§ 5.4.1 - Legge Provinciale 22 ottobre 1956, n. 13. [*]
Riapprovazione della legge provinciale sulla istituzione del centro di orientamento professionale, rinviata dal Governo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:22/10/1956
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un proprio servizio di orientamento professionale anche ai fini di cui all'art. 5 della legge statale 19 gennaio 1955, n. 25.
Art. 2.      (Omissis)


§ 5.4.1 - Legge Provinciale 22 ottobre 1956, n. 13. [*]

Riapprovazione della legge provinciale sulla istituzione del centro di orientamento professionale, rinviata dal Governo.

(B.U. 5 novembre 1956, n. 23 - S.O.).

 

Art. 1.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un proprio servizio di orientamento professionale anche ai fini di cui all'art. 5 della legge statale 19 gennaio 1955, n. 25.

     2. Il servizio fa capo ad un apposito centro inserito nell'organico dell'Assessorato alla pubblica istruzione.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Vedi le tabelle allegate alla L.P. 23 agosto 1963, 8.