§ 6.1.49 - Legge Provinciale 3 febbraio 1995, n. 2.
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995-1997.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:03/02/1995
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa e disposizioni relative.
Art. 3.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 4.  Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di prestiti.
Art. 5.  Bilancio pluriennale 1995-1997.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 6.1.49 - Legge Provinciale 3 febbraio 1995, n. 2.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1995 e pluriennale 1995-1997.

(B.U. 14 febbraio 1995, n. 7, 1° suppl. ord. n. 1).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative.

     1. Lo stato di previsione dell'entrata della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1995, annesso alla presente legge (tabella A), è approvato in lire 4.396.000.000.000 in termini di competenza ed in lire 5.206.000.000.000 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa e disposizioni relative.

     1. Lo stato di previsione della spesa della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1995, annesso alla presente legge (tabella B), è approvato in lire 4.396.000.000.000 in termini di competenza ed in lire 5.206.000.000.000 in termini di cassa.

     2. E' autorizzato l'impegno delle spese previste nei singoli capitoli per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 nei limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, nonché l'impegno delle spese sugli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, e dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli capitoli per l'esercizio finanziario 1995, nei limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1.

     4. Per l'anno finanziario 1995, le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate, in osservanza anche delle prescrizioni recate dalle leggi medesime, nell'ammontare indicato in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa contrassegnato dalla lettera B nell'allegato stato di previsione della spesa.

 

     Art. 3. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1995, annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di prestiti.

     1. Ai sensi dell'articolo 43 bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 1, introdotto con l'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, l'ammontare presunto dei rimborsi dei tributi è determinato per gli anni 1995, 1996 e 1997 nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti:

     a) 5 per cento per l'imposta locale sui redditi;

     b) 5 per cento per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

     c) 50 per cento per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

 

     Art. 5. Bilancio pluriennale 1995-1997.

     1. E' approvato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, il bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento, nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.