§ 5.2.h - L.R. 9 dicembre 1976, n. 14.
Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:09/12/1976
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Contenuto e destinatari della legge.
Art. 1 bis.  (Limiti dell’intervento regionale)
Art. 2.  Limiti dell'intervento regionale.
Art. 3.  Misura dell'intervento.
Art. 4.  Riscatto di periodi superiori al minimo.
Art. 5.  Presentazione della domanda.
Art. 6.  Erogazione contributo.
Art. 7.  Surroga della Regione e rapporti con l'I.N.P.S.
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.  Finanziamento.


§ 5.2.h - L.R. 9 dicembre 1976, n. 14. [1]

Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici.

(B.U. 28 dicembre 1976, n. 56).

 

Art. 1. Contenuto e destinatari della legge.

     1. La Regione Trentino-Alto Adige, secondo le norme di cui ai successivi articoli, concede ai cittadini contemplati al secondo comma dell'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato dall'articolo 2 octies della legge 16 aprile 1974, n. 114 e modificato dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, i quali al momento dell'espatrio risiedevano in un Comune del Trentino-Alto Adige, e che siano rientrati in regione, un contributo sugli oneri di riscatto determinati dall'I.N.P.S. a carico dei medesimi [2].

     2. [L'intervento della Regione è concesso altresì al coniuge ed ai figli delle persone di cui al precedente comma, ancorché non nati in Italia] [3].

     2-bis. L'intervento non è previsto per i soggetti già titolari di pensione i quali, successivamente alla data di liquidazione del trattamento pensionistico, hanno prestato attività lavorativa all'estero [4].

 

     Art. 1 bis. (Limiti dell’intervento regionale) [5]

     1. Il contributo a carico della Regione spetta entro i imiti necessari per il raggiungimento dei requisiti contributivi minimi richiesti per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.”.

 

     Art. 2. Limiti dell'intervento regionale. [6]

 

     Art. 3. Misura dell'intervento.

     1. Il contributo è commisurato al settantacinque per cento dell'onere determinato dall'l.N.P.S. a carico dei soggetti richiedenti, nel caso in cui i medesimi abbiano compiuto, al momento del rientro, il sessantesimo anno di età [7].

     2. L'importo così determinato è ridotto dell'1,50 per cento per ogni anno di età inferiore al sessantesimo [8].

     3. Il contributo stesso è concesso nella misura del settantacinque per cento dell'onere di riscatto ai soggetti nei confronti dei quali sia riconosciuto, alla data della domanda, un grado di invalidità che dà diritto ad ottenere il relativo trattamento pensionistico a carico dell'l.N.P.S. [9]

     4. Qualora il contributo regionale risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi sia pari o superiore all'importo di euro 41 mila 300, esso è commisurato a tale somma, nel caso in cui l'intervento spetti per il settantacinque per cento [10].

     5. Negli altri casi, la misura del contributo massimo è decurtata di una percentuale annua, quale risulta dall'applicazione all'indice percentuale di cui al precedente secondo comma, del rapporto fra l'importo di euro 41 mila 300 e quello del contributo che spetterebbe con l'applicazione del medesimo comma [11].

     6. Il limite di intervento di cui al precedente comma 4 si applica anche nel caso di più domande di contributo [12].

 

     Art. 4. Riscatto di periodi superiori al minimo. [13]

 

     Art. 5. Presentazione della domanda. [14]

     1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli/le interessati/e devono presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente entro i termini e secondo le modalità dalla stessa definiti con apposito regolamento.

 

     Art. 6. Erogazione contributo.

     1. Il contributo di cui alla presente legge è erogato da parte della Regione direttamente al richiedente a seguito di presentazione di copia del provvedimento con il quale l'I.N.P.S. ha concesso al richiedente la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché il certificato dal quale risulti il versamento dell'intero onere determinato da parte dell'I.N.P.S [15].

 

     Art. 7. Surroga della Regione e rapporti con l'I.N.P.S.

     1. L'Amministrazione regionale può altresì, a seguito di apposita richiesta, surrogarsi all'interessato per il pagamento all'I.N.P.S. dell'intero onere di riscatto.

     2. In tal caso il pagamento sarà effettuato alle stesse condizioni e modalità poste dal medesimo ente all'interessato, non appena il richiedente avrà adempiuto all'obbligo di cui al comma successivo.

     3. Il richiedente il contributo regionale è tenuto a versare la quota di onere a proprio carico alla Regione, secondo le modalità dalla medesima stabilite.

     4. Qualora il beneficiario dell'intervento regionale sia ammesso dall'I.N.P.S. al pagamento rateale dell'onere di riscatto, il contributo può essere versato in unica soluzione direttamente all'I.N.P.S. da parte dell'Amministrazione regionale. La richiesta dell'interessato deve essere corredata da documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'intera quota dell'onere di riscatto, al netto del contributo regionale [16].

     5. Ai fini di cui al presente articolo la Giunta regionale potrà, ove occorra, stipulare con l'I.N.P.S. apposita convenzione.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. Nel caso di rientro nel territorio della Regione precedente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda prevista al precedente articolo 5 deve essere inoltrata all'Amministrazione regionale entro due anni da tale data.

 

     Art. 9. Finanziamento.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in lire 25 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 degli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1975 e 1976.


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 16 novembre 1983, n. 17.

[7] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[10] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 23 maggio 2008, n. 3.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 agosto 1986, n. 6.

[13] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 16 novembre 1983, n. 17.

[14] Articolo già sostituito dall'art. 10 della L.R. 16 marzo 1981, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[15] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 novembre 1983, n. 17.

[16] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 16 marzo 1981, n. 3.