§ 87.4.32 - L. 6 agosto 2015, n. 132.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.4 fallimento e procedure concorsuali
Data:06/08/2015
Numero:132


Sommario
Art. 1. 


§ 87.4.32 - L. 6 agosto 2015, n. 132.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

(G.U. 20 agosto 2015, n. 192 - S.O. n. 50)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. L'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 [1].

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83

 

     All'articolo 1, comma 1:

     alla lettera a), le parole: «commi secondo e terzo,» sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e terzo»;

     è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «c-bis) al quinto comma, primo periodo, le parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma del presente articolo"».

 

     All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 163-bis:

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni»;

     al secondo comma, il primo periodo è soppresso e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere.».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»;

     al comma 5, lettera a), secondo periodo, le parole: «il proprio dissenso» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio voto»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"»;

     al comma 6, ultimo capoverso, primo periodo, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi».

 

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4. (Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa). - 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 160 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis";

     b) all'articolo 161:

     1) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: "adempimento della proposta" sono aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore";

     2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonchè copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.";

     c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

     "4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie";

     d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni";

     e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.";

     f) all'articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale"».

 

     All'articolo 5, comma 1:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) al secondo comma, le parole: "durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse»;

     alla lettera b):

     all'alinea, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

     il primo capoverso è soppresso;

     il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

     «Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1, lettera a), le parole: «di tale termine» sono sostituite dalle seguenti: «del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo»;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36"».

 

     All'articolo 7, comma 1:

     alla lettera a) sono premesse le seguenti:

     «0a) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.";

     0b) all'articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonchè le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia"»;

     è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «b-bis) all'articolo 169 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo"».

 

     All'articolo 8, comma 1:

     alla lettera b), primo periodo, le parole: «contratti in corso di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti»;

     alla lettera c), le parole: «articolo 161,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 161».

 

     All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 182-septies:

     alla rubrica, le parole: «con intermediari finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «con intermediari finanziari»;

     al secondo comma, il quarto periodo è soppresso;

     al quarto comma, alinea, terzo periodo, dopo le parole: «previo accertamento» sono inserite le seguenti: «, avvalendosi ove occorra di un ausiliario,»;

     al quinto comma, la parola: «questa» è sostituita dalle seguenti: «la convenzione di moratoria»;

     al sesto comma, le parole: «relazione del professionista ai sensi dell'articolo 67» sono sostituite dalle seguenti: «relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67»;

     al settimo comma, le parole: «può essere imposta» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere imposti»;

     dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

     «La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma».

 

     All'articolo 13:

     al comma 1:

     alla lettera b), numero 2), capoverso, le parole: «Su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «Anche su istanza»;

     dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) all'articolo 495, il sesto comma è sostituito dal seguente:

     "Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma"»;

     dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) all'articolo 521-bis:

     1) al primo comma, le parole: "Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue" sono sostituite dalle seguenti: "Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, in mancanza, a quello più vicino";

     2) al quarto comma, dopo le parole: "accertano la circolazione dei beni pignorati" sono inserite le seguenti: "o comunque li rinvengono" e le parole: "autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il" sono sostituite dalle seguenti: "più vicino al";

     3) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

     "In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"»;

     alla lettera g), capoverso, le parole: «, oltre alla pubblicità disposta dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice»;

     dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

     «m-bis) all'articolo 548:

     1) al primo comma, dopo le parole: "di assegnazione" sono inserite le seguenti: "se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo";

     2) al secondo comma, le parole: ", primo comma," sono soppresse;

     m-ter) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo."»;

     alla lettera p), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568,» sono inserite le seguenti: «l'offerta minima,»;

     alla lettera s):

     al numero 2), le parole da: «Se la gara» fino a: «per primo» sono sostituite dalle seguenti: «Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione»;

     al numero 3), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi» e dopo le parole: «nell'offerta stessa.» è aggiunto il seguente capoverso: «Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588»;

     dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:

     «cc-bis) all'articolo 591-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.";

     cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo:

 

     "TITOLO IV-bis - DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA

 

 

     Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

     Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile";

     alla lettera ee), capoverso Art. 631-bis, dopo le parole: «dal giudice» sono inserite le seguenti:

     «per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo» e le parole: «delle disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni»;

     alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:

     «2) al secondo comma, al primo periodo, le parole: "o alle quali le stesse possono accedere" e le parole: "nel pubblico registro automobilistico" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento."»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016».

 

     All'articolo 14:

     al comma 1:

     alla lettera a) è premessa la seguente:

     «0a) all'articolo 155-quater, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice"»;

     alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

     «2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonchè a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma"»;

     dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

     «a-bis) dopo l'articolo 159-bis è inserito il seguente:

     "Art. 159-ter. (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore). - Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni";

     a-ter) all'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima"»;

     alla lettera c), capoverso 161-quater, primo comma, le parole: «del creditore procedente» sono sostituite dalle seguenti: «del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo» e le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

     alla lettera d), le parole: «dopo l'articolo 169-quinquies, è inserito il seguente: "169-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 169-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 169-sexies» e dopo le parole: «Alle domande» sono inserite le seguenti: «di iscrizione all'elenco»;

     al comma 2, capoverso Art. 16-novies, comma 5, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

     al comma 3:

     alla lettera a), al secondo periodo, le parole: «dell'articolo 530, quarto comma, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.»;

     alla lettera c), le parole: «coordinatore l'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «coordinatore dell'ufficio».

 

     All'articolo 15, comma 1:

     all'alinea, le parole: «Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «Nel titolo I della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo l'articolo 18 è aggiunto, in fine,»;

     al capoverso Art. 18-bis, comma 1, quinto periodo, le parole: «beni diversi da quelli di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma».

 

     All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici per il regolare svolgimento dell'attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016».

 

     Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 18-bis. (Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria). - 1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.

 

     Art. 18-ter. (Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione). - 1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

     2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

     3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

     All'articolo 19:

     al comma 1:

     alla lettera a):

     al numero 1) è premesso il seguente:

     «01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma."»;

     al numero 1), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

     «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità»;

     dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

     «1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dal comma 9-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 16-decies";

     1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonchè per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonchè per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonchè ai sensi del periodo precedente."»;

     il numero 2) è sostituito dal seguente:

     «2) al comma 9-bis:

     2.1) al primo periodo, dopo le parole: "presenti nei fascicoli informatici" sono inserite le seguenti: "o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche" e dopo le parole: "firma digitale del cancelliere" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "di attestazione di conformità all'originale";

     2.2) al secondo periodo, dopo la parola: "difensore," sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,"»;

     dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.";

     2-ter) dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente:

     "9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica"»;

     alla lettera b):

     all'alinea, le parole: «dopo l'articolo 16-octies» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 16-novies, introdotto dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto»;

     al capoverso Art. 16-decies:

     alla rubrica, la parola: «notificati» è sostituita dalle seguenti: «e dei provvedimenti»;

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53,» sono sostituite dalle seguenti: «processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme,»;

     al secondo periodo, le parole: «dell'atto notificato» sono sostituite dalle seguenti: «o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento»;

     il terzo periodo è soppresso;

     al capoverso Art. 16-undecies:

     al comma 1, le parole: «dall'articolo 3-bis, comma 2, della» sono sostituite dalla seguente: «dalla»;

     al comma 3, le parole: «e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente» sono sostituite dalle seguenti: «e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: "attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"»;

     al comma 2, dopo le parole: «di euro 1 milione» è inserita la seguente: «annui»;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: "comunicazione telematica," sono inserite le seguenti: "ivi incluso il Ministero della giustizia,";

     b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: "di concerto con" sono inserite le seguenti: "il Ministro della giustizia e con"».

 

     All'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico:

     a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole: "Le parti" sono inserite le seguenti: ", ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,";

     b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

     "2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 delle norme di attuazione";

     c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 è abrogato;

     d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 è abrogato;

     e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 è sostituito dal seguente:

     "3. Allorchè riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria".

     1-ter. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto", a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014».

 

     Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

     «Art. 20-bis. (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile). - 1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo"».

 

     L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21. (Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia). - 1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia."».

 

     Nel titolo IV, dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 21-bis. (Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione). - 1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonchè alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

     2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa.

     3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

     4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonchè, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

     5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 21-ter. (Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dai seguenti:

     "1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.

     1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nè di obblighi previdenziali.

     1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis.

     1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione".

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 21-quater. (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria). - 1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

     2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.

     3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.

     4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.

     5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

 

     Art. 21-quinquies. (Disposizioni in materia di uffici giudiziari). - 1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

     2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.

     3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 21-sexies. (Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo). - 1. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:

     "99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente".

 

     Art. 21-septies. (Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonchè gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore".

 

     Art. 21-octies. (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario). - 1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonchè delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

     2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività di impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.

     3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.

     4. Il piano è trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data». [2]

 

     Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè altre disposizioni in materia di giustizia».

 

     All'articolo 22, comma 2, le parole: «possono essere annualmente destinate» sono sostituite dalle seguenti: «resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario,».

 

     All'articolo 23:

     al comma 1 è premesso il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

     al comma 6, le parole: «all'articolo 12, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12 e»;

     al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «quando il giudice» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato»;

     al comma 10, le parole: «Le disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni» e dopo le parole: «alle vendite disposte» sono inserite le seguenti: «dal giudice o dal professionista delegato»;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «11-bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016».


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2018, n. 58, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2018, n. 58, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.