§ 3.3.23 - Legge Regionale 28 novembre 1993, n. 21.
Costituzione di un fondo a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. o di altro istituto di credito speciale destinato [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:28/11/1993
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Istituzione di un fondo destinato al finanziamento di iniziative degli enti locali, loro consorzi e aziende per la realizzazione di opere pubbliche).
Art. 2.  (Fonti di alimentazione del fondo).
Art. 3.  (Gestione delle somme e garanzie).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 3.3.23 - Legge Regionale 28 novembre 1993, n. 21.

Costituzione di un fondo a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. o di altro istituto di credito speciale destinato all'erogazione di mutui agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche.

(B.U. 30 novembre 1993, n. 58 - I S.O.).

 

Art. 1. (Istituzione di un fondo destinato al finanziamento di iniziative degli enti locali, loro consorzi e aziende per la realizzazione di opere pubbliche).

     1. E' istituito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. o di altro istituto di credito speciale un fondo destinato al finanziamento a enti locali, loro consorzi, loro unioni, loro aziende speciali, e ad altri enti pubblici previste dai programmi di attività degli enti predetti e dai piani pluriennali di intervento disposti dalle Provincie autonome di Bolzano e di Trento in attuazione delle leggi provinciali vigenti in materia di opere pubbliche, con preferenza per quelle a carattere sociale.

     2. I criteri per l'erogazione dei mutui e il tasso di interesse, che non può superare quello stabilito per i mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti, vengono fissati con deliberazione della Giunta regionale di intesa con la rispettiva Giunta provinciale.

     3. Le domande per la concessione dei mutui devono essere presentate al Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., sedi di Bolzano o di Trento, o ad altro Istituto di credito speciale, corredata dalla documentazione prevista per i finanziamenti dell'Istituto.

     4. La stipulazione dei mutui, la cui durata non potrà essere superiore a venti anni, è subordinata al parere favorevole della rispettiva Giunta provinciale. L'istituto provvede all'erogazione dei mutui in base ai documenti giustificativi della spesa.

     5. I rapporti tra la Regione ed il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. o altro istituto di credito speciale sono regolati da apposita convenzione, la quale stabilisce in particolare:

     a) le modalità di amministrazione del fondo da effettuarsi con apposita contabilità, nonché le modalità di utilizzo dello stesso;

     b) le modalità delle erogazioni, in una o più soluzioni, disposte a favore del fondo;

     c) i criteri da applicare in sede di istruttoria tecnico-finanziaria delle domande presentate, nonché i termini massimi per il completamento dell'istruttoria medesima;

     d) gli obblighi di informazione e di rendicontazione annuale del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. o di altro istituto di credito speciale nei confronti della Regione, relativamente alla presente legge;

     e) le condizioni di remunerazione sulle giacenze di liquidità dei fondi e le commissioni di intermediazione spettanti all'Istituto;

     f) le modalità di versamento a favore del fondo delle rate semestrali di ammortamento;

     g) l'entità - derivante dalla differenza tra il tasso di interesse corrisposto dall'ente mutuatario e la commissione di intermediazione spettante all'Istituto - e le modalità di apporto finanziario del Credito Fondiario Trentino-Alto Adige o di altro istituto di credito speciale [1].

 

     Art. 2. (Fonti di alimentazione del fondo).

     1. Il fondo è alimentato:

     a) dalla somma di lire 50 miliardi di cui all'articolo 4;

     b) dalle ulteriori eventuali somme stanziate dalla Regione;

     c) dalle rate di ammortamento, limitatamente alla quota parte sottoscritta dalla Regione [2];

     d) dalle somme derivanti da rimborsi a seguito di eventuali restituzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge;

     e) dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul fondo.

 

     Art. 3. (Gestione delle somme e garanzie).

     1. Per quanto riguarda le modalità di gestione delle somme affluite al fondo ai sensi dell'articolo 2 e le garanzie a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. o altro istituto di credito speciale, si applicano gli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3 e successive modifiche [1].

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 miliardi, così suddivisa:

     - esercizio 1993 lire 40 miliardi - esercizio 1994 lire 5 miliardi - esercizio 1995 lire 5 miliardi

     2. Alla copertura dell'onere di lire 40 miliardi, gravante sull'esercizio 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 2.300 della spese per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa complessiva di lire 10 miliardi relativa agli esercizi 1994 e 1995 si provvede mediante utilizzo della disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto, per gli stessi esercizi, al capitolo n. 2.300 del bilancio triennale 1993-1995.

     3. L'utilizzo dell'importo sopra indicato avviene in parti uguali per i finanziamenti da erogare a enti locali, loro consorzi, loro unioni, loro aziende speciali, e ad altri enti pubblici aventi sede nelle province di Bolzano e di Trento.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[2] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.

[1] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10.