§ 5.5.6 – L.P. 14 agosto 1975, n. 29.
Istituzione dell'"Istituto culturale ladino".


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:14/08/1975
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di contribuire a conservare, difendere e valorizzare la cultura, le tradizioni, la parlata e quanto concorre a costituire la civiltà ladina nel Trentino, è istituito, in val di Fassa, [...]
Art. 2.      1. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento dell'Istituto sono stabilite dallo statuto allegato alla presente legge
Art. 3.      1. I bilanci preventivi dell'Istituto sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini [...]
Art. 4.      1. La Provincia è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dell'Istituto culturale ladino un'apposita sede in valle di Fassa
Art. 5.      1. Al funzionamento dell'Istituto culturale ladino si provvede con contributi di enti e privati


§ 5.5.6 – L.P. 14 agosto 1975, n. 29.

Istituzione dell'"Istituto culturale ladino".

(B.U. 19 agosto 1975, n. 40).

 

Art. 1.

     1. Al fine di contribuire a conservare, difendere e valorizzare la cultura, le tradizioni, la parlata e quanto concorre a costituire la civiltà ladina nel Trentino, è istituito, in val di Fassa, l'Istituto culturale ladino, al quale sarà data una denominazione ladina, con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione culturale di cui all'articolo 8 dell'allegato statuto.

 

     Art. 2.

     1. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento dell'Istituto sono stabilite dallo statuto allegato alla presente legge.

 

     Art. 3.

     1. I bilanci preventivi dell'Istituto sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini dell'Istituto, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

     2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi dell'Istituto o di gravi irregolarità amministrative, la Giunta provinciale potrà disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'istituto e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

 

     Art. 4.

     1. La Provincia è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dell'Istituto culturale ladino un'apposita sede in valle di Fassa.

 

     Art. 5.

     1. Al funzionamento dell'Istituto culturale ladino si provvede con contributi di enti e privati.

     2. La Provincia contribuirà con un importo annuo di lire 25.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1975.

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [1].

 

 

STATUTO DELL'ISTITUTO CULTURALE DENOMINATO ISTITUTO CULTURALE LADINO [2]

 

Articolo 1.

     1. L'Istituto culturale ladino intende realizzare le seguenti finalità:

     a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina;

     b) promuovere e pubblicare studi e ricerche nei settori di cui al punto a);

     c) promuovere ed aiutare l'informazione per la conservazione degli usi e costumi e tecnologie che sono patrimonio della gente ladina;

     d) contribuire alla diffusione della conoscenza della lingua, degli usi e costumi della gente ladina, attraverso la collaborazione con la scuola e con tutti i possibili mezzi di informazione e di comunicazione, nonché prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione dì iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni dell'area ladina.

 

Articolo 2.

     1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

     a) dal materiale esposto al pubblico;

     b) da apparecchiature, suppellettili e materiale bibliografico, scientifico e di documentazione dell'Istituto.

 

Articolo 3.

     1. Sono organi dell'Istituto;

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) la commissione culturale;

     c) il direttore;

     d) i revisori dei conti.

 

Articolo 4.

     1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

     a) due rappresentanti della Giunta provinciale, di cui uno con funzioni di presidente;

     b) due rappresentanti del comprensorio, di cui uno della eventuale minoranza, proposti dall'assemblea comprensoriale;

     c) dal presidente della commissione culturale, o da un membro della stessa da lui delegato;

     d) da un rappresentante della Regione Trentino - Alto Adige.

     2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'Istituto.

 

Articolo 5.

     1. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere confermati.

     2. I rappresentanti di cui al punto b) dell'articolo 4 sono designati dal comprensorio.

     2 bis. Il rappresentante di cui al punto d) del precedente articolo 4 viene designato dalla Giunta regionale.

     3. Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri restano in carica fino al termine della stessa.

 

Articolo 6.

     1. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

     a) esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

     b) approvare il regolamento relativo al personale dell'Istituto;

     c) deliberare su tutta l'attività amministrativa dell'istituto, con possibilità di delegare l'attuazione di determinate deliberazioni al direttore;

     d) modificare il presente Statuto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta e approvata dalla Giunta provinciale;

     e) nominare il direttore dell'Istituto.

     f) nominare la commissione culturale e, su designazione della stessa, il suo presidente.

     g) nominare nel proprio ambito il vice presidente, che sostituisca il presidente in caso di assenza o di impedimento.

 

Articolo 7.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato in riunione ordinaria due volte all'anno e, su richiesta del presidente o di almeno due membri, potrà essere convocato in riunione straordinaria.

     2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. li consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

Articolo 8.

     1. La commissione culturale è nominata dal consiglio di amministrazione ed è composta dai seguenti membri:

     a) un professore universitario, docente in discipline linguistiche, antropologiche o storiche;

     b) uno studioso della cultura ladina;

     c) un rappresentante del mondo della scuola;

     d) tre rappresentanti di associazioni culturali ladine aventi per scopo statutario finalità rispondenti a quelle previste dal presente statuto;

     e) il direttore dell'istituto.

     2. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione culturale, senza diritto di voto, esperti della cultura ladina.

     3. La commissione culturale dura in carica cinque anni.

 

Articolo 9.

     1. Spetta alla commissione culturale proporre i programmi dell'attività culturale dell'istituto e vigilare sulla loro attuazione.

 

Articolo 10.

     1. Il consiglio di amministrazione e la commissione culturale, congiuntamente, almeno una volta all'anno, indicono una pubblica assemblea al fine di illustrare l'attività svolta nel periodo immediatamente precedente e di raccogliere indicazioni sulla futura attività.

 

Articolo 11.

     1.Il direttore dell'Istituto è a capo del personale e provvede alla ripartizione del lavoro tra i collaboratori.

     2. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, elabora ed attua i programmi predisposti dalla commissione culturale dell'istituto. Dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori. in particolare dà disposizioni per il collocamento del materiale etnografico e per il funzionamento della biblioteca: cura la documentazione fotografica e la conservazione del materiale d'archivio. Cura i rapporti dell'Istituto con altri enti, istituti e studiosi italiani e stranieri. Cura le edizioni dell'Istituto.

3. Prepara annualmente la relazione sull'attività dell'Istituto, nonché il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

 

Articolo 12.

     1.Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato, anche nel corso dell'esercizio, da tre revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, di cui uno designato dal comprensorio.

     2. Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

     3. I revisori dei conti riferiscono alla Giunta provinciale.

 

Articolo 13.

     1. L'esercizio finanziario ha inizio al primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     2. Il bilancio preventivo deve venire sottoposto alla approvazione del consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello a cui esso si riferisce [3].

 

Articolo 14.

     1. In caso di scioglimento dell'ente la Provincia autonoma di Trento assicurerà l'utilizzazione del patrimonio dell'istituto per i fini di cui al presente statuto.


[1] Norme finanziarie.

[2] Statuto così modificato con Del.G.P. 31 marzo 1988, n. 2929 (B.U. 24 maggio 1988, n. 23) e con Del.G.P. 22 dicembre 1995, n. 16484 che ha sostituito gli artt. 4 e 5.

[3] Comma così modificato dall’allegato della D.G.P. 27 settembre 2002, n. 2312.