§ 5.3.12 - L.P. 15 novembre 1988, n. 34.
Modificazioni alle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia, i servizi e il personale, gli asili nido e gli interventi [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:15/11/1988
Numero:34


Sommario
Art. 24. 
Art. 32.  Estensione degli interventi previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29.
Art. 33.  Modifica alla dotazione organica.
Art. 34.  Norma transitoria.
Art. 35.  Testo unico.


§ 5.3.12 - L.P. 15 novembre 1988, n. 34.

Modificazioni alle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia, i servizi e il personale, gli asili nido e gli interventi in materia di edilizia scolastica della Provincia di Trento.

(B.U. 17 novembre 1988, n. 52 - straord.).

 

 

CAPO I

Modificazioni alla L.P. 21 marzo 1977, n. 13, concernente:

«Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento».

 

     Artt. 1. - 20.

     (Omissis).

 

CAPO II

Modificazioni alla L.P. 29 aprile 1983, n. 12, concernente:

«Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

 

     Artt. 21. - 23.

     (Omissis).

 

CAPO III

Modificazioni alla L.P. 13 marzo 1978, n. 13, concernente:

«Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli

asili nido comunali costruiti e gestiti con interventi della provincia».

 

     Art. 24. [1]

     (Omissis).

 

 

CAPO IV

Modificazioni alla L.P. 4 novembre 1986, n. 29

«Interventi a favore dell'edilizia scolastica» e successive modificazioni e integrazioni

 

     Artt. 25. - 31. [2]

     (Omissis).

 

     Art. 32. Estensione degli interventi previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29. [3]

     [1. Gli interventi di cui alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 previsti per i proprietari di edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate sono estesi, con l'osservanza delle disposizioni della legge medesima, anche ai proprietari di edifici utilizzati dai comuni o loro consorzi come sedi di scuole dell'infanzia provinciale.]

 

     Art. 33. Modifica alla dotazione organica.

     1. Al fine di provvedere alle maggiori necessità di personale derivanti dall'applicazione della presente legge, alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C) alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come da ultimo modificata con l'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 17, i posti d'organico dell'ottavo, sesto e quarto livello funzionale retributivo, come ridistribuiti in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, sono aumentati, rispettivamente, di cinque, novanta e quindici unità. il totale dei posti d'organico dei livelli funzionali retributivi ed il totale complessivo dei posti sono aumentati, rispettivamente, da 3.357 a 3.467 e da 3.479 a 3.589.

 

     Art. 34. Norma transitoria.

     1. Le modificazioni apportate alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 dall'articolo 17 della presente legge trovano la prima applicazione in relazione all'anno scolastico 1989/90.

 

     Art. 35. Testo unico.

     1. La Giunta provinciale riunisce e coordina in forma di testo unico le disposizioni del capo I della presente legge con quelle contenute nella legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Artt. 36. - 37.

     (Omissis) [4].

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.P. 4/2002.

[2] Articoli abrogati dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Recano disposizioni finanziarie.