§ 2.1.116 - Legge Provinciale 19 maggio 1992, n. 15.
Norme in materia di concorsi pubblici ed interni ed altre disposizioni in materia di ordinamento dei servizi e del personale della [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/05/1992
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dei commi primo, decimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 26 delle legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente la nomina dei dirigenti.
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente la preposizione agli uffici.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 63 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente il rapporto d'impiego a tempo parziale.
Art. 4.  Modifica all'articolo 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente l'accesso all'impiego.
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente commissioni esaminatrici nei pubblici concorsi e nelle si lezioni per l'assunzione di personale.
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, concernente le posizioni organizzative.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3, concernente requisiti per la nomina a guardia dei sottufficiali e guardie forestali della Provincia autonoma di Trento.
Art. 8.  Norma transitoria sulle graduatorie per l'accesso al pubblico impiego.
Art. 9.  Norma transitoria per la preposizione a posizioni organizzative.
Art. 10.  Istituzione del Servizio per le tossicodipendenze.
Art. 11.  Disposizioni transitorie per la sostituzione dei dirigenti e dei capi ufficio.
Art. 12.  Disposizioni transitorie per la nomina dei dirigenti.
Art. 13.  Disposizione interpretativa dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22, riguardante: "Norme concernenti l'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale [...]
Art. 14.  Modifica dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente il rimborso delle spese legali.
Art. 15.  Modifica dell'articolo 142 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente il congedo straordinario non retribuito.
Art. 16.  Modifica dell'articolo 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente il collocamento a riposo.
Art. 17.  Modifica dell'articolo 45 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, concernente il regolamento del personale delle aziende di promozione turistica.
Art. 18.  Modifica dell'articolo 6 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, concernente il trattamento economico del personale appartenente alla qualifica ad esaurimento di ispettore generale o di [...]
Art. 19.  Integrazione della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, concernente: "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale".
Art. 20.  Copertura degli oneri.
Art. 21.  Variazioni di bilancio.


§ 2.1.116 - Legge Provinciale 19 maggio 1992, n. 15. [1]

Norme in materia di concorsi pubblici ed interni ed altre disposizioni in materia di ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento. [2]

(B.U. 2 giugno 1992, n. 23).

 

Capo I

Norme in materia di concorsi pubblici ed interni

 

Art. 1. Sostituzione dei commi primo, decimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 26 delle legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente la nomina dei dirigenti.

     (Omissis).

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente la preposizione agli uffici.

     1. (Omissis).

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito con il precedente comma 1 si applicano anche ai concorsi interni per la preposizione agli uffici già indetti e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 63 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente il rapporto d'impiego a tempo parziale.

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifica all'articolo 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente l'accesso all'impiego.

     (Omissis).

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente commissioni esaminatrici nei pubblici concorsi e nelle si lezioni per l'assunzione di personale.

     (Omissis).

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, concernente le posizioni organizzative. [3]

     (Omissis).

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3, concernente requisiti per la nomina a guardia dei sottufficiali e guardie forestali della Provincia autonoma di Trento.

     (Omissis).

 

     Art. 8. Norma transitoria sulle graduatorie per l'accesso al pubblico impiego.

     1. Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, si estendono alle graduatorie approvate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge limitatamente, in ogni caso, al le graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 1989.

 

     Art. 9. Norma transitoria per la preposizione a posizioni organizzative.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi delle graduatorie di merito dei concorsi interni per la copertura di posizioni organizzative indetti ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10, come richiamato dall'articolo 21, comma 5, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, ai fini della preposizione alle medesime posizioni organizzative che si rendano vacanti nei tre anni successivi alla data di approvazione della relativa graduatoria.

 

Capo II

    Disposizioni in materia di ordinamento dei servizi e del personale

 

     Art. 10. Istituzione del Servizio per le tossicodipendenze. [4]

     1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il n. 56 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Il Servizio istituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data della sua attivazione, sostituisce il centro previsto dal terzo comma dell'articolo 14 della legge provinciale 23 ottobre 1983, n. 34, anche agli effetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo.

     3. Al Servizio di cui al presente articolo può essere preposto il personale contemplato dall'articolo 9 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17. Con la preposizione al Servizio cessa la posizione in soprannumero prevista nel medesimo articolo.

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie per la sostituzione dei dirigenti e dei capi ufficio.

     1. Gli incarichi di sostituzione del dirigente di servizio in relazione ai quali non si sia provveduto entro un anno alla nomina del dirigente si intendono prorogati, a far data dalla rispettiva scadenza e fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli incarichi di sostituzione del capo ufficio in relazione ai quali non si sia provveduto entro il termine di cui all'articolo 22, comma 3, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatto salvo quanto disposto all'undicesimo comma dell'articolo 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     3. L'incarico di sostituzione del dirigente o del capo ufficio, per il periodo prorogato, non può essere valutato quale titolo agli effetti di cui all'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie per la nomina dei dirigenti.

     1. Il periodo di sostituzione del dirigente di servizio, fino al termine massimo fissato al comma 1 del precedente articolo 11, può essere valutato ai fini della nomina a dirigente secondo quanto previsto al primo comma dell'articolo 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito con l'articolo 1 della presente legge, anche nel caso in cui il funzionario incaricato non sia stato precedentemente nominato capo ufficio o preposto a posizione organizzativa.

 

     Art. 13. Disposizione interpretativa dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22, riguardante: "Norme concernenti l'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale contemplato dall'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, concernente: `Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione'"

     1. Per servizio riconosciuto agli effetti giuridico-economici o giuridici di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22 si intende esclusivamente quello riconosciuto agli effetti della carriera, con esclusione quindi del servizio riconosciuto, in base a disposizioni risultanti dalla disciplina prevista da accordi contrattuali, ai soli fini di inquadramenti economici.

 

     Art. 14. Modifica dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente il rimborso delle spese legali.

     (Omissis).

 

     Art. 15. Modifica dell'articolo 142 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente il congedo straordinario non retribuito.

     (Omissis).

 

     Art. 16. Modifica dell'articolo 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente il collocamento a riposo.

     (Omissis).

 

     Art. 17. Modifica dell'articolo 45 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, concernente il regolamento del personale delle aziende di promozione turistica.

     (Omissis).

 

     Art. 18. Modifica dell'articolo 6 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, concernente il trattamento economico del personale appartenente alla qualifica ad esaurimento di ispettore generale o di direttore di divisione.

     (Omissis).

 

     Art. 19. Integrazione della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, concernente: "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale".

     (Omissis).

 

     Art. 20. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12:

     a) articolo 26, tredicesimo comma, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

     b) articolo 66, terzo comma, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della presente legge;

     c) articolo 69, comma 3, secondo periodo, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, si fa fronte con una quota dei minori oneri derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli della medesima legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12:

     - articolo 26, comma decimo, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

     - articolo 69, comma 1, e primo periodo del comma 3, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge.

     2. Alla copertura dei maggiori oneri valutati nell'importo di Lire 40.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 1 e 9, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, come sostituito con l'articolo 6 della presente legge, nonché dall'applicazione dell'articolo 10 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per "Miglioramenti economici al personale della Provincia" nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7.

     3. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di Lire 80.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale "Oneri non ripartibili", programma "Spese diverse", area di attività "Spese diverse" del bilancio pluriennale 1992-1994 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7.

     4. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 21. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di cui all'articolo 14 pluriennale 1992-1994, della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, le somme di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 3 del medesimo articolo 20 ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" in quelli dove è classificato il capitolo con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 


[1] L'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 ha abrogato l'articolo 1, comma 1 dell'articolo 2, articoli 3, 4, 7, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 della presente legge.

[2] L'art. 70 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 ha disposto l'abrogazione degli artt. 2, comma 2; 8; 9; 11; 12 della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 69 della stessa L.P. 7/1997.

[3] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6.

[4] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi secondo quanto previsto dall'art. 60 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.