§ 2.3.91 - L.R. 15 giugno 2017, n. 5.
Disposizioni in materia di enti locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:15/06/2017
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.3.91 - L.R. 15 giugno 2017, n. 5.

Disposizioni in materia di enti locali.

(B.U. 20 giugno 2017, n. 25 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1.

1. Nell'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I regolamenti possono altresì disporre che la registrazione audio o audio-video della seduta costituisca il verbale della seduta medesima. A tal fine i regolamenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, individuano idonee modalità per garantire autenticità, veridicità e conservazione a norma del verbale, che non è soggetto ad approvazione nella seduta successiva da parte del consiglio comunale.".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

1. All'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La copertura delle sedi segretarili coinvolte nella gestione associata avviene nel rispetto dei limiti definiti dalla normatia) va provinciale. In caso di nuova copertura di una sede segretarile si procede alla individuazione del titolare in base a quanto previsto dal presente comma.";

b) nel comma 3 le parole: "e titolari di sede segretarile alla data di costituzione della gestione associata" sono sostituite dalle parole: "già titolari di sede segretarile";

c) nel comma 5 alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", previo assenso della giunta comunale o, in caso di gestione associata, dell'organo individuato dalla convenzione".

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.