§ 2.1.140 - Legge Regionale 27 febbraio 1997, n. 2.
Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/02/1997
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Esame abilitante speciale alle funzioni di segretario comunale).
Art. 2.  (Commissione giudicatrice dell'esame abilitante speciale).
Art. 3.  (Assunzione dei segretari comunali di IV classe)


§ 2.1.140 - Legge Regionale 27 febbraio 1997, n. 2.

Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

(B.U. 4 marzo 1997, n. 11).

 

Art. 1. (Esame abilitante speciale alle funzioni di segretario comunale).

     1. La Giunta provinciale di Trento, in deroga alla procedura di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, può indire entro il 31 marzo 1997 una sessione straordinaria di esame per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, alla quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica nella regione e siano in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche.

     2. Le materie e le modalità dell'esame sono quelle previste dall'articolo 47 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

     3. Le spese per l'esame sono anticipate dalla Provincia competente, sulla base della propria normativa. La Regione provvede al rimborso dietro presentazione di idonea documentazione.

 

     Art. 2. (Commissione giudicatrice dell'esame abilitante speciale).

     1. La commissione giudicatrice dell'esame di cui all'articolo 1, è nominata dalla Giunta provinciale che indice l'esame, ed è composta:

     a) da un magistrato, quale presidente;

     b) da un docente universitario delle materie su cui vertono le prove d'esame;

     c) da due esperti da individuarsi da parte della Giunta provinciale fra liberi professionisti con particolare esperienza nelle materie su cui vertono le prove d'esame;

     d) dal dirigente del Servizio Enti locali della Provincia e dal direttore dell'ufficio Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige;

     e) da un segretario comunale di comune di terza classe o classe superiore, scelto dalla Giunta provinciale in una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

     2. Un funzionario della Provincia, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, esercita le funzioni di segretario della commissione.

 

     Art. 3. (Assunzione dei segretari comunali di IV classe) [1].

     1. Nei Comuni della regione, l’assunzione in ruolo dei segretari dei comuni di IV classe è deliberata dal Consiglio comunale a seguito di concorso per titoli ed esami. I titoli sono valutati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente della Regione. Il punteggio assegnato ai titoli non può essere superiore al 30 per cento del punteggio complessivo [2].

     2. Possono partecipare al concorso i segretari comunali in servizio ed i cittadini italiani i quali abbiano raggiunto la maggiore età e, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiego comunale, siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e Bolzano [3].

     3. Costituisce titolo preferenziale e valutabile ai fini del concorso, l'attestato di frequenza al corso abilitante di cui all'articolo 44 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

     3-bis. Il contratto individuale di lavoro precisa la durata minima della permanenza presso la sede segretarile, da contenere in un periodo compreso tra uno e tre anni con decorrenza dall’effettiva assunzione del servizio. In mancanza di una previsione nel contratto il segretario deve rimanere nella sede per almeno due anni. Resta salva la possibilità per le parti di concordare in ogni momento la modifica della clausola di durata minima garantita. Nel caso di dimissioni volontarie con decorrenza anticipata rispetto al termine di permanenza legale o concordato il segretario è escluso dai concorsi segretarili e non può assumere servizio in qualità di segretario comunale sino alla scadenza di tale termine [4].

     4. Per la nomina e la composizione della commissione giudicatrice del concorso per le sedi segretarili di IV classe si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

     5. Sono abrogati gli articoli 49 e 50 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.


[1] Rubrica così sostituita dall’art. 9 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1.

[2] Comma sostituito dall’art. 9 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 2010, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 25 maggio 2012, n. 2.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 2010, n. 1.