§ 6.1.184 - L.R. 14 dicembre 2011, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:14/12/2011
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Prestazione di garanzie)
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  (Unioni di comuni)
Art. 6.  (Mobilità inter-enti)
Art. 7.  (Norme in materia di personale)
Art. 8. 
Art. 9.  (Diritti di segreteria)
Art. 10. 
Art. 11.  (Società cooperative edilizie)
Art. 12.  (Cessione del capitale sociale della società Pensplan Centrum S.p.A.)
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.  (Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal Comune)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.184 - L.R. 14 dicembre 2011, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)

(B.U. 20 dicembre 2011, n. 51 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Prestazione di garanzie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a prestare fideiussioni, ai sensi dell’articolo 1944 del Codice Civile, o altre forme di garanzia diretta o indiretta, a fronte di obbligazioni e/o di finanziamenti assunti da società partecipate anche indirettamente dalla Regione, per l’attuazione e lo sviluppo di interventi di rilevante interesse della medesima.

2. La Giunta regionale delibera i criteri, le modalità e i limiti per la prestazione delle garanzie di cui al comma 1 nel rispetto dell’ordinamento comunitario.

3. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari, in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione, come definiti con deliberazione della Giunta regionale per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie di cui al comma 1, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell’articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie [1].

4. [Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell’articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile, nonché degli oneri effettivi conseguenti all’esercizio infruttuoso delle azioni di regresso per le garanzie di cui al comma 3, sono autorizzati nel bilancio della Regione appositi stanziamenti] [2].

5. [La Giunta regionale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni al bilancio, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione)] [3].

 

     Art. 2. [Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4 e 16 novembre 2009, n. 8]

1. Alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4 e 16 novembre 2009, n. 8, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la misura della diaria, come determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 2/1995, modificata dalle leggi regionali n. 4/2004, n. 4/2008 e n. 8/2009, è ridotta dell’importo di euro 290,00 (duecentonovanta/00);

b) al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 2/1995, modificata dalle leggi regionali n. 4/2004, n. 4/2008 e n. 8/2009, le parole “a partire dall’avvenuto assorbimento della somma corrispondente al 7,5 per cento complessivo di incremento ISTAT non applicato.” sono sostituite dalle parole “a partire dall’avvenuto assorbimento della somma corrispondente all’incremento ISTAT non applicato, entro il limite del 12 per cento complessivo.”;

c) le misure di cui alle lettere a) e b) hanno efficacia fino alla fine della XIV Legislatura.

 

     Art. 3. [Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche]

1. All’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà del contributo massimo finalizzato al sostegno della previdenza complementare fissato ai commi 2 e 4. La regolarità dei conferimenti nel fondo, successivamente alla presentazione della domanda di uno dei contributi di cui al presente articolo, costituisce requisito per un eventuale ulteriore accesso ai contributi stessi. In mancanza di regolarità la propria posizione contributiva può essere comunque regolarizzata secondo i criteri e le modalità stabiliti con il suddetto regolamento regionale.”.

2. All’articolo 2 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nel caso di sostegno alla previdenza complementare, i criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 3. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà del contributo massimo fissato ai commi 1 e 2.”.

3. All’articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, le parole “residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso del medesimo requisito, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione.” sono sostituite dalle seguenti “cittadini/e italiani/e residenti nella regione Trentino-Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso dei medesimi requisiti, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. Per i/le cittadini/e stranieri/e extracomunitari/e è richiesto il possesso della residenza in regione da almeno cinque anni. L’assegno spetta inoltre ai/alle cittadini/e comunitari/e entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Con il regolamento di cui al comma 4 la Giunta regionale può prevedere ulteriori requisiti per beneficiare dell’assegno di cui al presente articolo.”.

4. All’articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, le parole “In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.” sono soppresse.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo valutati in euro 16 milioni si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 09105.000 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) dello stato di previsione della spesa. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 09105.000 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) dello stato di previsione della spesa entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 1/2005.

6. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 3 e nei limiti previsti dall’articolo 5 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione).

 

     Art. 4. [Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona) e successive modifiche]

1. L’articolo 19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Controllo sugli atti)

1. La legge provinciale definisce la disciplina e il regime dei controlli sugli atti adottati dalle aziende.”.

2. All’articolo 40, comma 5 della legge regionale n. 7/2005 e successive modifiche, le parole “secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento regionale.” sono sostituite dalle parole “secondo le modalità previste dalla Provincia territorialmente competente.”.

3. Fino all’entrata in vigore della disciplina provinciale prevista dai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 19 e 40 della legge regionale n. 7/2005 e successive modifiche nel testo previgente.

4. All’articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 7/2005 e successive modifiche, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente “In deroga ai suddetti princìpi di distinzione gli statuti delle aziende possono prevedere particolari modelli organizzativi e di gestione nei limiti fissati dalla Provincia autonoma territorialmente competente.”.

 

     Art. 5. (Unioni di comuni)

1. Ai fini dell’ammissione dei progetti di unione di comuni con popolazione complessiva inferiore ai 10.000 abitanti al finanziamento regionale previsto dai commi 6 e 7 dell’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni, la Giunta regionale deve acquisire l’intesa con la Giunta provinciale e con il Consiglio delle autonomie locali della Provincia cui appartengono i comuni partecipanti all’unione.

 

     Art. 6. (Mobilità inter-enti)

1. I posti vacanti di dirigente previsti nelle dotazioni organiche dei Comuni, delle Comunità e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona possono esssere coperti mediante la mobilità di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la rispettiva Provincia o i suoi enti strumentali, previa richiesta alla Giunta provinciale. Qualora il dirigente individuato dalla Giunta provinciale non esprima il proprio consenso alla mobilità, lo stesso è comandato presso l’ente richiedente. La contrattazione collettiva provinciale disciplina gli aspetti economici relativi all’applicazione di questa disposizione. Nelle more della stipula del contratto collettivo, il personale comandato conserva il trattamento economico in godimento.

2. Nel caso di trasferimento di attività svolte dai Comuni, loro Aziende o Istituzioni, alle Comunità istituite dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), al personale che risultava adibito in via esclusiva o prevalente alle strutture oggetto di trasferimento si applica l’articolo 2112 del Codice Civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 [Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)].

3. Qualora a seguito del trasferimento di cui al comma 2 emergano eccedenze di personale, possono essere trasferite alle Comunità, in presenza di posti disponibili, ulteriori unità di personale, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva.

 

     Art. 7. (Norme in materia di personale)

1. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, i trattamenti economici conseguenti alla progressione economica e ai passaggi all'interno dell'area maturati nel triennio 2011-2012-2013 non competono per i periodi fino al 31 dicembre 2013 [4].

2. Il comma 1 si applica anche al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano.

3. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4 (Modifiche dell’ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento e Bolzano), sono soppresse le parole da “salvo” a “verticale”.

 

     Art. 8. [Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 “Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige”) e successive modifiche]

1. Nel comma 116 dell’articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 [Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige)] e successive modifiche, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo i casi in cui per l’assunzione di determinati incarichi dirigenziali leggi speciali prevedano l’obbligo per gli enti pubblici di concedere l’aspettativa”.

 

     Art. 9. (Diritti di segreteria)

1. Nell’articolo 6 della legge regionale 26 aprile 2010, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di segretari comunali), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i diritti di segreteria riscossi, ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna) e successive modifiche, sono versati alla rispettiva Provincia nella stessa misura e per le medesime finalità previste dal comma 1.”.

 

     Art. 10. [Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi)]

1. Nell’articolo 34, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), le parole “non superiore a sei mesi” sono sostituite dalle parole “non superiore ad un anno”.

 

     Art. 11. (Società cooperative edilizie)

1. Il comma 2 dell’articolo 49 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“2. Le società cooperative edilizie di abitazione devono perseguire lo scopo di realizzare un programma di edilizia residenziale. Queste cooperative, anche qualora intendano beneficiare delle agevolazioni previste in materia di edilizia abitativa, devono avere almeno tre soci ognuno dei quali destinatario di un’unità abitativa indipendente.”.

 

     Art. 12. (Cessione del capitale sociale della società Pensplan Centrum S.p.A.)

1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome, anche a titolo gratuito, azioni della società PensPlan Centrum S.p.A. fino ad una partecipazione complessiva pari al 2 per cento del capitale sociale.

 

     Art. 13. [Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei Fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche]

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei Fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche è soppresso.

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/1997 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“3. Oltre ai Fondi pensione di cui all’articolo 1, la società può offrire servizi e consulenze tecniche connesse alla materia della previdenza in genere, nonché connesse con la gestione amministrativa, contabile, organizzativa e logistica, a Fondi sanitari, Fondi per la non autosufficienza e organismi simili. La società può inoltre realizzare progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare attraverso l’istituzione di enti ed organismi, anche associativi, connessi alla sanità integrativa o alle altre materie di cui al presente articolo, nell’ambito delle quali può altresì svolgere studi e ricerche. Il Centro pensioni complementari regionali è tenuto poi ad operare gli interventi di cui all’articolo 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento nello stesso previsto.”.

 

     Art. 14. [Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche]

1. All’articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con regolamento regionale, approvato previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli elementi di riferimento per la valutazione della condizione economica, inclusa la composizione del nucleo familiare e i sistemi di valutazione, possono essere assunti anche con modalità differenziate, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province di Trento e di Bolzano nell’ambito delle rispettive politiche sociali.”.

2. A decorrere dall’esercizio 2012, al finanziamento delle spese gestionali sostenute dalla Provincia autonoma di Trento per le attività connesse all’accesso dei cittadini all’intervento previsto dall’articolo 3 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche, si fa fronte con le risorse del Fondo unico previsto dall’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 [Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dell’anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)] e successive modifiche.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si fa fronte con i fondi stanziati sul capitolo 09105.000 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) dello stato di previsione della spesa entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche.

 

     Art. 15. (Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal Comune)

1. In caso di motivate esigenze, il Comune può disporre, ai sensi dell’articolo 23-bis, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, l’assegnazione temporanea di proprio personale, presso società costituite o partecipate dal Comune stesso.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 23 novembre 2015, n. 25.

[2] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 23 novembre 2015, n. 25.

[3] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 23 novembre 2015, n. 25.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 2012, n. 3.