§ 4.5.42 - L.P. 19 dicembre 2001, n. 10.
Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:19/12/2001
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di agriturismo.
Art. 3.  Idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica.
Art. 4.  Connessione e complementarietà.
Art. 5.  Disposizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica.
Art. 6.  Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.
Art. 7.  Locali e strutture destinate all'attività agrituristica.
Art. 8.  Norme igienico-sanitarie.
Art. 9.  Obblighi degli operatori agrituristici.
Art. 10.  Vigilanza.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 13.  Marchio di qualificazione e classificazione dell'offerta agrituristica.
Art. 14.  Disposizioni particolari per l'esercizio di attività a seguito della perdita del requisito di connessione e complementarietà.
Art. 15.  Finalità delle strade del vino e delle strade dei sapori.
Art. 16.  Definizione delle strade del vino.
Art. 17.  Gestione e fruizione delle strade del vino.
Art. 18.  Disciplinare e comitato promotore.
Art. 19.  Comitato di gestione.
Art. 20.  Assemblea degli aderenti alle strade del vino.
Art. 21.  Definizione delle strade dei sapori.
Art. 22.  Disposizioni per l'individuazione e la disciplina delle strade dei sapori.
Art. 23.  Semplificazione delle procedure nel settore vitivinicolo.
Art. 24.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 25.  Regolamenti di esecuzione.
Art. 26.  Entrata in vigore.
Art. 27.  Abrogazioni.


§ 4.5.42 - L.P. 19 dicembre 2001, n. 10.

Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori.

(B.U. 2 gennaio 2002, n. 1).

 

CAPO I

FINALITÀ

 

     Art. 1. Finalità.

     1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento disciplina l'agriturismo, le strade del vino e le strade dei sapori anche al fine di favorire lo sviluppo delle zone rurali, la continuazione delle attività agricole attraverso l'integrazione dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori, la conservazione e la tutela delle tradizioni culturali e dell'ambiente nonché l'utilizzo del patrimonio edilizio rurale, e al fine di sviluppare e diffondere l'ospitalità e il ristoro attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura trentina.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRITURISTICA

 

          Art. 2. Definizione di agriturismo.

     1. Per agriturismo si intendono le attività di ospitalità e ristoro esercitate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole, che devono comunque rimanere principali, attraverso l'utilizzazione delle strutture e dei fondi dell'impresa agricola. Sono definite agrieco-turismo le attività agrituristiche svolte con modalità orientate a ottenere non solo un risparmio di energia ma il miglioramento della qualità dell'abitare e del vivere.

     2. Rientrano tra le attività di agriturismo:

     a) offrire ospitalità per soggiorno turistico negli edifici a disposizione dell'azienda agricola;

     b) ospitare turisti campeggiatori in spazi aperti, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;

     c) somministrare pasti e bevande tipici trentini, ivi comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico. Le bevande alcoliche e i superalcolici possono essere offerti unicamente in correlazione con i pasti. Comunque è sempre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda;

     d) somministrare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi del capo III della presente legge;

     e) vendere i beni prodotti dall'impresa agricola;

     f) organizzare, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, ivi compresi, nel rispetto delle eventuali norme di settore, i bagni d'erba e l'ippoterapia. Per le attività relative ai bagni d'erba è in ogni caso fatta salva la possibilità di acquistare la materia prima presso altri produttori agricoli individuali o associati della provincia di Trento.

     3. Le somministrazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 2 devono essere costituite - in misura non inferiore al 30 per cento del valore annuo - da materie prime prodotte o lavorate dall'impresa, nonché - in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento - da prodotti tipici trentini acquistati presso altri produttori agricoli individuali o associati della provincia di Trento. Sono considerati di produzione aziendale, oltre agli alimenti e alle bevande prodotti e lavorati nell'impresa agricola, anche quelli ricavati, attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'impresa.

     4. Le attività di cui alla lettera f) possono essere realizzate in modo autonomo dalle attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 solo in quanto direttamente connesse con l'attività agricola. Qualora non siano direttamente connesse all'attività agricola, tali attività possono essere realizzate esclusivamente per la fornitura di servizi agli ospiti dell'agriturismo.

     5. L'attività di vendita dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli, se svolta disgiuntamente dalle attività di ospitalità e ristoro, rimane soggetta alla legislazione che la concerne.

     6. Il regolamento di esecuzione di questo capo definisce in particolare le modalità e i limiti di esercizio dell'attività agrituristica, i criteri per l'applicazione delle norme igienico-sanitarie di cui all'articolo 8, i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attività agrituristica.

 

          Art. 3. Idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica.

     1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica è istituito l'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo. L’iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'elenco sono disposte dal servizio competente.

     2. Sono iscritti all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, ove ne facciano richiesta, gli operatori le cui aziende agricole, ubicate nel territorio della provincia di Trento, siano in grado di assicurare la connessione e la complementarietà dell'attività agrituristica con le attività agricole, secondo quanto previsto dall'articolo 4, e che rientrino nelle seguenti categorie:

     a) imprenditori agricoli iscritti all'Archivio provinciale delle imprese agricole di cui al capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente “Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)”;

     b) società fra gli imprenditori di cui alla lettera a) costituite allo scopo di esercitare attività agrituristica;

     c) società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;

     d) società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, iscritte nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite.

     3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica è accertata in relazione all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'impresa, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, al numero degli addetti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione. Nel caso di più aziende gestite da un medesimo operatore tale requisito è accertato tenuto conto congiuntamente di tutte le aziende.

     4. Gli iscritti all'elenco sono tenuti a comunicare ogni variazione che comporti la modifica dei requisiti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dal loro verificarsi. La Giunta provinciale definisce le modalità di iscrizione all'elenco, i termini e la documentazione necessaria da allegare alle domande di iscrizione.

 

          Art. 4. Connessione e complementarietà.

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo la complementarietà tra l'attività agricola e l'attività agrituristica è accertata dalla Provincia in relazione al rapporto tra le ore lavoro medie annue dedicate dall'impresa all'attività agricola e all'attività agrituristica, con le modalità individuate dal regolamento di esecuzione di questo capo.

     2. Il requisito della complementarietà si considera comunque sussistente qualora la ricettività agrituristica di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sia inferiore o uguale a dieci ospiti. La sola somministrazione delle degustazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), non è soggetta all'accertamento del requisito della complementarietà.

 

          Art. 5. Disposizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica.

     1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica l'impresa può impiegare manodopera familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché personale dipendente nel numero massimo definito dal regolamento di esecuzione di questo capo.

     2. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto della presente legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.

     3. La Provincia, anche in collaborazione con le associazioni agrituristiche provinciali e con i comuni, promuove, in applicazione della vigente normativa in materia di aggiornamento e formazione professionale, apposite iniziative per la qualificazione degli esercenti attività agrituristica.

 

          Art. 6. Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

     1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è rilasciata, su domanda dell'interessato, dal comune amministrativo nel cui territorio sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

     a) al possesso del libretto sanitario di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), da parte dei soggetti coinvolti nelle attività agrituristiche relative alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;

     b) alla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);

     c) alla disponibilità dei locali e delle strutture destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, in possesso dei requisiti definiti dall'articolo 7 e conformi alle norme in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;

     d) al possesso del requisito dell'adeguata capacità professionale, verificato conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione di questo capo;

     e) all'iscrizione nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.

     3. Ove la domanda di autorizzazione sia presentata da imprenditori associati o da uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) o d), il requisito di cui al comma 2, lettera b), va riferito sia al legale rappresentante del richiedente che alla persona preposta all'esercizio, e il requisito di cui al comma 2, lettera d), va riferito almeno al preposto all'esercizio.

     4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato. Il provvedimento di autorizzazione definisce, in modo essenziale, le caratteristiche delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività, i periodi e gli orari di apertura dell'agriturismo nonché i limiti di esercizio definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

     5. Il comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Il provvedimento di autorizzazione può condizionare l'effettivo esercizio dell'attività agrituristica alla realizzazione di specifici interventi per l'adeguamento delle strutture e dei locali alle disposizioni in materia igienico-sanitaria. Copia del provvedimento è trasmessa al servizio provinciale competente alla tenuta dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.

     6. Qualora la capacità ricettiva agrituristica di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sia inferiore o uguale a dieci ospiti, ovvero l'esercizio dell'attività agrituristica sia caratterizzato dalla sola somministrazione delle degustazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è sostituita da apposita denuncia d'inizio attività presentata ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

     7. La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce le modalità di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione e la documentazione da allegare ad esse.

     8. Il Comune, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 9, lettere d) ed e), relative ai prezzi praticati per i servizi offerti, ai periodi e agli orari di apertura al pubblico, provvede a disporre eventuali specifiche prescrizioni al fine di assicurare la qualità dei servizi offerti.

 

          Art. 7. Locali e strutture destinate all'attività agrituristica.

     1. Per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzati locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola tra cui, anche in modo parziale, l'abitazione dell'imprenditore agricolo e i fabbricati rurali già esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dell'attività agricola, nonché eventuali nuove realizzazioni nei limiti definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

     2. Qualora non siano disponibili i locali e le strutture di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche altri locali e strutture comunque compatibili con l'esercizio dell'attività agrituristica, purché ubicati nel territorio dello stesso comune in cui ha sede l'impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, a condizione che gli strumenti di pianificazione ammettano la destinazione residenziale o ricettiva.

     3. Alle opere e ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento) come da ultimo modificata dalla legge provinciale 10 novembre 2000, n. 14. Il comune può comunque concedere la deroga per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non superi i dieci posti letto. Le deroghe non sono applicabili alle strutture di nuova realizzazione. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla legge provinciale n. 1 del 1991, le aziende che esercitano attività agrituristica prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8. Norme igienico-sanitarie.

     1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali, edilizi e d'igiene per i locali di abitazione nonché quelli definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

     2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonché all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), come modificato dall'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

 

          Art. 9. Obblighi degli operatori agrituristici.

     1. Gli operatori autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica hanno l'obbligo di:

     a) esporre al pubblico l'autorizzazione o la denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 6, la lista dei prodotti - specificando quelli che non provengono né dall'azienda né da produttori agricoli trentini - e dei servizi offerti con l'indicazione dei relativi prezzi, i periodi e gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio nonché, all'esterno, il marchio agrituristico provinciale;

     b) osservare le prescrizioni disposte nel provvedimento di autorizzazione;

     c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone giornalmente l'arrivo ai competenti organi di pubblica sicurezza in osservanza dell'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931, come sostituito dall'articolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135;

     d) comunicare al comune, entro il 30 settembre di ogni anno e con riferimento ai periodi di alta e bassa stagione dell'anno seguente, i prezzi che si intendono praticare per i servizi offerti, i periodi e gli orari di apertura al pubblico, da stabilire comunque nel rispetto dei limiti definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo;

     e) comunicare nel corso dell'anno di esercizio dell'attività agrituristica le eventuali variazioni apportate ai prezzi per i servizi offerti, ai periodi e agli orari di apertura al pubblico;

     f) partecipare, con cadenza almeno quinquennale, alle iniziative di aggiornamento professionale previste dalla Provincia per la qualificazione dell'offerta agrituristica;

     g) comunicare al comune entro trenta giorni ogni variazione dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 e la cessazione dell'attività.

 

          Art. 10. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.

     2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività agrituristica nonché ai registri e alle altre scritture connesse dell'impresa agricola.

 

          Art. 11. Sanzioni.

     1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dall’articolo 166 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il comune competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica emette l'ordinanza-ingiunzione e l'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

     2. Chi esercita l'attività agrituristica in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 (da 1.549,37 a 7.746,85). In caso di autorizzazione incompleta la sanzione prevista è da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 (da 516,46 a 2.582,28).

     3. Chiunque in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione al pubblico le espressioni "esercizio agrituristico", "operatore agrituristico", "locale agrituristico" e "agritur", nonché di termini attributivi derivati, è punito con la sanzione da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (da 516,46 a 3.098,74).

     4. Nel caso di violazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e dell'articolo 5, comma 1, si applica la sanzione da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 (da 516,46 a 1.549,37).

     5. Nel caso di violazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a), d), e), f) e g), si applica la sanzione da lire 150.000 a lire 750.000 (da 77,47 a 387,34).

     6. Nel caso di violazione dell'articolo 9, lettera b), si applica la sanzione da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 (da € 516,46 a € 1.549,37) e la sospensione dell'autorizzazione per trenta giorni. Qualora, nel medesimo anno, l'operatore sia recidivo decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

     7. Gli importi delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 possono essere aggiornati annualmente, con provvedimento della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore di questa legge. L'aggiornamento è reso pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

     8. Le somme riscosse ai sensi di quest'articolo sono introitate nel bilancio del comune competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

 

          Art. 12. Revoca dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione è revocata dal comune qualora alternativamente:

     a) sia venuto meno uno dei requisiti prescritti dall'articolo 6 per il rilascio dell'autorizzazione;

     b) non sia stato intrapreso l'esercizio dell'attività agrituristica entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure non sia stata esercitata tale attività per un periodo consecutivo superiore a un anno.

     2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione d'inizio procedimento di cui all'articolo 25 della legge provinciale n. 23 del 1992, qualora l'interessato non dimostri l'insussistenza degli elementi di cui al comma 1.

     3. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono comunicati agli interessati con le modalità di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 23 del 1992, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

     4. I comuni comunicano alla struttura provinciale competente le sospensioni e le revoche delle autorizzazioni disposte ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 13. Marchio di qualificazione e classificazione dell'offerta agrituristica.

     1. Al fine di qualificare e classificare l'offerta agrituristica trentina il regolamento di esecuzione di questo capo definisce il marchio di qualità agrituristica da assegnare alle aziende agricole autorizzate ad esercitare l'attività agrituristica e il loro sistema di classificazione in relazione alle caratteristiche e alla qualità dei servizi offerti.

     2. L'utilizzo del marchio nella denominazione delle aziende, nel materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione è riservato alle aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.

 

          Art. 14. Disposizioni particolari per l'esercizio di attività a seguito della perdita del requisito di connessione e complementarietà.

     1. A seguito della revoca dell'autorizzazione causata dal venir meno del requisito di complementarietà previsto dall'articolo 4, l'operatore, che abbia esercitato attività agrituristica per almeno un quinquennio, può chiedere al comune competente il rilascio della licenza di esercizio turistico-ricettivo nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 di quest'articolo, anche in deroga a un'eventuale diversa destinazione d'uso del territorio prevista dal piano regolatore generale.

     2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere comunque rispettate le seguenti condizioni:

     a) esercizio di un'attività agricola significativa in relazione alla superficie disponibile e alle vocazioni produttive della zona;

     b) utilizzazione esclusiva dei locali provenienti dal recupero del patrimonio edilizio aziendale esistente;

     c) somministrazione di pasti e bevande costituite da materie prime prodotte o lavorate dall'impresa e da prodotti tipici trentini acquistati presso altri produttori agricoli singoli o associati della provincia di Trento in misura complessivamente non inferiore al 75 per cento dei prodotti agroalimentari utilizzati.

     3. Gli edifici destinati all'attività ricettiva ai sensi di quest'articolo perdono il requisito di ruralità.

 

CAPO III

DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELLE STRADE DEI SAPORI

 

Sezione I

Finalità

 

          Art. 15. Finalità delle strade del vino e delle strade dei sapori.

     1. Al fine di valorizzare i territori a vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine), come da ultimo modificata dall’articolo 11 della legge 27 marzo 2001, n. 122, e a quelli caratterizzati dalla presenza di prodotti trentini tipici riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, come da ultimo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2796/2000, della Commissione, del 20 dicembre 2000, e di altre produzioni agroalimentari tradizionali trentine, individuate ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), la Provincia autonoma di Trento promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino e delle strade dei sapori.

 

Sezione II

Strade del vino

 

          Art. 16. Definizione delle strade del vino.

     1. Le strade del vino sono percorsi, segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli e mappe territoriali, entro territori ad alta vocazione vitivinicola, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole - individuali o associate - aperte al pubblico, oltreché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta enoturistica integrata. Esse costituiscono strumento di promozione dello sviluppo rurale attraverso la valorizzazione e la fruizione in forma di offerta enoturistica del territorio e delle sue produzioni.

 

          Art. 17. Gestione e fruizione delle strade del vino.

     1. Per la gestione e la fruizione delle strade del vino il regolamento di esecuzione di questa sezione definisce:

     a) gli standard minimi di qualità per la qualificazione dell'offerta enoturistica provinciale;

     b) le linee guida del disciplinare delle strade del vino, che in ogni caso deve prevedere la possibilità per i soggetti interessati di aderire anche successivamente al riconoscimento della strada;

     c) le modalità per giungere a un'immagine coordinata delle strade del vino, anche per il tramite di una specifica e omogenea segnaletica e cartellonistica informativa per tutto il territorio provinciale, definite ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), sottolettera h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

     2. Possono aderire alle strade del vino gli operatori agricoli, commerciali, artigianali e turistici e le loro associazioni professionali, i consorzi di tutela, le enoteche, i musei della vite e del vino, le associazioni, le istituzioni e gli enti pubblici o privati operanti in campo culturale, turistico, ambientale, gli enti locali e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

     3. Al fine di favorire l'informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione dei consumatori sulle produzioni vitivinicole trentine, sulla loro storia e le loro caratteristiche organolettiche e nutrizionali, la Giunta provinciale promuove e realizza corsi di formazione per la promozione e la valorizzazione delle strade del vino e realizza specifici centri d'informazione.

     4. I comuni e la Provincia individuano la localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione delle strade del vino.

 

          Art. 18. Disciplinare e comitato promotore.

     1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione di ogni strada del vino è proposto alla Provincia da un comitato promotore. Al comitato promotore possono partecipare, in forma paritetica, i soggetti di cui all'articolo 17, comma 2.

     2. Il dirigente del servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola approva il disciplinare, qualora conforme a questa sezione, e riconosce la strada del vino entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda da parte del comitato promotore.

     3. A seguito del riconoscimento della strada del vino, entro il termine previsto dal disciplinare, il comitato promotore convoca i soggetti aderenti alla strada del vino per l'elezione del comitato di gestione.

     4. Il servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola effettua controlli, anche mediante apposite ispezioni, per la verifica del rispetto del disciplinare. Qualora siano riscontrate gravi inadempienze in ordine alla corretta gestione procede alla revoca del riconoscimento della strada del vino.

 

          Art. 19. Comitato di gestione.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, per la prima elezione il comitato di gestione è eletto dall'assemblea degli aderenti alle strade del vino e dura in carica tre anni.

     2. Il comitato di gestione è composto dai soggetti individuati tra gli aderenti alla strada del vino in un numero, indicato dal disciplinare, che comunque non può essere superiore a dieci componenti. Il presidente è individuato dal comitato tra i propri componenti con le modalità previste dal disciplinare.

     3. Il comitato di gestione:

     a) realizza e gestisce la strada del vino, nel rispetto del disciplinare;

     b) provvede alla diffusione della conoscenza della strada del vino;

     c) favorisce la promozione turistica della strada del vino;

     d) coordina, verifica e vigila sull'attuazione delle iniziative promosse;

     e) cura i rapporti con gli enti locali;

     f) decide sulle domande di adesione alla strada del vino da parte di nuovi soggetti; annualmente sottopone le adesioni alla ratifica dell'assemblea degli aderenti.

 

          Art. 20. Assemblea degli aderenti alle strade del vino.

     1. I soggetti aderenti alla strada del vino si riuniscono in assemblea almeno una volta l'anno per formulare al comitato di gestione indirizzi e proposte operative.

     2. L'adesione alla strada del vino comporta l'accettazione, tramite la sottoscrizione del disciplinare, degli standard di qualità dei servizi da offrire e delle regole di funzionamento della strada del vino.

     3. Le cantine, anche industriali, e le enoteche aderenti al disciplinare, in deroga alle disposizioni vigenti, possono effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

 

Sezione III

Strade dei sapori

 

          Art. 21. Definizione delle strade dei sapori.

     1. Le strade dei sapori sono percorsi, segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli e mappe territoriali, entro territori ad alta vocazione rurale, caratterizzati da coltivazioni, produzioni e lavorazioni agroalimentari tipiche, da aziende agricole, individuali o associate, aperte al pubblico, oltreché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta turistica rurale integrata. Esse costituiscono strumento di promozione dello sviluppo rurale attraverso la valorizzazione e la fruizione in forma di offerta turistica del territorio e delle sue produzioni.

 

          Art. 22. Disposizioni per l'individuazione e la disciplina delle strade dei sapori.

     1. Per l'individuazione e la disciplina delle strade dei sapori si applica la sezione II di questo capo.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE

PROCEDURE NEL SETTORE VITIVINICOLO

 

          Art. 23. Semplificazione delle procedure nel settore vitivinicolo.

     1. Ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria ed in particolare dall’articolo 2, relativo alle dichiarazioni di raccolta, del regolamento (CE) n. 1282/2001, della Commissione del 28 giugno 2001, i vendemmiatori aderenti ad una cantina cooperativa a cui viene conferita la totalità del loro raccolto, sotto forma di uva o mosti, sono esentati dalla presentazione della stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lett. b), del regolamento (CE) n. 1282/2001.

     2. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 16 della legge n. 164 del 1992, le società cooperative a responsabilità limitata possono presentare una denuncia di produzione delle uve destinate a vini a denominazione di origine controllata o ad indicazione geografica tipica, unica e riepilogativa dei dati relativi dei propri soci, qualora questi ultimi conferiscano la totalità dei loro prodotti alla cooperativa.

     3. Con apposito regolamento sono fissate le scadenze e le modalità di presentazione delle dichiarazioni.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

 

          Art. 24. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività agrituristica rilasciate ai sensi della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificata dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge assumono durata a tempo indeterminato, qualora i titolari risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

     2. Gli operatori agrituristici, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i locali e le strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica ai requisiti previsti dalla presente legge e alle prescrizioni eventualmente disposte dai comuni. Fino ad avvenuto adeguamento delle strutture gli operatori agrituristici possono proseguire nell'esercizio dell'attività secondo le disposizioni della legge provinciale n. 9 del 1986; alla scadenza del termine gli operatori che non abbiano provveduto all'adeguamento decadono dall'autorizzazione.

     3. I soggetti già iscritti all'elenco provinciale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 15 della legge provinciale n. 9 del 1986 e provvisti sulla base della stessa legge dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti d'ufficio all'elenco di cui all'articolo 3.

 

          Art. 25. Regolamenti di esecuzione.

     1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di esecuzione della stessa, dopo aver sentito la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

          Art. 26. Entrata in vigore.

     1. I capi II, III e IV di questa legge entrano in vigore con l'entrata in vigore dei relativi regolamenti di esecuzione.

 

          Art. 27. Abrogazioni.

     1. Con l'entrata in vigore del regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 2, comma 6, è abrogata la legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificata dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, fatta eccezione per l'articolo 18.