§ 1.5.12 - L.P. 5 marzo 2003, n. 3.
Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.5 partecipazione e referendum
Data:05/03/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Materie sulle quali non è ammesso il referendum propositivo.
Art. 3.  Aventi diritto al voto.
Art. 4.  Validità del referendum propositivo.
Art. 5.  Promotori del referendum propositivo.
Art. 6.  Commissione per il referendum.
Art. 7.  Richiesta di referendum propositivo.
Art. 8.  Raccolta delle firme.
Art. 9.  Deposito dei moduli con le firme e i dati richiesti.
Art. 10.  Esame conclusivo da parte della commissione per il referendum.
Art. 11.  Termini per lo svolgimento.
Art. 12.  Indizione del referendum propositivo.
Art. 13.  Schede per la votazione.
Art. 14.  Predisposizione dei verbali.
Art. 15.  Pubblicazione dei risultati del referendum.
Art. 16.  Operazioni successive.
Art. 17.  Promotori del referendum consultivo.
Art. 18.  Referendum abrogativo.
Art. 19.  Iniziativa popolare delle leggi provinciali.
Art. 20.  Assistenza all'iniziativa popolare.
Art. 21.  Inammissibilità delle richieste e sospensione della procedura.
Art. 22.  Disposizioni finali.
Art. 23.  Addebito delle spese.
Art. 24.  Rimborso delle spese.
Art. 25.  Disposizioni penali.
Art. 26.  Copertura degli oneri.
Art. 27.  Variazioni di bilancio.


§ 1.5.12 - L.P. 5 marzo 2003, n. 3.

Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali.

(B.U. 11 marzo 2003, n. 10 – suppl. 1).

 

Titolo I

Referendum propositivo

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. È ammesso referendum propositivo su specifiche questioni di particolare interesse provinciale.

 

     Art. 2. Materie sulle quali non è ammesso il referendum propositivo.

     1. Non possono essere sottoposte a referendum propositivo:

     a) questioni riguardanti tributi e bilancio;

     b) questioni già sottoposte a referendum propositivo negli ultimi cinque anni;

     c) questioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

 

     Art. 3. Aventi diritto al voto.

     1. Possono partecipare al referendum propositivo tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale.

 

     Art. 4. Validità del referendum propositivo.

     1. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

 

     Art. 5. Promotori del referendum propositivo.

     1. Il referendum propositivo è indetto quando lo richiedono almeno ottomila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale o, nel caso in cui la proposta di referendum abbia ad oggetto questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, millecinquecento elettori del Consiglio provinciale residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbro di cui agli articoli 48 e 102 dello Statuto speciale.

 

     Art. 6. Commissione per il referendum.

     1. Entro dieci giorni dal deposito della richiesta di referendum presso il Consiglio provinciale è istituita la commissione per il referendum. Tale commissione è nominata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio ed è composta da tre esperti in discipline giuridiche, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente, individuati tra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. Un funzionario del Consiglio provinciale svolge le funzioni di segretario della commissione.

 

Capo II

Attività preliminari

 

     Art. 7. Richiesta di referendum propositivo.

     1. La richiesta di referendum propositivo da parte degli elettori è presentata da un comitato promotore composto da almeno dieci persone ed è sottoscritta da tutti i suoi componenti.

     2. La richiesta di referendum propositivo da parte dei promotori deve essere depositata presso la presidenza del Consiglio provinciale, che ne conferma l'avvenuto ricevimento.

     3. Il comitato promotore indica la persona che lo rappresenta avanti alla commissione per il referendum; alla stessa persona vanno inviate tutte le comunicazioni riguardanti il referendum richiesto.

     4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in modo chiaro per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no". Con decisione motivata la commissione per il referendum può chiedere la riformulazione del quesito qualora questo sia formulato in modo non conforme ai predetti requisiti.

     5. Il Presidente del Consiglio provinciale trasmette immediatamente la richiesta alla commissione per il referendum, che entro dieci giorni si esprime in merito alla ammissibilità del quesito e alla sua formulazione.

     6. Il presidente della commissione per il referendum comunica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione al rappresentante del comitato promotore, al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia. Se il referendum è ammesso non possono essere adottati provvedimenti amministrativi sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione referendaria, fatti salvi i casi di urgenza.

     7. In caso di rilievi mossi dalla commissione per il referendum al testo dei quesiti, il comitato promotore può presentare osservazioni e modifiche entro venti giorni dalla relativa comunicazione. Entro i successivi dieci giorni la commissione per il referendum decide definitivamente con motivata deliberazione, che viene comunicata al Presidente del Consiglio provinciale e al comitato promotore per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

     Art. 8. Raccolta delle firme.

     1. La raccolta delle firme può avvenire solo dopo l'ammissione della richiesta di referendum.

     2. Il termine per la raccolta delle firme necessarie ai fini della richiesta è di novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione della commissione per il referendum.

     3. La raccolta delle firme deve avvenire sui moduli forniti dalla commissione medesima secondo il modello di cui all'allegato A.

     4. Le firme dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale che intendono sostenere la richiesta di referendum devono essere apposte sui moduli ed autenticate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Il sottoscrittore deve indicare nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

     5. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può anche essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

     6. Ai moduli con le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dal comune di residenza, attestanti che i sottoscrittori sono iscritti nella lista elettorale del comune e sono elettori del Consiglio provinciale. I certificati devono essere rilasciati entro cinque giorni dalla relativa richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune.

 

     Art. 9. Deposito dei moduli con le firme e i dati richiesti.

     1. I moduli con le firme e i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali devono pervenire alla commissione per il referendum, che ne rilascia ricevuta, entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 2.

 

     Art. 10. Esame conclusivo da parte della commissione per il referendum.

     1. La commissione per il referendum verifica che:

     a) i moduli siano stati presentati entro il termine previsto;

     b) le firme dei sottoscrittori siano regolarmente autenticate;

     c) siano stati depositati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei singoli comuni per l'elezione del Consiglio provinciale;

     d) le firme risultate regolari raggiungano il numero minimo previsto dall'articolo 5.

     2. Tutte le operazioni, delle quali è redatto verbale, devono essere ultimate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 9.

     3. La documentazione completa è trasmessa al Presidente della Provincia.

     4. L'esito dell'esame è inoltre comunicato per iscritto al rappresentante del comitato promotore entro dieci giorni dalla data in cui si sono ultimate le operazioni.

 

Capo III

Svolgimento del referendum

 

     Art. 11. Termini per lo svolgimento.

     1. Il referendum propositivo ha luogo entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4.

 

     Art. 12. Indizione del referendum propositivo.

     1. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Provincia, da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della sua effettuazione. Il decreto indica quanto segue:

     a) giorno e orario di inizio e conclusione della votazione, tenendo conto che i seggi elettorali devono rimanere aperti almeno dieci ore al giorno;

     b) i quesiti che costituiscono oggetto del referendum;

     c) i requisiti per la validità della votazione.

     2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

 

     Art. 13. Schede per la votazione.

     1. Le schede per la votazione sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum. Esse sono fornite dalla Giunta provinciale e corrispondono al modello di cui all'allegato B. Sulle schede è riprodotto letteralmente il quesito referendario, stampato a caratteri chiaramente leggibili.

     2. L'elettore esprime il proprio voto barrando il "sì" o il "no" stampati accanto ai singoli quesiti.

 

     Art. 14. Predisposizione dei verbali.

     1. Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici, la commissione per il referendum procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori che hanno partecipato alla votazione, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali è trasmesso al Presidente della Provincia.

     2. Una copia dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e una copia dei risultati della votazione sono trasmesse al Presidente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 15. Pubblicazione dei risultati del referendum.

     1. Il Presidente della Provincia, non appena in possesso del verbale previsto dall'articolo 14, fa pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione gli esiti del referendum.

 

Capo IV

Attuazione dei risultati del referendum

 

     Art. 16. Operazioni successive.

     1. Qualora il referendum abbia esito positivo la Giunta provinciale o il Consiglio provinciale, secondo la rispettiva competenza, adottano, entro tre mesi, le iniziative e i provvedimenti per l'attuazione dei risultati del referendum.

 

Titolo II

Referendum consultivo

 

     Art. 17. Promotori del referendum consultivo.

     1. Sulle questioni indicate all'articolo 1 è indetto referendum consultivo quando è richiesto:

     a) dal Consiglio provinciale, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti;

     b) da almeno dieci consigli comunali, che rappresentino almeno il cinque per cento dei residenti nella provincia di Trento;

     c) dalla Giunta provinciale;

     d) dal Consiglio delle autonomie, se costituito.

     2. Sulle questioni che coinvolgono interessi della minoranza linguistica ladina il referendum consultivo è indetto ove lo richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni ladini indicati dall'articolo 48 dello Statuto speciale; sulle questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche mochene o cimbre ove lo richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni germanofoni indicati dall'articolo 102 dello Statuto speciale.

     3. Tutte le comunicazioni relative al referendum consultivo richiesto sono dirette: al Presidente del Consiglio provinciale nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a); ad un sindaco designato dai comuni nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b); al Presidente della Provincia nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera c) o al presidente del Consiglio delle autonomie nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera d).

     4. Al referendum consultivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I per il referendum propositivo.

 

Titolo III

Referendum abrogativo

 

     Art. 18. Referendum abrogativo.

     1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge provinciale può essere indetto quando lo richiedono ottomila elettori aventi titolo a eleggere il Consiglio provinciale o venti consigli comunali.

     2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi provinciali riguardanti il bilancio, i tributi, la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nonché per le leggi di cui al secondo comma dell'articolo 47 dello Statuto speciale.

     3. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale che coinvolge interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre può essere indetto esclusivamente quando lo richiedono millecinquecento elettori residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbro di cui agli articoli 48 e 102 dello Statuto speciale.

     4. La richiesta di referendum presentata da parte dei consigli comunali deve essere approvata da ciascun consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. La proposta si intende presentata nel giorno in cui è pervenuta al Consiglio provinciale la deliberazione dell'ultimo comune. Tale ultima deliberazione deve comunque essere presentata entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta, il quale è considerato presentatore ai sensi e per gli effetti di questo articolo.

     5. La richiesta di referendum deve indicare il quesito da sottoporre agli elettori, completando la formula "volete che sia abrogato …", con l'indicazione della legge o delle disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione e dell'oggetto del quesito formulato in termini chiari e sintetici. Per la formulazione dell'oggetto si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 4.

     6. La richiesta di referendum è presentata alla presidenza del Consiglio provinciale, corredata dalla prescritta documentazione, da parte di un comitato promotore costituito secondo quanto disposto dall'articolo 7, commi 1 e 3. Un funzionario del Consiglio provinciale redige apposito verbale nel quale indica la data di presentazione della richiesta, il deposito dei documenti, il nome e il domicilio del primo proponente e degli altri presentatori, in numero non superiore a due.

     7. L'esame di ammissibilità della richiesta è effettuato dalla commissione per il referendum prevista all'articolo 6.

     8. Entro dieci giorni dal deposito, la commissione per il referendum verifica l'ammissibilità della richiesta. Il provvedimento che dichiara l'ammissibilità o la non ammissibilità della richiesta è tempestivamente comunicato al primo proponente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

     9. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di ammissibilità del referendum devono essere depositati presso il Consiglio provinciale i fogli contenenti le firme raccolte.

     10. La commissione per il referendum provvede alla verifica e al computo delle firme nonché all'esame della documentazione allegata. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento respinge la richiesta qualora ne accerti l'irregolarità. Il provvedimento, che deve essere motivato, è tempestivamente comunicato al Presidente del Consiglio provinciale nonché al primo proponente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Presidente del Consiglio.

     11. Ove la commissione accerti la regolarità della richiesta la comunica immediatamente al Presidente del Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia e al primo proponente. Il Presidente del Consiglio cura la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

     12. Il Presidente della Provincia provvede per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Qualora il risultato della votazione sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Provincia dichiara, con proprio decreto, l'abrogazione della legge provinciale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

     13. Nel caso in cui il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione delle medesime disposizioni oggetto del referendum prima del rinnovo del Consiglio provinciale e, in ogni caso, prima di due anni.

     14. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione il Consiglio provinciale abroghi le disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, dispone con proprio decreto l'interruzione del referendum. Le operazioni già svolte perdono efficacia.

     15. Per quanto non previsto da questo articolo si applica, in quanto compatibile, il titolo I relativo al referendum propositivo.

 

Titolo IV

Iniziativa popolare

 

     Art. 19. Iniziativa popolare delle leggi provinciali.

     1. L'iniziativa popolare delle leggi provinciali si esercita mediante la proposta di un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti, sottoscritta da almeno duemilacinquecento elettori aventi titolo ad eleggere il Consiglio provinciale.

     2. Ove la proposta riguardi disposizioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre il numero dei sottoscrittori è ridotto a cinquecento.

     3. L'iniziativa popolare non è ammessa in materia tributaria e di bilancio.

     4. La proposta di progetto di legge, corredata dalla prescritta documentazione, è presentata da almeno tre proponenti alla presidenza del Consiglio provinciale.

     5. Un funzionario del Consiglio provinciale redige apposito verbale nel quale indica la data di presentazione della proposta, il deposito dei documenti, il numero delle firme raccolte, il nome e il domicilio del primo proponente e degli altri presentatori, in numero non superiore a due, delegati a partecipare ai lavori della competente commissione del Consiglio provinciale.

     6. Il Presidente del Consiglio provinciale provvede alla verifica e al computo delle firme, nonché all'esame della richiesta e della documentazione allegata. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento, il Presidente del Consiglio provinciale respinge la proposta di legge qualora la ritenga improponibile perché in contrasto con la Costituzione o con lo Statuto speciale, o per inosservanza dei requisiti prescritti da questo articolo. Il provvedimento che dichiara l'improponibilità, che deve essere motivato, è tempestivamente comunicato al primo proponente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

     7. Ove il Presidente del Consiglio provinciale ritenga il progetto di legge proponibile, la sua trattazione da parte della competente commissione del Consiglio provinciale inizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Il proponente ha diritto di partecipare ai lavori della commissione con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

     8. Qualora il Consiglio provinciale non abbia iniziato l'esame di una proposta di legge d'iniziativa popolare entro ventiquattro mesi dalla sua presentazione presso il Consiglio stesso, essa è sottoposta a referendum secondo la procedura prevista da questa legge per il referendum propositivo, senza necessità di raccolta delle sottoscrizioni. Il Presidente della Provincia promulga la legge di iniziativa popolare qualora nel referendum prevalgono i voti favorevoli, a condizione che alla consultazione abbia partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.

     9. Per le modalità di sottoscrizione e presentazione dei progetti di legge provinciale si applica, in quanto compatibile, quanto disposto dal titolo I per il referendum propositivo.

 

     Art. 20. Assistenza all'iniziativa popolare.

     1. I promotori che intendono presentare una proposta d'iniziativa popolare possono chiedere al Presidente del Consiglio provinciale di essere assistiti nella redazione dei testi dagli uffici del Consiglio. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni in possesso degli uffici del Consiglio provinciale.

 

Titolo V

Disposizioni finali

 

     Art. 21. Inammissibilità delle richieste e sospensione della procedura.

     1. Non è ammessa la presentazione di richieste ai sensi di questa legge nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio provinciale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale.

     2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, le procedure attivate ai sensi di questa legge rimangono sospese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali fino al centottantesimo giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti.

 

     Art. 22. Disposizioni finali.

     1. I referendum popolari previsti da questa legge si effettuano una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° marzo ed il 30 aprile. Qualora siano stati richiesti più referendum popolari provinciali essi si svolgono contemporaneamente, con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

     2. Per le operazioni preordinate allo svolgimento dei referendum previsti da questa legge, nonché per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio si applica, in quanto compatibile, la disciplina per l'elezione degli organi provinciali.

 

     Art. 23. Addebito delle spese.

     1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni relative ai referendum popolari e alle iniziative popolari proposte ai sensi di questa legge sono a carico del bilancio provinciale.

 

     Art. 24. Rimborso delle spese.

     1. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme per le richieste sono a carico della Provincia nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

     2. Il rimborso previsto dal comma 1 non spetta se la proposta di iniziativa popolare è dichiarata improponibile o se la consultazione referendaria è dichiarata non valida a causa del mancato raggiungimento del quorum di votanti richiesto dalla legge.

     3. Per ottenere il rimborso previsto dal comma 1, i presentatori della proposta o i promotori del referendum presentano richiesta scritta alla Provincia indicando il nominativo del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.

 

     Art. 25. Disposizioni penali.

     1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale, per quanto riguarda le disposizioni penali si applica quanto previsto dal titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

 

     Art. 26. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura degli oneri, stimati in 100.000,00 euro, a carico dell'esercizio finanziario 2003, derivanti dall'applicazione di questa legge, si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.1.210).

 

     Art. 27. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

 

Allegato A

Modello per la raccolta delle firme (articolo 8)

     (Omissis).