§ 5.5.38 - Legge Provinciale 11 maggio 2000, n. 5.
Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali".


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:11/05/2000
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Istituzione del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali".
Art. 2.  Organi del museo.
Art. 3.  Rapporti fra Giunta provinciale e museo.
Art. 4.  Funzionamento del museo.
Art. 5.  Beni archeologici della Provincia.
Art. 6.  Disposizioni transitorie e modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea e disposizioni per il museo provinciale d'arte).
Art. 7.  Riferimento delle spese.


§ 5.5.38 - Legge Provinciale 11 maggio 2000, n. 5. [1]

Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali".

(B.U. 23 maggio 2000, n. 22).

 

Art. 1. Istituzione del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali".

     1. E' istituito, quale ente di diritto pubblico, il museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali". Il museo ha sede in Trento presso il Castello del Buonconsiglio e si avvale altresì dei castelli di Stenico, Beseno e Thun nonché degli altri immobili messi a disposizione dalla Giunta provinciale.

     2. Il museo ha lo scopo di raccogliere, conservare, documentare e valorizzare, con particolare riguardo al territorio provinciale, i beni culturali messi a disposizione dalla Giunta provinciale, ad esclusione dei beni relativi all'arte moderna dal primo romanticismo e all'arte contemporanea. Il museo svolge altresì attività di supporto alle iniziative di promozione e di valorizzazione proposte dai servizi provinciali competenti nelle materie dei beni culturali, degli archivi e delle attività culturali.

 

     Art. 2. Organi del museo.

     1. Sono organi del museo:

     a) il direttore;

     b) il comitato scientifico;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale tra persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale in attività culturali e museali. Qualora il direttore del museo sia nominato tra personale dipendente dalla Provincia o dai suoi enti funzionali, egli è posto in aspettativa senza assegni presso l'ente di provenienza per il periodo di durata dell'incarico. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza. A conclusione dell'incarico quinquennale, la Giunta provinciale esprime una valutazione sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il trattamento economico del direttore è stabilito dalla Giunta provinciale con riferimento a quello previsto dalla contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale. Il direttore individua tra il personale del museo il proprio sostituto in caso di assenza o impedimento.

     3. Il direttore rappresenta l'ente, provvede alla sua amministrazione, all'elaborazione e all'adozione del programma di attività, nonché alla gestione del personale, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta provinciale; predispone altresì il bilancio dell'ente entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale.

     4. Il comitato scientifico è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da cinque esperti nei settori di competenza del museo. Il comitato esprime pareri e proposte sull'attività scientifica dell'ente e sul programma di attività.

     5. La gestione finanziaria del museo è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori, composto da un revisore iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), come modificato dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, con funzioni di presidente, e da due funzionari della Provincia. I membri del collegio sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per la durata della legislatura provinciale [2].

     6. Il collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di esaminare il conto consuntivo del museo, riferendone in una relazione allegata al rendiconto. Compie tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.

 

     Art. 3. Rapporti fra Giunta provinciale e museo.

     1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale e con la programmazione di settore la Giunta provinciale può impartire direttive al museo per l'elaborazione dei programmi di attività, per l'individuazione degli obiettivi da assumere come prioritari e per il coordinamento con le attività svolte da altri enti con analoghe finalità, nonché per la gestione finanziaria dell'ente.

     2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale, che provvede entro trenta giorni dal loro ricevimento, i seguenti atti:

     a) i programmi di attività, il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo;

     b) il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, la dotazione organica, le relative modificazioni nonché gli altri regolamenti concernenti la disciplina dell'attività del museo.

     3. Ai fini di informazione sull'attività e sui risultati ottenuti, il museo trasmette annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta in ciascun esercizio finanziario e le informazioni di volta in volta richieste.

     4. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del museo o di gravi irregolarità nella gestione, la Giunta provinciale può disporre la revoca degli organi prima della loro scadenza.

 

     Art. 4. Funzionamento del museo.

     1. Per il funzionamento e per il perseguimento dei propri fini istituzionali il museo si avvale di personale proprio nonché di personale provinciale posto dalla Giunta provinciale alle dipendenze funzionali dell'ente; si avvale altresì di beni mobili e immobili messi a disposizione a titolo gratuito dalla Giunta provinciale che ne stabilisce altresì limiti e modalità di utilizzo. Il museo può comunque affidare ad altri soggetti pubblici o privati la gestione di servizi e attività proprie.

     2. Il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ente è approvato dalla Giunta provinciale nel rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

     3. Al museo si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di contabilità e di bilancio della Provincia.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente al museo i fondi necessari per il suo funzionamento, sulla base del programma annuale di attività, tenuto conto delle entrate derivanti dalle attività del museo.

 

     Art. 5. Beni archeologici della Provincia.

     1. Fino all'attivazione di un museo archeologico provinciale, limitatamente alla conservazione ed esposizione dei beni archeologici messi a disposizione dalla Giunta provinciale, provvede il museo di cui alla presente legge.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie e modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea e disposizioni per il museo provinciale d'arte).

     1. Il museo di cui al titolo II della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32, come modificato dall'articolo 51 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, cessa di svolgere la propria attività alla data fissata dalla Giunta provinciale previo accertamento della possibilità di avvio dell'attività del museo di cui alla presente legge.

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Giunta provinciale nomina gli organi del museo, mette a disposizione i beni mobili e immobili e il personale per lo svolgimento dell'attività. La Giunta impartisce le direttive necessarie per la formazione del primo bilancio e per l'amministrazione dell'ente fino all'adozione degli atti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

     3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il titolo II della legge provinciale n. 32 del 1987 è abrogato.

     4. [3].

 

     Art. 7. Riferimento delle spese.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, in relazione alle spese per il personale e per la sede, si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio per le medesime finalità.

     2. Alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 4, comma 4, si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio per i fini di cui all'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (unità previsionale di base 16.3.110 - oneri di gestione per i beni culturali: capitolo 22411 e unità previsionale di base 16.3.210 - investimenti diretti per i beni culturali: capitolo 22457).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall’art. 15 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[3] Modifica il titolo della L.P. 23 novembre 1987, n. 32.