§ 1.3.13 - L. 27 dicembre 1953, n. 959.
Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:27/12/1953
Numero:959


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il [...]
Art. 2.      Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi [...]
Art. 3.      I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto [...]
Art. 4.      Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione [...]


§ 1.3.13 - L. 27 dicembre 1953, n. 959.

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.

(G.U. 31 dicembre 1953, n. 299).

 

Art. 1.

     Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

     I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

     Se il bacino imbrifero è compreso in più Provincie qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.

     Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più provincie stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

     I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

     Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.

     I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

     I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione [1].

     Il sovracanone decorre:

     a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale:

     b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi [2];

     c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva [3].

     In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

     All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

     Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

     Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

     Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

     La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

     Art. 2.

     Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

     A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone è versato direttamente ai comuni [4].

 

     Art. 3.

     I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso la fornitura diretta di energia elettrica [5].

     La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi è consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:

     a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;

     b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media.

     I consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'art. 1.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L. 30 dicembre 1959, n. 1254.

[2] Per l'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 4 della L. 22 dicembre 1980, n. 925.

[3] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della L. 30 dicembre 1959, n. 1254.

[4] Comma aggiunto dall'art. 36 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[5] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.