§ 98.1.28126 - D.L. 10 luglio 1989, n. 249 .
Norme in materia di reclutamento del personale della scuola.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/07/1989
Numero:249


Sommario
Art. 1.      1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono [...]
Art. 2.      1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per [...]
Art. 3.      1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda della [...]
Art. 4.      1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori [...]
Art. 5.      1. E' istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di settecentoventuno unità
Art. 6.      1. L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è [...]
Art. 7.      1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, sono indetti ogni [...]
Art. 8.      1. Le graduatorie di cui all'art. 2 e, limitatamente ai coordinatori amministrativi, all'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata [...]
Art. 9.      1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per [...]
Art. 10.      1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'art. 19, secondo comma, della [...]
Art. 11.      1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito [...]
Art. 12.      1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli [...]
Art. 13.      1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori di pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle [...]
Art. 14.      1. Il disposto del nono comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al [...]
Art. 15.      1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole [...]
Art. 16.      1. L'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'art. 77, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e [...]
Art. 17.      1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle [...]
Art. 18.      1. I posti disponibili e vacanti per i concorsi ordinari a posti di coordinatore amministrativo successivamente al completamento delle operazioni di inquadramento in [...]
Art. 19.      1. Le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno del personale docente di ruolo privo del prescritto titolo di specializzazione si svolgono con priorità rispetto [...]
Art. 20.      1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono [...]
Art. 21.      1. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano per il reclutamento di personale della scuola relativo alla copertura dei [...]
Art. 22.      1. Negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con un numero di classi inferiore a quello previsto [...]
Art. 23.      1. Il personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, appartenente a ruoli con situazione di [...]
Art. 24.      1. Il quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato
Art. 25.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire 26.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 [...]
Art. 26.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28126 - D.L. 10 luglio 1989, n. 249 [1].

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

(G.U. 10 luglio 1989, n. 159)

 

 

     Art. 1.

     1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali.

     2. L'inquadramento è disposto secondo i criteri di anzianità di cui all'art. 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della provincia in cui il personale interessato ha la sede di titolarità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni vigenti per gli attuali ruoli provinciali del personale docente.

     4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nei riguardi del personale docente di cui al presente articolo.

     5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

     2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.

     3. All'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

     4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

     5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

     6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

     7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonchè per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.

     8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

     9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

     10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

     a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

     b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonchè per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

     11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

     12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province, nonchè per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

     13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonchè culturale professionale, scientifica e tecnica, purchè abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

     14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

     15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

     16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

     17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.

     18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

     19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

     20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

     21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

     22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

     23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'art. 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purchè essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina.

     24. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

     25. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

 

          Art. 3.

     1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale ovvero dal provveditore agli studi.

     2. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

     3. La scelta è effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi.

     4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

     5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

     6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

     7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     8. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

 

          Art. 4.

     1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

     2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato.

     3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno dei provveditori agli studi o dei sovrintendenti scolastici.

     4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

     5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni.

     6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

     7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra.

     8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'art. 2.

     9. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificato dall'art. 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326. Possono essere nominati anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

 

          Art. 5.

     1. E' istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di settecentoventuno unità.

     2. Essi esercitano le funzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     3. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

     4. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     5. I vincitori dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.

     6. Agli ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici.

     8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990.

 

          Art. 6.

     1. L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

     2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

     3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonchè riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

     4. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

     5. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

     6. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

     7. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

     a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;

     b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.

     8. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

     9. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

     10. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.

     11. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purchè abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

     12. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

     13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

     14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

     15. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non può superare quello spettante per tre anni di servizio.

     16. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

     17. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.

     18. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

     19. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

     20. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

     21. Si applicano, per quanto non incompatibili con il presente articolo, le norme di cui agli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

     22. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno dei provveditori agli studi o dei sovrintendenti scolastici.

     23. I concorsi per soli titoli di accesso ai ruoli del personale amministrativo e tecnico relativo ai profili professionali della terza e quarta qualifica funzionale della scuola, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono indetti con bandi emanati dal Ministro della pubblica istruzione.

     24. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326. I posti disponibili per i concorsi riservati di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono determinati in base alle aliquote di cui all'art. 47 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     25. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi, detratto il contingente dei posti da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 24, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di accesso per titoli ed esami e i concorsi di accesso per soli titoli.

 

          Art. 7.

     1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, sono indetti ogni triennio.

     2. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti.

 

          Art. 8.

     1. Le graduatorie di cui all'art. 2 e, limitatamente ai coordinatori amministrativi, all'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente.

     2. Il Ministro della pubblica istruzione disporrà ogni triennio con propria ordinanza l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.

     3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

     4. La precedenza assoluta di cui all'art. 17, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

     5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.

     6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo avere effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi.

 

          Art. 9.

     1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo hanno titolo, anche se vi sono stati ammessi con riserva, ad essere immessi nei predetti ruoli.

     2. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     3. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 2 sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.

     4. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.

     5. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 2 è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale educativo delle istituzioni educative statali e al personale docente dei conservatori di musica, per l'accesso a posti di personale direttivo delle rispettive istituzioni.

 

          Art. 10.

     1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'art. 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

     2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

     3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

     4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

     5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

     6. La richiesta di permanenza in servizio prevista dall'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età. Tale richiesta è inammissibile se prodotta da chi ha maturato il servizio utile, secondo quanto previsto dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati e computabili ai fini della quiescenza, che è necessario per il raggiungimento del massimo della pensione.

 

          Art. 11.

     1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'art. 2, comma 10, lettera b), è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purchè tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto.

     2. In prima applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonchè ai posti di sostegno nella scuola elementare, purchè il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

     3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera a), dell'art. 2.

     4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84 e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione del presente decreto, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'art. 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.

     5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione del presente decreto si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si applicano le norme di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 6.

 

          Art. 12.

     1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonchè di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e, per gli assistenti delle Accademie di belle arti, per soli titoli.

     3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.

 

          Art. 13.

     1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori di pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     2. E' attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: a) alla nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

     3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

     4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'art. 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.

 

          Art. 14.

     1. Il disposto del nono comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purchè nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

     2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui all'art. 12 della citata legge n. 270 del 1982.

 

          Art. 15.

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

     2. Nel caso vi siano posti disponibili e le relative graduatorie si siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente.

     3. Le nomine dei vincitori sono disposte dallo stesso organo competente ad indire il concorso.

     4. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dal consiglio scolastico provinciale e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1973, n. 932. Non si applica il disposto di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     5. Al reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1 continuano ad applicarsi i rispettivi articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di cui al presente articolo si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano coperti.

 

          Art. 16.

     1. L'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'art. 77, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'annessa tabella H per i passaggi di ruolo, è ridotta a due anni di servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo.

 

          Art. 17.

     1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la carriera immediatamente inferiore, indetti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

     2. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e di aiuto-cuoco, è considerato sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco. In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento è riservato al personale di cui al presente comma.

     3. Le deroghe apportate ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ai titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, sono valide anche ai fini dei requisiti richiesti per i passaggi di ruolo da un profilo ad un altro della medesima qualifica funzionale.

     4. Il personale ATA che ha conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è incluso nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze del personale ATA, ancorchè non in possesso dei titoli di studio specifici previsti dall'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988.

 

          Art. 18.

     1. I posti disponibili e vacanti per i concorsi ordinari a posti di coordinatore amministrativo successivamente al completamento delle operazioni di inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, fino all'approvazione delle graduatorie relative ai concorsi indetti in base alle disposizioni del presente decreto sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari già espletati oppure in via di espletamento, in base alle relative graduatorie.

 

          Art. 19.

     1. Le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno del personale docente di ruolo privo del prescritto titolo di specializzazione si svolgono con priorità rispetto alle nomine del personale docente non di ruolo in possesso del predetto titolo e dopo aver accantonato un numero di posti pari a quello necessario per le suddette nomine da disporre ai sensi dell'art. 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

 

          Art. 20.

     1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio.

 

          Art. 21.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano per il reclutamento di personale della scuola relativo alla copertura dei posti disponibili e vacanti che andrebbero conferiti per incarico o supplenza.

 

          Art. 22.

     1. Negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con un numero di classi inferiore a quello previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, non si dà luogo ad incarico di presidenza nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, tranne che si tratti di tipo d'istituto del quale non esiste altro nella provincia.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la presidenza è assegnata dal provveditore agli studi per reggenza ad un preside di altro istituto o scuola viciniore dello stesso tipo nell'ambito provinciale.

     3. Al preside reggente si applicano le disposizioni riguardanti il trattamento economico spettante ai direttori didattici incaricati della reggenza di altro circolo didattico.

 

          Art. 23.

     1. Il personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, appartenente a ruoli con situazione di soprannumerarietà può essere utilizzato anche in istituti e scuole di altro ordine o grado, per insegnamenti diversi da quello di titolarità per i quali sia fornito del titolo di studio prescritto.

     2. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definiti in sede di negoziazione decentrata nazionale.

 

          Art. 24.

     1. Il quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato.

 

          Art. 25.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire 26.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni in ciascuno degli anni stessi, l'accantonamento "Norme in materia di reclutamento del personale della scuola" e, quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, e 1990, ed a lire 25.800 milioni per l'anno 1991, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore della scuola".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 26.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1989, n. 417, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.