§ 5.2.g - L.R. 2 gennaio 1976, n. 1.
Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/01/1976
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Ai soggetti, residenti nella regione, affetti da sordità professionale da rumori, contratta nell'esercizio ed a causa di un'attività lavorativa rientrante fra quelle previste dall'articolo 1 [...]
Art. 2.      1. Il beneficio di cui all'articolo precedente spetta purché l'inabilità si sia verificata entro quattro anni dalla cessazione dell'attività nelle lavorazioni soggette a rischio e qualora venga [...]
Art. 3.      1. La misura della rendita di cui all’articolo 1, è determinata con l'applicazione delle norme e dei criteri contenuti nel Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro [...]
Art. 4.      1. I compiti inerenti l'applicazione della presente legge sono affidati all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Art. 5.      1. Le rendite sono pagate in rate bimestrali posticipate da parte dell'Amministrazione regionale.
Art. 6.      1. Il diritto alla rendita erogata dalla Regione ai sensi della presente legge cessa qualora nei confronti del titolare venga meno una delle condizioni previste per la concessione.
Art. 7.      1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8.      1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è previsto in lire 50 milioni in ragione d'anno.


§ 5.2.g - L.R. 2 gennaio 1976, n. 1. [1]

Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori.

(B.U. 13 gennaio 1976, n. 2).

 

Art. 1.

     1. Ai soggetti, residenti nella regione, affetti da sordità professionale da rumori, contratta nell'esercizio ed a causa di un'attività lavorativa rientrante fra quelle previste dall'articolo 1 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e che non abbiano diritto alle prestazioni conseguenti a tale tecnopatia a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è concessa, da parte della Regione, una rendita per l'inabilità permanente.

     2. Per ottenere la rendita gli interessati devono dimostrare di essere residenti in un Comune della regione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda o di aver prestato l'attività lavorativa di cui al comma precedente nel territorio della regione per almeno un anno, anche non continuativamente, nel biennio precedente la medesima data.

     3. La rendita regionale cessa di essere corrisposta qualora la lavorazione che ha determinato la tecnopatia venga inclusa tra quelle previste nella tabella - allegato n. 4 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 citato, alla voce "ipoacusia e sordità da rumori" [2].

 

     Art. 2.

     1. Il beneficio di cui all'articolo precedente spetta purché l'inabilità si sia verificata entro quattro anni dalla cessazione dell'attività nelle lavorazioni soggette a rischio e qualora venga accertata una inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro in misura pari o superiore all'11% [3].

     2. È ammessa la presentazione della domanda per la concessione della rendita di cui alla presente legge anche nel caso di cessazione dalla lavorazione soggetta a rischio in data anteriore al 31 dicembre 1972, purché la domanda stessa sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore della legge [4].

 

     Art. 3.

     1. La misura della rendita di cui all’articolo 1, è determinata con l'applicazione delle norme e dei criteri contenuti nel Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sulla base di una retribuzione convenzionale annua pari a euro 17 mila 295, a decorrere dal 1° gennaio 2003. È facoltà della Giunta regionale rideterminare annualmente la suddetta retribuzione con proprio provvedimento, tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall’INAIL per il settore dell’industria [5].

     2. Le norme del Testo Unico citato al precedente comma si applicano altresì per l'accertamento della sordità derivante da rumori, per la valutazione del grado di inabilità ed in genere per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge [6].

 

     Art. 4.

     1. I compiti inerenti l'applicazione della presente legge sono affidati all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

     2. A tale scopo la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto medesimo apposita convenzione; la convenzione prevederà la disciplina dei rapporti finanziari, connessi con l'applicazione della legge, fra l'Istituto e la Regione.

 

     Art. 5.

     1. Le rendite sono pagate in rate bimestrali posticipate da parte dell'Amministrazione regionale.

     2. A tale fine l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro trasmetterà agli uffici competenti della Regione copia dei provvedimenti relativi alla concessione o revisione delle rendite.

     3. La convenzione di cui all'articolo precedente disciplinerà le modalità relative a tali adempimenti.

 

     Art. 6.

     1. Il diritto alla rendita erogata dalla Regione ai sensi della presente legge cessa qualora nei confronti del titolare venga meno una delle condizioni previste per la concessione.

     2. Qualora, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, venga disposta una modifica delle lavorazioni, elencate nella tabella n. 4 allegata al medesimo decreto, per le quali è prevista l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, la legge regionale cessa di avere efficacia limitatamente alle nuove lavorazioni incluse nella voce "malattie da rumori" di detta tabella.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 8.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è previsto in lire 50 milioni in ragione d'anno.

     2. All'onere di lire 20 milioni previsto per il 1975 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. Al maggior onere di lire 30 milioni, previsto per gli esercizi successivi rispetto all'esercizio 1975, si farà fronte con una aliquota della maggiore entrata relativa alla somma dovuta alla Regione in luogo della compartecipazione al gettito della soppressa imposta generale sull'entrata.

     4. I fondi eventualmente non utilizzati nel 1975 potranno essere utilizzati nell'anno 1976.


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 marzo 1981, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 1978, n. 8.

[4] Termine prorogato a un anno dall'entrata in vigore della L.R. 16 marzo 1981, n. 3 per effetto dell'art. 5 della stessa L.R. 3/1981.

[5] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. n. 3/1981, dall'art. 2 della L.R. n. 6/1986, dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 1995, n. 11, con decorrenza 1° gennaio 1995 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 maggio 1978, n. 8, con decorrenza 1° luglio 1977.