§ 2.3.53 - L.P. 15 giugno 2005, n. 7.
Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:15/06/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 2.  Composizione.
Art. 3.  Elezione e nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 4.  Modalità di elezione del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 5.  Insediamento del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 6.  Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 7.  Partecipazione alle sedute.
Art. 8.  Competenze.
Art. 9.  Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali.
Art. 10.  Esito delle pronunce.
Art. 11.  Risorse finanziarie, organizzative e strumentali.
Art. 12.  Rimborso delle spese e gettone di presenza.
Art. 13.  Disposizione finanziaria.
Art. 14.  Regolamento di esecuzione e disposizioni transitorie.


§ 2.3.53 - L.P. 15 giugno 2005, n. 7.

Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

(B.U. 28 giugno 2005, n. 26).

 

Art. 1. Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

     1. Per assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa ed amministrativa della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è istituito il Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento, con sede presso il Consiglio provinciale.

 

     Art. 2. Composizione.

     1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da:

     a) quattro sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione fino a 500 abitanti;

     b) quattro sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti;

     c) quattro sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

     d) tre sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

     e) due sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 5.001 a 12.000 abitanti;

     f) un sindaco in rappresentanza della classe dei comuni nel cui territorio sono insediate le popolazioni mochene e cimbre secondo quanto previsto dall’articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), designato dall’assemblea dei sindaci dei medesimi comuni rispettando il criterio dell’alternanza;

     g) i sindaci dei comuni con oltre 12.000 abitanti;

     h) il presidente dell’organismo di carattere associativo maggiormente rappresentativo dei comuni a livello provinciale.

     2. Fino all’integrazione del Consiglio delle autonomie locali con i presidenti delle comunità eletti in attuazione di quanto previsto dal provvedimento legislativo "Il governo dell’autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza" sono inoltre componenti del consiglio medesimo tutti i presidenti dei comprensori; ai predetti componenti si applicano le disposizioni previste per i componenti di cui al comma 1, lettera g).

 

     Art. 3. Elezione e nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali.

     1. I componenti di cui al comma 1, lettere da a) a f), dell’articolo 2, sono eletti, entro centoventi giorni dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, dall’assemblea di tutti i sindaci articolata secondo i comuni appartenenti alla rispettiva classe, convocata e presieduta dal più anziano di età fra tutti i sindaci in carica dei comuni della provincia. Nel caso in cui durante il mandato un sindaco eletto nel Consiglio delle autonomie locali cessi dalla carica di sindaco, lo stesso decade dall’incarico di componente del Consiglio delle autonomie locali e gli subentra il primo dei non eletti nella classe di riferimento; nel caso in cui nella graduatoria della classe di riferimento non vi siano componenti non eletti si procede, entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione, ad elezione suppletiva per la durata residua del quinquennio. Nel caso di cessazione dei componenti previsti dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell’articolo 2, subentrano nel consiglio i soggetti che ne svolgono le funzioni, escluso il commissario straordinario.

     2. Nel caso in cui sia costituito in provincia di Trento un organismo di carattere associativo che, al momento della formalizzazione della convocazione dell’assemblea dei sindaci per l’elezione del Consiglio delle autonomie locali ai sensi del comma 1, rappresenti tutti i comuni della provincia e lo statuto o l’atto costitutivo lo preveda, i componenti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), sono eletti dall’assemblea del predetto organismo costituito da tutti i comuni, secondo le disposizioni previste dallo statuto o dall’atto costitutivo, nel rispetto dei criteri di rappresentatività previsti dall’articolo 2 e di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 4.

     3. Possono partecipare al voto ed essere eletti quali componenti del Consiglio delle autonomie locali unicamente i sindaci in carica nel giorno di svolgimento delle elezioni dei componenti medesimi.

     4. In esito alle procedure elettive di cui ai commi 1 e 2, il presidente dell’assemblea dei sindaci prevista dal comma 1 ovvero, rispettivamente, il presidente dell’organismo previsto dal comma 2 provvede con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, alla nomina di tutti i componenti del Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 4. Modalità di elezione del Consiglio delle autonomie locali.

     1. L’elezione dei sindaci rappresentanti delle classi di comuni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), è disciplinata come segue:

     a) la votazione nell’ambito di ciascuna classe di comuni avviene mediante voto segreto su scheda cartacea appositamente predisposta;

     b) il presidente dell’assemblea nomina tra i sindaci due scrutatori che lo assistono nelle operazioni di voto e scrutinio;

     c) il voto avviene nella sede e negli orari fissati dal presidente dell’assemblea nell’atto di convocazione;

     d) ogni sindaco dispone di una preferenza;

     e) nell’ambito di ciascuna classe di comuni la votazione è valida se partecipa al voto almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto;

     f) fatto salvo il rispetto del criterio di alternanza previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera f), sono proclamati eletti coloro che, in ciascuna classe di comuni, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze secondo l’ordine di graduatoria; in caso di parità di preferenze prevale il voto per il sindaco più anziano di età;

     g) per quanto non previsto da questa legge le ulteriori modalità per l’elezione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sono stabilite dal regolamento previsto dall’articolo 6, comma 2.

     2. Nel caso previsto dall’articolo 3, comma 2, le modalità di elezione del Consiglio delle autonomie locali sono quelle previste dall’organismo rappresentativo purché la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ne abbia preventivamente accertato la conformità con quanto previsto dagli altri articoli di questa legge; decorso il predetto termine la Giunta provinciale può procedere al predetto accertamento anche in assenza del parere della commissione.

 

     Art. 5. Insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

     1. Il presidente dell’assemblea dei sindaci di cui all’articolo 3, comma 1, entro venti giorni dalla data di elezione dei componenti convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali e la presiede sino all'elezione del presidente del consiglio medesimo.

     2. Nel caso in cui si verifichi la condizione prevista dall’articolo 3, comma 2, alla convocazione e alla presidenza della seduta di insediamento ai sensi del comma 1 provvede il presidente dell’organismo rappresentativo dei comuni.

 

     Art. 6. Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.

     1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il presidente e l'ufficio di presidenza.

     2. Le modalità di elezione del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del consiglio medesimo, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti. Il medesimo regolamento può prevedere le modalità e i casi nei quali possono essere attribuite funzioni deliberative in luogo del Consiglio delle autonomie locali alle commissioni istituite in seno al consiglio medesimo. [1]

     3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica.

     4. Ciascun componente il Consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

     5. Il Consiglio delle autonomie locali delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     6. I componenti del Consiglio delle autonomie locali previsti dal comma 1, lettere da a) a f), dell’articolo 2, rimangono in carica fino all’elezione dei nuovi rappresentanti secondo quanto previsto dall’articolo 3.

     7. Il Consiglio delle autonomie locali è dotato di autonomia contabile, amministrativa e organizzativa [2].

     8. La gestione delle entrate e delle spese nonché le altre regole di contabilità sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento può prevedere che la gestione della contabilità del Consiglio delle autonomie locali sia attribuita ad uno dei soggetti di cui al comma 9, che vi provvede secondo le proprie regole di contabilità con separata evidenza. [3]

     9. L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono disciplinate con proprio regolamento nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza. Il Consiglio delle autonomie locali si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, dai comuni e dai rispettivi enti funzionali attraverso apposite convenzioni, che disciplinano anche le modalità di finanziamento delle relative spese [4].

 

     Art. 7. Partecipazione alle sedute.

     1. Alle sedute del Consiglio delle autonomie locali hanno facoltà e, ove richiesti, l’obbligo di partecipare senza diritto di voto il Presidente della Provincia e i componenti la Giunta provinciale. Hanno altresì facoltà di partecipare senza diritto di voto i consiglieri provinciali.

     2. Le sedute plenarie del Consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.

     3. Le convocazioni e gli ordini del giorno del Consiglio delle autonomie locali e delle commissioni eventualmente costituite sono trasmessi alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale nonché a tutti i comuni, che ne danno adeguata pubblicità.

 

     Art. 8. Competenze.

     1. Al Consiglio delle autonomie locali spettano:

     a) la formulazione di pareri in materia di piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, lo sviluppo socio-economico;

     b) la formulazione di pareri in ordine ai disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e ai regolamenti provinciali, quando riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale; per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto, preventivamente all’approvazione dei medesimi, con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali;

     c) la formulazione di proposte legislative; ove approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti, la Giunta provinciale valuta la proposta e formula un disegno di legge tenendo conto dei contenuti della proposta medesima; [5]

     d) la presentazione di proposte di referendum consultivi, secondo quanto disposto dall’articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali);

     e) la formulazione, su richiesta dell’ente locale interessato, di pareri e di proposte su progetti di deliberazioni concernenti lo statuto, gli atti fondamentali di programmazione e di pianificazione territoriale, i regolamenti, i tributi e l'organizzazione dei servizi locali anche a carattere imprenditoriale;

     f) la promozione di intese per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione tra enti locali, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, anche per assicurare ai cittadini, alle loro forme associative ed alle imprese adeguati livelli di servizio pubblico e lo svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nell'ambito del territorio provinciale; laddove le predette intese riguardino la Provincia e gli enti locali, esse sono definite nell’ambito della conferenza permanente prevista dall’articolo 9;

     g) la formulazione di proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale;

     h) la partecipazione alla conferenza permanente di cui all’articolo 9 per la definizione delle intese ivi previste;

     i) lo svolgimento delle ulteriori attribuzioni demandate al Consiglio delle autonomie locali dalla legislazione provinciale.

     2. I pareri richiesti ai sensi del comma 1, lettera b), sono resi dal Consiglio delle autonomie locali entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine è dimezzato nel caso di disegni di legge dichiarati urgenti secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio provinciale ovvero nei casi previsti dal comma 1, lettera b), ultimo periodo; decorsi i predetti termini, si prescinde dal parere.

     3. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina modalità, termini e procedure mediante le quali il Consiglio delle autonomie locali partecipa, nel rispetto dello Statuto di autonomia, all’iter di formazione delle leggi presso il Consiglio provinciale.

     4. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali disciplina le modalità e i limiti per la partecipazione ai propri lavori dei componenti della Giunta provinciale e dei consiglieri provinciali prevista dall'articolo 7.

     5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 e quanto specificamente previsto dalle leggi provinciali, i termini per l’espressione dei pareri da parte del Consiglio delle autonomie locali e per la definizione delle intese nell’ambito della conferenza permanente prevista dall’articolo 9, sono stabiliti nel regolamento di esecuzione di questa legge, previa intesa in seno alla conferenza permanente. La Giunta provinciale può prolungare, su richiesta motivata del Consiglio delle autonomie locali, i termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per l’espressione di intese e di pareri diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3.

 

     Art. 9. Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali.

     1. È istituita la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, quale sede permanente per la definizione delle intese tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta provinciale.

     2. La conferenza è costituita con la partecipazione del Presidente della Provincia, dei componenti della Giunta provinciale e dei componenti del Consiglio delle autonomie locali.

     3. Le intese sono sottoscritte dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali. Le intese sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

     4. Spetta in particolare alla conferenza la definizione delle intese previste dallo Statuto di autonomia, dalle norme di attuazione e dalle leggi provinciali che concernono in particolare la finanza locale e relativi riparti di finanziamenti o trasferimenti o devoluzioni.

     5. La conferenza si riunisce annualmente in seduta congiunta con il Consiglio provinciale per un esame dello stato del sistema delle autonomie locali nella provincia di Trento. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina le modalità per l'attuazione di questo comma.

     5 bis. Il regolamento di organizzazione e funzionamento della conferenza prevede, in particolare, i casi nei quali le intese indicate al comma 1 possono essere definite con procedura semplificata mediante sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, previa approvazione dello schema di intesa a maggioranza assoluta dei componenti rispettivamente della Giunta provinciale e del Consiglio delle autonomie locali. [6]

 

     Art. 10. Esito delle pronunce.

     1. I pareri obbligatori del Consiglio delle autonomie locali sono richiamati nelle motivazioni delle deliberazioni della Giunta provinciale.

     2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta provinciale, se intende comunque varare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, deve approvare il provvedimento a maggioranza assoluta e deve specificamente motivare il discostamento dal parere del Consiglio delle autonomie locali.

     3. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il regolamento interno del Consiglio provinciale prevede le modalità per l'esame del provvedimento. [7]

 

     Art. 11. Risorse finanziarie, organizzative e strumentali.

     1. Le risorse finanziarie che la Provincia assegna annualmente al Consiglio delle autonomie locali sono stabilite nell'ambito dell'intesa per la finanza locale prevista dall'articolo 81 dello Statuto di autonomia.

     2. Per le finalità previste dal comma 9 dell'articolo 6 e anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 1, per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è stipulata apposita convenzione tra il consiglio stesso, l'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni della provincia, il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale. In prima applicazione di questa legge la convenzione è stipulata tra l'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni della provincia, il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale.

 

     Art. 12. Rimborso delle spese e gettone di presenza.

     1. Ai componenti del Consiglio delle autonomie locali, dell'ufficio di presidenza e delle commissioni eventualmente costituite in seno allo stesso può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della funzione, un gettone di presenza determinato dal consiglio medesimo entro i limiti stabiliti dall’ordinamento per i consiglieri dei comuni con popolazione pari a quella della provincia. In caso di partecipazione a più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata in orari anche parzialmente sovrapposti il gettone viene corrisposto una sola volta.

 

     Art. 13. Disposizione finanziaria.

     1. Agli oneri finanziari connessi all'applicazione di questa legge si provvede con le somme previste dal bilancio provinciale per la finanza locale.

 

     Art. 14. Regolamento di esecuzione e disposizioni transitorie.

     1. La Giunta provinciale approva un regolamento di esecuzione di questa legge.

     2. In prima applicazione di questa legge l’elezione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali è indetta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Ove trovi applicazione quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, l’elezione dei componenti ivi prevista è comunque effettuata entro la predetta data.

     3. In prima applicazione di questa legge le norme regolamentari previste dall’articolo 6 sono approvate dalla Giunta provinciale, previa intesa con l’organismo maggiormente rappresentativo dei comuni e previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Nel caso in cui l’intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Giunta provinciale, ovvero il parere della commissione consiliare non sia reso entro quindici giorni dalla richiesta, la Giunta medesima può comunque approvare il regolamento tenendo conto delle posizioni emerse.

     4. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali a seguito dell'elezione effettuata ai sensi del comma 2, la rappresentanza unitaria dei comuni prevista dall’articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), è soppressa e i compiti ad essa demandati dalla vigente legislazione sono svolti dal Consiglio delle autonomie locali secondo quanto previsto da questa legge.

     5. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, le funzioni già attribuite alla conferenza dei presidenti dei comprensori ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento), sono esercitate dal Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 29 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[4] Comma così modificato dall'art. 29 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[6] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.