§ 98.1.26999- Legge 6 ottobre 1995, n. 425.
Modifiche all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/10/1995
Numero:425


Sommario
Art. 1.      1. Il quarto ed il quinto comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive [...]
Art. 2.      1. La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo o di componenti caratteristiche degli stessi [...]
Art. 3.      1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero, da [...]


§ 98.1.26999- Legge 6 ottobre 1995, n. 425.

Modifiche all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione.

(G.U. 17 ottobre 1995, n. 243)

 

     Art. 1.

     1. Il quarto ed il quinto comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.

     Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:

     a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;

     b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;

     c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro.

     Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.

     Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

     I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono nè possono realizzare alcun fine di lucro".

 

          Art. 2.

     1. La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo o di componenti caratteristiche degli stessi sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati nell'art. 718 del codice penale.

     2. Le attività di produzione e di importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità possono essere svolte previa comunicazione diretta, rispettivamente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.

 

          Art. 3.

     1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti le disposizioni di attuazione della presente legge ed i requisiti che devono essere posseduti da coloro che intendono svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1.