

 

     Art. 4. Importi dei livelli funzionali-retributivi.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi competono seguenti stipendi annui lordi iniziali tabellari:

 

     - primo livello                             L. 3.300.000

     - secondo livello                           L. 3.612.600

     - terzo livello                             L. 4.098.600

     - quarto livello                            L. 4.482.000

     - quinto livello                            L. 5.200.000

     - sesto livello                             L. 5.562.000

     - settimo livello                           L. 6.804.000

     - ottavo livello                            L. 8.640.000

 

 

     Art. 5. Indennità di livello.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 al personale di ruolo e non di ruolo è corrisposta un'indennità annua fissa di livello, per dodici mensilità, nelle seguenti misure lorde:

 

 

livello                                     importo indennità

funzionale-retributivo                      annuo lordo

------------------------------------------------------------------

 

     - secondo                                    L.    60.000

     - terzo, quarto, quinto                      L.   120.000

     - sesto, settimo                             L.   360.000

 

 

     2. Al personale non di ruolo che presti servizio ad orario ridotto, l'indennità è corrisposta in proporzione.

 

     Art. 6. Determinazione trattamento economico dall'1 gennaio 1985.

     1. Con effetto dall'1 gennaio 1985, lo stipendio complessivo spettante al personale di ruolo collocato nei livelli e al personale insegnante a tempo indeterminato previsto dall'articolo 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, in servizio alla medesima data, viene determinato sommando i seguenti elementi retributivi, in conformità alla posizione individuale di ciascun dipendente:

     a) stipendio in godimento comprensivo delle classi e degli aumenti periodici;

     b) acconto mensile previsto per l'anno 1984 dall'articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41;

     c) assegni pensionabili ad personam comunque denominati eventualmente in godimento;

     d) importo derivante dalla monetizzazione della frazione di biennio maturata al 31 dicembre 1984 nella classe di stipendio o aumento periodico in godimento alla medesima data, escluse le frazioni di mese, da calcolare in base agli importi di livello di cui all'articolo 6 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25;

     e) una somma pari alla differenza fra l'importo del beneficio minimo garantito a regime dall'accordo provinciale unitario di cui al precedente articolo 1 e l'acconto previsto per l'anno 1984 dall'articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, nelle seguenti misure mensili lorde per ciascun livello funzionale-retributivo:

 

 

livello                                           somma

funzionale-retributivo                            mensile lorda

------------------------------------------------------------------

 

     - primo                                       L.    25.000

     - secondo                                     L.    31.000

     - terzo                                       L.    34.000

     - quarto                                      L.    35.000

     - quinto                                      L.    35.000

     - sesto                                       L.    44.000

     - settimo                                     L.    53.000

 

 

     2. Per il personale collocato nel quinto livello funzionale- retributivo, allo stipendio complessivo di cui al precedente comma, viene aggiunta una somma pari alla differenza fra nuovo e preesistente stipendio iniziale tabellare relativo al medesimo livello.

     3. La progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici, stabilita dall'articolo 6 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, cessa al 31 dicembre 1984.

     4. Con effetto dalla data di attribuzione del nuovo stipendio complessivo come determinato dal primo e secondo comma, cessa la corresponsione degli acconti previsti dall'articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41.

     5. Il personale comunque assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato conserva l'acconto di cui all'articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, fino alla scadenza del rapporto in corso.

     6. In attesa dell'adozione dei provvedimenti relativi alla determinazione del trattamento economico di cui al primo comma, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per il pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 1985, della somma stabilita per ciascun livello funzionale- retributivo alla lettera e) del medesimo primo comma.

 

     Art. 7. Salario individuale di anzianità.

     1. Al personale di ruolo collocato nei livelli e al personale insegnante a tempo indeterminato previsto dall'articolo 55 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13. verrà corrisposta alla data 1° gennaio 1987, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascun livello funzionale-retributivo corrispondente al 6 per cento degli importi di livello stabiliti al precedente articolo 4 e pari alle seguenti misure annue lorde:

 

 

livello                                            importo

funzionale-retributivo                             annuo lordo

------------------------------------------------------------------

 

     - primo                                       L.   198.000

     - secondo                                     L.   216.760

     - terzo                                       L.   245.920

     - quarto                                      L.   268.920

     - quinto                                      L.   312.000

     - sesto                                       L.   333.720

     - settimo                                     L.   408.240

     - ottavo                                      L.   518.400

 

 

     2. Al personale assunto o inquadrato successivamente al 1° gennaio 1985, la somma di cui al precedente comma verrà corrisposta in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data 1° gennaio 1987. In caso di passaggio a livello funzionale-retributivo superiore, nel periodo 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1986, la somma verrà attribuita in proporzione al servizio prestato nei due livelli. La proporzione sarà calcolata in base a ventiquattresimi.

     3. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento computato sull'importo iniziale del livello funzionale-retributivo di appartenenza.

 

     Art. 8. Valutazione di servizi.

     1. Il servizio comunque prestato o riconosciuto presso lo Stato ed enti pubblici nonché il servizio svolto presso la Provincia, anteriormente alla nomina in ruolo, è valutato per intero in termini di classi o scatti, in base agli stipendi e alla progressione economica di cui all'articolo 6 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, applicando i criteri stabiliti nel secondo comma, lettere b) e c), dell'articolo 7 della stessa legge provinciale. Le eventuali frazioni di biennio residue vengono monetizzate.

     2. I benefici economici derivanti dall'applicazione del precedente comma decorrono dall'1 gennaio 1985 e concorrono alla formazione del maturato economico di ciascun dipendente alla medesima data, fatto salvo, se più favorevole, il maturato economico in godimento.

     3. Per il personale previsto dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, il servizio di ruolo prestato presso lo Stato ed enti pubblici nelle qualifiche corrispondenti a quelle della carriera direttiva è valutato, con effetto dall'1 gennaio 1985, attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale del settimo livello retributivo, con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'articolo 2 della medesima legge provinciale.

     4. I dipendenti interessati all'applicazione del primo e terzo comma dovranno produrre apposita domanda alla Giunta provinciale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Censimenti ed indagini statistiche.

     1. Al personale è consentito di effettuare, in ore extra ufficio, prestazioni connesse a censimenti nonché ad indagini statistiche e a percepire i relativi specifici compensi.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 11. Interpretazione autentica.

     1. La disposizione dell'articolo 4, nono comma, della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, va intesa nel senso che l'integrazione ivi prevista all'articolo 5 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, riguarda esclusivamente la determinazione dell'indennità di carica prevista dall'articolo 1 della citata legge provinciale n. 13.

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, tranne gli artt. 9 e 10.

[2] Articolo modificativo della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 e dell'allegato C della medesima legge; della L.P. 5 novembre 1975, n. 49; della L.P. 16 giugno 1983, n. 19 e dell'allegato C alla L.P. 3 settembre 1954, n. 8.

[3] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.