§ 3.5.30 - Legge Provinciale 11 settembre 1995, n. 11.
Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:11/09/1995
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
Art. 2.  Compiti dell'agenzia.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Direttore.
Art. 5.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 6.  Bilanci e gestione finanziaria.
Art. 7.  Entrate dell'agenzia.
Art. 8.  Spese dell'agenzia.
Art. 9.  Articolazione organizzativa dell'agenzia.
Art. 10.  Controlli ambientali.
Art. 11.  Monitoraggio ambientale e sistema informativo.
Art. 12.  Supporto tecnico-scientifico all'azione amministrativa.
Art. 13.  Impatto ambientale e rischi di incidenti rilevanti.
Art. 14.  Radioattività.
Art. 15.  Promozione, formazione e informazione.
Art. 15 bis.  Programmi di educazione ambientale.
Art. 16.  Coordinamento di attività.
Art. 17.  Costituzione dell'agenzia.
Art. 18.  Norme transitorie.
Art. 19.  Ordinamento del personale.
Art. 20.  Comitato provinciale per l'ambiente.
Art. 21.  Compiti del comitato provinciale per l'ambiente.
Art. 22.  Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. [...]
Art. 23.  Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa.
Art. 24.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 25.  Copertura degli oneri.
Art. 26.  Variazioni di bilancio.


§ 3.5.30 - Legge Provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

(B.U. 19 settembre 1995, n. 42).

 

Art. 1. Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

     1. E' istituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

- di seguito denominata «agenzia» - quale struttura organizzativa della Provincia dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, secondo le disposizioni della presente legge.

     2. L'agenzia svolge le attività di supporto e consulenza tecnico- scientifica di interesse provinciale previste dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 - in prosieguo denominata «legge n. 61/94» - nei limiti e secondo le modalità previsti dalla presente legge. L'agenzia esercita inoltre le ulteriori attività tecniche e amministrative di prevenzione, di vigilanza e di controllo in materia ambientale e di rilievo igienico-sanitario ad essa demandate dalla presente legge.

     3. L'agenzia svolge la propria attività in conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale, agli strumenti di coordinamento previsti dalla presente legge, nonché al programma di attività di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).

     4. L'agenzia si avvale del personale, dei beni e delle attrezzature ad essa assegnati secondo le disposizioni stabilite dalla presente legge. Utilizza beni e attrezzature di enti e di altri soggetti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni.

 

     Art. 2. Compiti dell'agenzia.

     1. All'agenzia spetta:

     a) l'esercizio delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici ai fini della tutela dell'aria, delle acque e del suolo dagli inquinamenti, della gestione dei rifiuti e della prevenzione dall'inquinamento acustico;

     b) l'installazione e la gestione delle reti di monitoraggio ambientale afferenti le materie di cui alla lettera a);

     c) la collaborazione nella progettazione e nella gestione del sistema informativo provinciale ambientale e territoriale;

     d) la consulenza e l'assistenza tecnico-scientifica agli altri organi provinciali e agli organi degli enti locali competenti nelle materie di cui alla lettera a), nonché in ogni altro caso in cui ne sia richiesta;

     e) il supporto tecnico-scientifico alle strutture e agli organi provinciali preposti alla valutazione di impatto ambientale e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

     f) l'esercizio delle funzioni tecniche di controllo ambientale nelle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;

     g) la promozione e lo sviluppo delle attività di ricerca di base e applicate, di formazione, di informazione e di educazione relativamente alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle risorse naturali, nonché alla prevenzione di fenomeni di inquinamento provenienti da fonti luminose.

     2. Spettano inoltre all'agenzia le funzioni amministrative attribuite dalle norme vigenti al servizio protezione ambiente e alla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

     3. Le attribuzioni dell'agenzia di cui ai commi 1 e 2 non sostituiscono né comprendono le funzioni amministrative che leggi vigenti demandano, nelle corrispondenti materie, a strutture o organi provinciali diversi da quelli citati al comma 2, ai comuni e ai comprensori.

     4. L'agenzia presta il supporto tecnico e strumentale all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per lo svolgimento delle attività di prevenzione ambientale di cui all'articolo 28, commi 1 - lettera a) -, 3, 4, 5 e 6, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), nonché negli altri casi previsti dalla presente legge. Si applicano in tal caso, anche ai fini del coordinamento, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3.

 

     Art. 3. Organi.

     1. Sono organi dell'agenzia:

     a) il direttore;

     b) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. Direttore.

     1. All'agenzia è preposto un direttore, individuato dalla Giunta provinciale tra i dirigenti della Provincia con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica ovvero tra persone estranee all'amministrazione, in possesso di comprovate competenze di direzione tecnica e amministrativa e di adeguata qualificazione nella materia di protezione ambientale. Al direttore è attribuito il trattamento economico previsto per i dirigenti generali.

     2. Spettano al direttore l'esercizio di tutte le funzioni e l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti la gestione e la direzione delle attività dell'agenzia e in particolare:

     a) la legale rappresentanza dell'agenzia;

     b) l'emanazione dei provvedimenti di amministrazione attiva demandati dalla presente legge all'agenzia;

     c) la stesura e l'adozione del programma di attività, del bilancio pluriennale e annuale e le loro variazioni, nonché il conto consuntivo;

     d) la redazione e l'adozione degli atti di organizzazione;

     e) la direzione del personale dell'agenzia;

     f) la deliberazione e la stipulazione di convenzioni e contratti, ivi compresi i contratti d'opera, gli incarichi e le consulenze professionali;

     g) tutti gli atti per la gestione e l'erogazione delle spese dell'agenzia.

     3. Il direttore dirige l'attività di tutte le strutture organizzative in cui si articola l'agenzia e può delegare proprie funzioni ai responsabili delle stesse con atti da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

     4. Il direttore promuove il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'agenzia. Unitamente al conto consuntivo, predispone e invia alla Giunta provinciale e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

     5. Il direttore indice apposite conferenze per la consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni ambientaliste, della sezione provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e della delegazione provinciale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) sul programma annuale di attività e nelle materie di cui alla presente legge.

     6. I provvedimenti adottati dal direttore ai sensi del comma 2, lettere c) e d), sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.

 

     Art. 5. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale, la quale stabilisce a chi spettano le funzioni di presidente. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui un revisore designato dalle minoranze del Consiglio provinciale.

     2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione contabile e finanziaria dell'agenzia, compiendo le opportune verifiche, e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. Redige una relazione sul bilancio consuntivo.

     3. Il collegio dei revisori dei conti fornisce alla Giunta provinciale le informazioni da questa richieste e svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata da disposizioni di legge.

     4. I revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     5. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta a carico del bilancio dell'agenzia un'indennità di carica. La misura dell'indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27 e modificata da ultimo con l'articolo 42, comma 3, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

 

     Art. 6. Bilanci e gestione finanziaria.

     1. L'agenzia adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del bilancio pluriennale della Provincia. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'estensione temporale.

     2. Il bilancio annuale è redatto in termini di competenza e in termini di cassa, secondo una classificazione delle entrate e delle spese atta a rappresentare le articolazioni finanziarie del programma di attività dell'agenzia.

     3. Il bilancio annuale di previsione, unitamente al bilancio pluriennale, è adottato e inviato alla Giunta provinciale per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

     4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     5. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmatici, è presentato alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

     6. L'agenzia ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia alle medesime condizioni.

     7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.

 

     Art. 7. Entrate dell'agenzia.

     1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

     a) l'assegnazione di fondi a carico del bilancio provinciale in misura tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'agenzia, tenuto conto anche delle altre entrate;

     b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi e i corrispettivi dei servizi prestati;

     c) le assegnazioni di fondi per la realizzazione di attività o progetti affidati all'agenzia mediante convenzione dallo Stato, dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dalla Provincia, dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, da altri enti e associazioni, nonché da organismi dell'Unione europea;

     d) le altre entrate riguardanti la gestione e le finalità dell'agenzia comunque assegnate o provenienti da enti e privati.

     2. All'assegnazione delle somme di cui al comma 1, lettera a), provvede la Giunta provinciale.

     3. L'erogazione all'agenzia delle somme assegnate è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria dell'agenzia, in via anticipata e in relazione ai fabbisogni di cassa secondo periodi e modalità determinati dalla Giunta provinciale. A tal fine, l'agenzia presenterà i dati dimostrativi dei fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa e di entrata.

     4. Per quanto non previsto dalle norme statali e provinciali di riferimento, la Giunta provinciale determina quali prestazioni fornite dall'agenzia stessa a favore di soggetti pubblici o privati debbano essere remunerate, approvando i relativi tariffari, che vengono aggiornati all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni dei costi delle prestazioni nell'esercizio precedente. Le relative entrate affluiscono al bilancio dell'agenzia.

     5. Sono in ogni caso a carico del bilancio dell'agenzia le attività di laboratorio prestate a favore o per conto o su richiesta degli enti locali, in relazione all'esercizio dei compiti istituzionali ad essi attribuiti nelle materie di cui alla presente legge.

     6. Le attività di laboratorio reciprocamente prestate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono remunerate in conformità al rispettivo tariffario[1].

     7. I conti degli agenti contabili sono sottoposti all'esame del direttore e al riscontro del collegio dei revisori dei conti. Effettuata tale verifica ed apposto il visto di conformità, il direttore cura la trasmissione alla Corte dei conti dei conti giudiziali redatti dagli agenti medesimi per il discarico da responsabilità amministrativo-contabili.

 

     Art. 8. Spese dell'agenzia.

     1. In relazione alle disposizioni previste dalla presente legge, le spese per la realizzazione dei programmi e per la gestione dell'agenzia, ad eccezione di quelle indicate al comma 2, sono poste a carico del bilancio dell'agenzia medesima.

     2. Le spese per il personale assegnato all'agenzia per effetto della presente legge sono assunte dalla Giunta provinciale a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e dei servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità.

     3. Per l'effettuazione di spese previste nel bilancio dell'agenzia possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, a favore di funzionari delegati individuati dal direttore tra il personale assegnato all'agenzia, da utilizzare sulla base delle indicazioni, dei criteri e delle autorizzazioni stabilite dagli atti di organizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).

     4. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono sottoposti all'esame del direttore e al riscontro del collegio dei revisori dei conti.

     5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni recate dagli articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e le norme ivi richiamate, intendendosi sostituiti i competenti organi dell'agenzia agli organi provinciali ivi previsti.

 

     Art. 9. Articolazione organizzativa dell'agenzia.

     1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'agenzia si articola in settori e unità organizzative, competenti nelle seguenti aree funzionali:

     a) area vigilanza e laboratorio;

     b) area tecnico-scientifica e dell'informazione;

     c) area giuridico-amministrativa.

     2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 18, gli atti di organizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), individuano i settori e le unità organizzative secondo criteri di omogeneità funzionale e disciplinano le relative competenze. Le unità organizzative costituiscono strutture operative interne ai settori. Tuttavia, nella prima applicazione della presente legge possono essere individuate unità organizzative indipendentemente dall'istituzione dei settori.

     3. Nell'ambito dell'agenzia non possono essere individuati più di tre settori e sei unità organizzative.

     4. In attesa della riforma dell'amministrazione, ai settori e alle unità organizzative si applicano le disposizioni concernenti i servizi e gli uffici della Provincia, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge e dagli atti di organizzazione citati al comma 2.

 

     Art. 10. Controlli ambientali.

     1. Nell'ambito delle funzioni tecniche di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 2, commi 1 - lettera a) - e 4, rientrano le attività di controllo che le norme vigenti demandano nelle materie ivi previste al servizio protezione ambiente e alla direzione prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari [2].

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal settore competente nell'area funzionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) nonché dalle altre strutture in cui si articola l'agenzia secondo quanto stabilito con gli atti di organizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). In relazione alle attribuzioni dell'agenzia, tale settore espleta in particolare le attività di laboratorio sotto il profilo chimico- fisico [3].

     3. Il settore previsto dal comma 2 svolge le attività di laboratorio sotto il profilo chimico-fisico anche per conto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in relazione ai compiti ad essa spettanti, in quanto non espressamente attribuiti all'agenzia dalla presente legge. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari presta le attività di laboratorio sotto il profilo medico-biotossicologico anche per conto dell'agenzia. I rapporti tra l'agenzia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono regolati da apposita convenzione, diretta a disciplinare l'esercizio coordinato e integrato delle attività di rispettiva competenza, in coerenza con le determinazioni emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16.

     4. Le strutture provinciali, l'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige e gli enti locali continuano ad esercitare le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo che le norme vigenti demandano agli stessi nelle materie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a). I rapporti tra l'agenzia e l'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige sono regolati secondo le procedure di cui alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), come da ultimo modificata dall'articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

     4 bis. La Giunta provinciale, con apposita deliberazione, determina le direttive, i criteri e le modalità d'attuazione della raccomandazione 2001/331/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, tenendo conto degli indirizzi e degli obiettivi eventualmente fissati in materia dallo Stato [4].

 

     Art. 11. Monitoraggio ambientale e sistema informativo.

     1. Le funzioni concernenti le reti di monitoraggio ed il sistema informativo provinciale ambientale e territoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), comprendono le seguenti attività:

     a) installazione e gestione delle reti di rilevamento e monitoraggio previste dalla normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ivi compresi l'inquinamento da rumore e la radioattività ambientale;

     b) gestione dei catasti dei dati ambientali e degli osservatori previsti dalle norme provinciali richiamate alla lettera a), ivi compresi gli strumenti di rilevazione continua e di registrazione prescritti a fine di controllo;

     c) collaborazione nella realizzazione e nella gestione del sistema informativo provinciale ambientale e territoriale, in conformità alle metodologie ed alle direttive stabilite dal nucleo centrale responsabile del sistema, in coordinamento con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, il sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA) e l'Agenzia europea per l'ambiente. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale, i dati raccolti nel settore ambientale e territoriale dalle strutture provinciali, dagli enti funzionali della Provincia, nonché dagli enti pubblici, territoriali e locali, e dalle società operanti in regime di concessione esclusiva sono trasmessi al sistema informativo secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 61/94 o determinate dal nucleo centrale responsabile del sistema informativo provinciale.

     2. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso le strutture provinciali, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e gli enti funzionali della Provincia, gli enti pubblici, territoriali e locali, le società operanti in regime di concessione esclusiva, l'Università degli studi di Trento, le strutture, gli organismi e le amministrazioni statali e dell'Unione europea, nonché ogni altro soggetto, anche privato, autorizzato dall'agenzia.

     3. Per il diritto di accesso all'informazione e alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia.

 

     Art. 12. Supporto tecnico-scientifico all'azione amministrativa.

     1. Le funzioni di consulenza e di assistenza tecnico-scientifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), consistono in:

     a) formulazione di proposte e di pareri nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativi ai limiti di accettabilità, agli standard di qualità, alle metodologie di rilevamento, di campionamento ed analisi, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

     b) supporto tecnico per la stesura di normative e per la redazione degli strumenti di programmazione provinciale nelle materie richiamate alla precedente lettera a);

     c) supporto tecnico e di controllo agli interventi di risanamento ambientale e alle azioni di risarcimento del danno ambientale;

     d) formulazione di proposte o di pareri tecnici previsti dalla normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

     e) verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione ed espressione di pareri tecnici ai fini del rilascio delle autorizzazioni nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

     f) supporto tecnico comunque richiesto dalle strutture provinciali, dagli enti funzionali della Provincia, dagli enti locali nonché dagli enti e dalle organizzazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), nello svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa di rispettiva competenza. Tali servizi sono prestati secondo le modalità stabilite negli atti di organizzazione dell'agenzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti d'istituto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4.

     2. L'agenzia può fornire prestazioni a favore di privati, purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti d'istituto. Le predette prestazioni sono remunerate secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4.

 

     Art. 13. Impatto ambientale e rischi di incidenti rilevanti.

     1. Le funzioni di supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), comprendono le seguenti attività:

     a) espletamento delle attività istruttorie afferenti la procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, e al relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. Le predette attività istruttorie si concludono con la redazione del rapporto istruttorio previsto dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13- 11/Leg.;

     b) gestione dell'archivio degli studi d'impatto ambientale e delle determinazioni di cui all'articolo 14 del regolamento citato alla lettera a);

     c) espressione di pareri facoltativi e prestazione di ogni altro supporto tecnico-scientifico, su richiesta della Giunta provinciale o del comitato provinciale per l'ambiente, su questioni relative all'impatto ambientale;

     d) elaborazione di studi di impatto ambientale per conto della Provincia e di altri enti pubblici, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 12;

     e) espletamento dell'attività di consulenza tecnico-scientifica agli organi preposti alle attività istruttorie e agli adempimenti tecnici di competenza della Provincia ai sensi della disciplina statale relativa alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive.

 

     Art. 14. Radioattività.

     1. Le funzioni tecniche di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), comprendono il controllo della radioattività ambientale, ivi comprese le radiazioni non ionizzanti, nonché il supporto tecnico e strumentale alle strutture sanitarie per l'espletamento delle attività di competenza. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3.

     2. Ai fini del controllo della radioattività nell'ambiente atmosferico, l'agenzia utilizza inoltre la rete di rilevamento del servizio antincendi, secondo modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale, sentite le predette strutture.

 

     Art. 15. Promozione, formazione e informazione.

     1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), rientrano le attività concernenti:

     a) la promozione - nei confronti delle strutture provinciali, degli enti funzionali della Provincia, di altri enti pubblici o istituti specializzati - e l'attuazione della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio dell'ambiente, anche con riferimento a tecnologie, prodotti e sistemi di produzione e di controllo innovativi;

     b) la ricerca e lo studio sugli aspetti ambientali, richiesti all'agenzia dalle strutture e dagli enti di cui alla lettera a);

     c) la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati sullo stato dell'ambiente;

     d) la redazione del rapporto periodico sullo stato dell'ambiente a livello provinciale, in raccordo con le corrispondenti relazioni statali e dell'Unione europea;

     e) la cooperazione e lo scambio di dati e informazioni con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia europea dell'ambiente, con le organizzazioni internazionali o a carattere transfrontaliero e con enti e istituzioni operanti nel campo della salvaguardia ambientale;

     f) la promozione e l'attuazione di programmi di divulgazione, di educazione e formazione in materia ambientale, diretti sia agli operatori pubblici e privati sia alla generalità della popolazione, segnatamente nell'area scolastica;

     g) la promozione di tecnologie ecologicamente efficienti ed economicamente sostenibili e di prodotti a ridotto impatto ambientale, anche in raccordo con l'agenzia nazionale, e l'attivazione di programmi di assistenza tecnica al sistema delle imprese nel campo ambientale ed energetico.

     2. L'agenzia presta il supporto tecnico per la programmazione e l'attuazione delle attività promozionali e delle iniziative da realizzarsi secondo le procedure previste dagli articoli 13 e 14 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come modificati dall'articolo 51 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 e dall'articolo 21 della presente legge.

 

     Art. 15 bis. Programmi di educazione ambientale. [5]

     1. Al fine di potenziare le attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, l'agenzia approva, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), un apposito programma diretto alla creazione di una rete articolata su scala locale di punti di diffusione e di organizzazione dei messaggi ambientali.

     2. Il programma di cui al comma 1 assicura appropriate forme di interconnessione e di armonizzazione con le iniziative e con i centri promossi a livello nazionale, in particolare con l'archivio nazionale sulla ricerca e la documentazione ambientale (ANDREA), con l'osservatorio sulla ricerca e le metodologie dell'educazione ambientale (ORMEA) e con la rete nazionale di laboratori territoriali (LABNET).

     3. Nella prima applicazione del presente articolo e comunque per un periodo non superiore a un anno l'agenzia può attivare il primo nucleo sperimentale della rete indicata al comma 1 mediante affidamento delle attività programmate, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia contrattuale, ai soggetti che abbiano già svolto animazione culturale in tema ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale), come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 8 maggio 1995, n. 6.

 

     Art. 16. Coordinamento di attività.

     1. La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, determina - allo scopo di perseguire una maggiore unitarietà d'azione tra prevenzione ambientale e tutela della salute - gli indirizzi a carattere programmatico e individua gli obiettivi, le modalità e i criteri di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi e in materia di igiene ambientale - segnatamente nel campo della ricerca, degli studi, delle sperimentazioni e dell'azione formativa e informativa - fra l'agenzia, il Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone, il Museo tridentino di scienze naturali, l'Istituto trentino di cultura, l'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le strutture provinciali e ogni altro ente strumentale o dipendente dalla Provincia, anche in rapporto alle attività di studio e di ricerca promosse dall'Università degli studi di Trento.

     1 bis. Per le finalità indicate dal comma 1, la Giunta provinciale può definire un progetto di razionalizzazione, d'integrazione e di unificazione, presso il laboratorio dell'agenzia, delle attività di laboratorio in campo ambientale svolte dagli enti e dalle strutture provinciali citati nel comma 1. Le modalità di razionalizzazione - anche attraverso eventuali trasferimenti delle strutture, delle attrezzature e del personale appartenenti agli enti interessati – sono disciplinate con regolamento in coerenza col progetto [6].

 

     Art. 17. Costituzione dell'agenzia.

     1. L'agenzia è costituita con deliberazione della Giunta provinciale, che determina anche la data comunque non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge a partire dalla quale ha luogo il trasferimento all'agenzia delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge già svolte:

     a) dal servizio protezione ambiente e dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

     b) dalla direzione prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per quanto concerne le funzioni e le attività di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale) e di cui all'articolo 2, comma 4.

     2. Le strutture o le loro articolazioni citate al comma 1 continuano ad esercitare, in via transitoria fino alla data stabilita ai sensi del comma 1, le funzioni loro demandate dalle leggi vigenti - in osservanza, per quanto riguarda la struttura di cui al comma 1, lettera b), delle direttive impartite dalla Giunta provinciale - e sono soppresse con effetto dalla medesima data.

     3. In relazione al trasferimento di funzioni di cui al comma 1 e a decorrere dalla data ivi prevista, il personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, inquadrato nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, e adibito alle funzioni e attività di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 2, comma 4, è posto, previa l'individuazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), a disposizione della Provincia e assegnato all'agenzia. La Provincia provvede a rimborsare gli oneri diretti e riflessi relativi al personale messo a disposizione ai sensi del presente comma.

     4. In relazione al trasferimento di funzioni di cui al comma 1 e a decorrere dalla data ivi prevista, la messa a disposizione ai sensi dell'articolo 56, comma 4, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 del personale adibito alle funzioni e attività indicate al comma 3 è revocata dalla Giunta provinciale all'atto dell'individuazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a). Il predetto personale è assegnato all'agenzia.

     5. Il personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari collocato a disposizione della Provincia alla data di entrata in vigore del presente comma, ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 18, continua a prestare servizio presso l'agenzia. Al personale in questione continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico derivante dal contratto del personale del comparto sanità [7].

     6. Con effetto dalla data di cui al comma 1 il personale del servizio protezione ambiente è assegnato all'agenzia.

     7. Con decorrenza dalla data prevista ai commi 1 e 3, i beni immobili eventualmente assegnati in uso all'Azienda provinciale per i servizi sanitari a norma dell'articolo 50 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e destinati all'esercizio delle attività demandate - per effetto della presente legge - all'agenzia sono assegnati in uso alla stessa.

     8. Con decorrenza dalla medesima data, i beni mobili e le attrezzature in proprietà della Provincia non ancora trasferiti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari a norma dell'articolo 50, comma 4, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e destinati all'esercizio delle attività demandate - per effetto della presente legge - all'agenzia sono assegnati in uso all'agenzia.

     8 bis. I beni di cui al comma 8, già trasferiti in proprietà all'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla data del 1° marzo 1996 ovvero i beni mobili e le attrezzature direttamente acquistati entro la medesima data dall'Azienda e destinati all'esercizio delle attività previste dal citato comma 8, sono trasferiti in proprietà della Provincia per essere assegnati in uso all'Agenzia. Il trasferimento e la consegna dei predetti beni e attrezzature avvengono, sulla base degli inventari e della situazione di fatto, mediante compilazione di un verbale di consistenza redatto da un rappresentante dell'Azienda e sottoscritto da un rappresentante della Provincia [8].

     9. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, comma 2, i beni mobili e la dotazione strumentale del servizio protezione ambiente sono assegnati in uso all'agenzia.

 

     Art. 18. Norme transitorie.

     1. Con la deliberazione prevista dall'articolo 17, comma 1, la Giunta provinciale provvede, in particolare, a:

     a) individuare, acquisito anche il parere del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, il personale che, per effetto dell'articolo 17 commi 3, 4 e 6, sarà assegnato all'agenzia;

     b) definire l'articolazione organizzativa provvisoria dell'agenzia, tenuto conto dell'assetto organizzativo del servizio protezione ambiente e della direzione prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

     c) nominare il direttore dell'agenzia e i responsabili delle strutture organizzative;

     d) approvare il bilancio di previsione riferito alle attività da realizzare nel periodo successivo alla data dalla quale ha luogo il trasferimento all agenzia delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, assegnando all'agenzia per la stessa data i fondi occorrenti;

     e) adottare ogni altra disposizione diretta a disciplinare, in osservanza di quanto stabilito dalla presente legge, il passaggio al nuovo assetto istituzionale e organizzativo definito dalla medesima legge.

     2. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale provvede, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, alla preposizione, anche provvisoria, dei responsabili delle strutture organizzative in cui si articola l'agenzia, in osservanza della disciplina generale richiamata all'articolo 19, avuto riguardo alla professionalità maturata nei settori e nelle materie di competenza dell'agenzia. Gli uffici incardinati presso il servizio protezione ambiente sono collocati presso l'agenzia e sono confermati i responsabili preposti agli stessi.

     3. Il personale con qualifica di dirigente messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari può essere incaricato della direzione del settore competente in materia di attività di laboratorio. L'incarico è conferito dalla Giunta provinciale, sentito il direttore dell'agenzia, per un periodo non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. Al responsabile del settore spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio specificamente previsto dal contratto del personale del comparto sanità per il personale messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari [9].

 

     Art. 19. Ordinamento del personale.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge e in attesa della riforma dell'amministrazione, al personale assegnato all'agenzia si continuano ad applicare le norme concernenti l'ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento e al personale messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari quelle concernenti il personale addetto al servizio sanitario nazionale, in quanto compatibili.

     2. Le norme concernenti l'ordinamento dei servizi e del personale della Provincia si applicano ai fini dell'ammissione all'impiego di nuovo personale per l'agenzia.

     3. Gli atti di organizzazione previsti all'articolo 4, comma 2, lettera d), sono approvati in coerenza con la disciplina richiamata al comma 1 e contengono disposizioni di coordinamento con la predetta disciplina, volte ad assicurare la peculiare autonomia organizzativa e gestionale attribuita all'agenzia dalla presente legge.

     4. Al personale dell'agenzia incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano, per quanto non previsto dalle norme provinciali di riferimento, le disposizioni sul personale di cui all'articolo 2 bis della legge n. 61/94. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

 

     Art. 20. Comitato provinciale per l'ambiente. [10]

 

     Art. 21. Compiti del comitato provinciale per l'ambiente.

     1. [11].

     2. Presso il dipartimento competente in materia di protezione dell'ambiente è istituito, alle dirette dipendenze del dirigente generale, un ufficio che provvede a curare il funzionamento del comitato provinciale per l'ambiente e le attività istruttorie relative ai provvedimenti e all'esercizio delle funzioni amministrative riservate alla Giunta provinciale, al comitato provinciale per l'ambiente o ad altre strutture o organi provinciali diversi dall'agenzia. All'assegnazione al dipartimento del personale necessario si provvede secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei servizi e del personale della Provincia, fatta salva la facoltà del dipartimento medesimo di avvalersi della collaborazione dell'agenzia stessa.

     3. Con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 17, comma 1, sarà disposto il passaggio al dipartimento competente in materia di protezione dell'ambiente della posizione organizzativa istituita presso il servizio protezione ambiente e ne saranno ridefiniti i compiti e la denominazione in connessione con l'operatività dell'unità organizzativa di cui al comma 2.

 

     Art. 22. Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., da ultimo modificato con legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4. [12]

 

     Art. 23. Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte con la legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 per i fini di cui alle leggi provinciali indicate in corrispondenza del capitolo 55391 dello stato di previsione della spesa - tabella B - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 sono ridotte di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1996 e 1997.

 

     Art. 24. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per l'assegnazione di somme all'agenzia per far fronte alle spese correnti, prevista dall'articolo 7, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

     2. Per l'assegnazione di somme all'agenzia per far fronte alle spese in conto capitale, prevista dall'articolo 7, si autorizza per ciascuno degli esercizi finanziari 1996 e 1997 la spesa di lire 300.000.000.

 

     Art. 25. Copertura degli oneri.

     1. All'onere, valutato nell'importo di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1996 e 1997, derivante dall'applicazione dell'articolo 24, comma 1, si fa fronte con le riduzioni di stanziamento sui capitoli 55390 e 55392 disposte dall'articolo 26 della presente legge.

     2. All'onere, valutato nell'importo di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1996 e 1997, derivante dall'applicazione dell'articolo 24, comma 2, si fa fronte con la riduzione di spesa sul capitolo 55391, disposta dall'articolo 23 della presente legge.

     3. Alla copertura dei maggiori oneri di lire 120.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1996 e 1997, derivanti dall'applicazione degli articoli 4, 9 e 21, si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 del settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» per i medesimi esercizi finanziari del bilancio pluriennale 1995-1997 di cui all'articolo 5 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 2.

     4. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di lire 1.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1996 e 1997, derivante dall'applicazione dell'articolo 20, si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 del settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» per i medesimi esercizi finanziari del bilancio pluriennale 1995-1997 di cui all'articolo 5 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 2.

 

     Art. 26. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma già sostituito dall’art. 8 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall’art. 13 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[2] Comma così modificato dall'art. 40 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 40 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 40 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[6] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[7] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[8] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.P. 7 marzo 1997, n. 5.

[9] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[10] Modifica l'art. 12 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28.

[11] Sostituisce il 1° comma, art. 14, della L.P. 29 agosto 1988, n. 28.

[12] Modifica il 3° comma, art. 35, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl.