§ 2.2.11 - L.P. 19 gennaio 1976, n. 3.
Concorsi sulle spese di funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.2 comprensori - ordinamento e statuti
Data:19/01/1976
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascuno dei comprensori previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, un concorso «una tantum» di lire 50.000.000 sulla spesa [...]
Art. 2.      1. Per ottenere il concorso di cui al precedente articolo 1, i presidenti dei comprensori debbono inoltrare domanda alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente [...]
Art. 3.      1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975 e di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio [...]
Art. 4.      1. Per i fini di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7, è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario [...]
Art. 5.      1. Il periodo massimo previsto nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7 è elevato a cinque anni


§ 2.2.11 - L.P. 19 gennaio 1976, n. 3. [1]

Concorsi sulle spese di funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori.

(B.U. 27 gennaio 1976, n. 4).

 

Art. 1.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascuno dei comprensori previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, un concorso «una tantum» di lire 50.000.000 sulla spesa di funzionamento, organizzazione e personale.

     2.Il concorso di cui al comma precedente è subordinato alla partecipazione finanziaria di tutti ci comuni facenti parte del comprensorio in ragione di almeno 400 lire per abitante residente in ciascun comune secondo il censimento ufficiale, sempreché lo statuto non preveda una diversa data.

 

     Art. 2.

     1. Per ottenere il concorso di cui al precedente articolo 1, i presidenti dei comprensori debbono inoltrare domanda alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredando la stessa di una relazione nella quale siano specificate le previsioni relative agli oneri e alle entrate indicate nell'articolo 1.

     2. Per i comprensori non ancora istituiti, la domanda di cui al comma precedente potrà essere inoltrata entro 60 giorni dalla costituzione degli organi comprensoriali, ma comunque entro il 31 dicembre 1976.

     3. Il concorso viene deliberato dalla Giunta provinciale dopo l'approvazione del bilancio dell'ente comprensoriale da parte dell'assemblea.

 

     Art. 3.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975 e di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

     2. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 4.

     1. Per i fini di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7, è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975 e di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

     2. I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 5.

     1. Il periodo massimo previsto nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7 è elevato a cinque anni.

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[2] Recano disposizioni finanziarie.