§ 2.2.2 - L.P. 20 febbraio 1973, n. 10.
Concorso straordinario sulla spesa di impianto, funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori costituiti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.2 comprensori - ordinamento e statuti
Data:20/02/1973
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere ai comprensori costituiti ai sensi della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e per i primi tre anni dalla loro costituzione, un concorso [...]
Art. 2.      1. Per ottenere il concorso di cui al precedente articolo 1, i presidenti dei consorzi costituiti debbono inoltrare domanda alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente [...]
Art. 3.      1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti
Art. 4.      (Omissis)


§ 2.2.2 - L.P. 20 febbraio 1973, n. 10. [1]

Concorso straordinario sulla spesa di impianto, funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori costituiti.

(B.U. 27 febbraio 1973, n. 10).

 

Art. 1.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere ai comprensori costituiti ai sensi della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e per i primi tre anni dalla loro costituzione, un concorso straordinario sulla spesa di primo impianto, funzionamento, organizzazione e personale.

     2. Il concorso di cui al comma precedente è subordinato alla partecipazione finanziaria di tutti i comuni consorziati in ragione di almeno 200 lire per abitante residente al 1971 e non può in ogni caso superare la somma risultante dal riparto dei fondi disponibili sulla base dei parametri popolazione e territorio sempre riferiti al 1971.

 

     Art. 2.

     1. Per ottenere il concorso di cui al precedente articolo 1, i presidenti dei consorzi costituiti debbono inoltrare domanda alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario per il quale chiedono il concorso, corredando la stessa di una relazione nella quale siano specificate le previsioni relative agli oneri ed alle entrate indicate all'articolo 1.

     2. Alle domande successive alla prima, in aggiunta a quanto previsto al precedente comma, dovrà essere allegata una documentazione in ordine all'impiego dei fondi già erogati.

     3. Il concorso viene deliberato dalla Giunta provinciale entro il 30 ottobre dello stesso anno e liquidato dopo l'approvazione definitiva del bianco cui si riferisce.

     4. Per l'esercizio finanziario 1973 le domande di cui al primo comma vanno presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mentre la deliberazione di cui al terzo comma va assunta entro i successivi 30 giorni.

     5. Entro i termini previsti al precedente comma i comprensori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già approvato il bilancio preventivo 1973 possono presentare la domanda anche per la sola variazione di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     - lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973;

     - lire 80.000.000 a carico degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

     2. I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nella anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[2] Reca disposizioni finanziarie.