§ 4.1.40 - Legge Provinciale 13 gennaio 1992, n. 3.
Norme per la nomina a guardia dei sottufficiali e guardie forestali della Provincia autonoma di Trento e altre disposizioni in materia di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:13/01/1992
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Nomina a guardia.
Art. 2.  Requisiti.
Art. 3.  Bando di concorso.
Art. 4.  Commissione esaminatrice.
Art. 5.  Corso di formazione.
Art. 6.  Convenzione.
Art. 7.  Organizzazione diretta del corso.
Art. 8.  Assegno di studio.
Art. 9.  Ordine di graduatoria e nomina in ruolo.
Art. 10.  Decadenza dall'impiego.
Art. 11.  Indennità pensionabile.
Art. 12.  Copertura degli oneri.
Art. 13.  Variazioni di bilancio.


§ 4.1.40 - Legge Provinciale 13 gennaio 1992, n. 3.

Norme per la nomina a guardia dei sottufficiali e guardie forestali della Provincia autonoma di Trento e altre disposizioni in materia di personale forestale.

(B.U. 21 gennaio 1992, n. 3).

 

Art. 1. Nomina a guardia.

     1. La nomina a guardia dei sottufficiali e guardie forestali della Provincia autonoma di Trento avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami ed è subordinata alla frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione.

 

     Art. 2. Requisiti.

     1. Gli aspiranti alla nomina a guardia devono possedere i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) godimento dei diritti civili e politici;

     c) buona condotta;

     d) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore, in ogni caso, agli anni trenta fatta eccezione per i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma di Trento per i quali il limite massimo di età è elevato a trentacinque anni [1];

     e) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,60 per le donne;

     f) incondizionata idoneità psicofisica al servizio, da accertarsi, dopo il superamento della prima prova d'esame e in conformità ai parametri in dicati negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, da parte di un collegio di tre medici nominato con deliberazione della Giunta provinciale. Il giudizio del collegio medico è definitivo;

     g) diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché diploma di qualifica di esperto forestale ovvero pratica professionale almeno biennale, svolta in forma continuativa, in uno dei mestieri indicati nel bando di concorso attinenti la sorveglianza delle foreste e della fauna selvatica.

     2. Nel bando di concorso potranno essere previsti titoli di studio sostitutivi del diploma di qualifica di esperto forestale, purché concernenti materie di studio affini.

     3. Non sono ammessi al concorso:

     a) i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, limitatamente al caso di conseguimento dell'impiego mediante la produzione di documenti falsi;

     b) gli espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati;

     c) gli obiettori di coscienza di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 [2];

     d) coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     4. I requisiti e i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso.

 

     Art. 3. Bando di concorso.

     1. Il bando di concorso stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le materie ed il programma d'esame nonché la ripartizione del punteggio tra titoli e prove d'esame.

     2. Nel medesimo bando sono indicati il programma del corso di formazione di cui all'articolo 1 nonché i criteri di ammissione agli esami tecnico pratici finali e di valutazione degli esami stessi.

 

     Art. 4. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 69, comma 1, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8. Il membro previsto dalla lettera e) del medesimo articolo 69 deve essere un sottufficiale forestale, dipendente della Provincia, designato di comune accordo, nel termine di quindici giorni dal la richiesta, dalle organizzazioni sindacali maggior mente rappresentative del personale. In caso di mancata designazione entro tale termine, il rappresentante del personale sarà scelto dalla Commissione per l'Organizzazione e il personale nell'ambito dei sottufficiali forestali.

 

     Art. 5. Corso di formazione.

     1. I vincitori del concorso partecipano ad un corso di formazione della durata minima di quattro mesi.

     2. Il corso di formazione è svolto presso la Scuola allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

     3. La Provincia, nel caso in cui il Corpo foresta le dello Stato organizzi un corso di formazione per allievi guardia di durata inferiore a quella indicata al comma 1, può disporre la partecipazione a tale corso dei vincitori del concorso oppure, in alternativa, attendere lo svolgimento di un successivo corso o provvedere ad organizzare direttamente il corso, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

     4. Durante la frequenza del corso i candidati sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della Scuola.

     5. Al termine del corso i candidati devono superare gli esami tecnico- pratici che si svolgono presso la Scuola, secondo i criteri e le modalità dalla stessa previsti.

     6. Gli oneri relativi alla partecipazione al corso di formazione, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'amministrazione provinciale.

 

     Art. 6. Convenzione.

     1. Per il fine previsto dall'articolo 5, l'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

     2. Nella convenzione sono indicati espressamente criteri e modalità di svolgimento degli esami tecnico-pratici di cui al medesimo articolo 5, comma 5.

 

     Art. 7. Organizzazione diretta del corso.

     1. La Provincia organizza direttamente il corso di formazione qualora i posti presso la Scuola allievi guardie del Corpo forestale del lo Stato non siano disponibili o lo siano in numero insufficiente.

     2. Il programma del corso di cui al comma 1 può stabilire ulteriori materie di studio oltre a quelle previste per gli analoghi corsi di formazione per allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

     3. Con norme regolamentari, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, sono determinati criteri e modalità per l'attuazione di quanto disposto al comma 1.

 

     Art. 8. Assegno di studio.

     1. Ai partecipanti al corso di formazione è corrisposto un assegno di studio mensile di importo pari al trattamento economico spettante agli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato.

     2. La corresponsione dell'assegno di studio è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti delle ore di lezione mensili previste dal programma del corso.

 

     Art. 9. Ordine di graduatoria e nomina in ruolo.

     1. I candidati che risultino vincitori del concorso e che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione sono nominati in prova ai sensi dell'articolo 71 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, secondo l'ordine della graduatoria formata in base alla valutazione finale riportata negli esami tecnico-pratici.

     2. La graduatoria del concorso è utilizzata, secondo le modalità di cui all'articolo 5, per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro tre anni dalla sua pubblicazione.

 

     Art. 10. Decadenza dall'impiego.

     1. Fatti salvi gli altri casi di decadenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge, i dipendenti nominati ai sensi del precedente articolo 9 decadono dall'impiego qualora agli stessi non possa essere riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, anche ai fini dell'autorizzazione a portare armi ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1974, n. 279.

 

     Art. 11. Indennità pensionabile. [1]

     1. L'indennità di cui al comma 3 dell'articolo 134 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 spetta ai dipendenti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza che svolgono le funzioni di polizia forestale già esercitate dal personale appartenente all'ex carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste.

     2. Nei confronti dei dipendenti provinciali già appartenenti alla carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste che non rientrino nella fattispecie contemplata dal comma 1 cessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione dell'indennità di cui al medesimo comma. Agli stessi viene comunque conservato, a titolo di assegno ad personam, l'importo di tale indennità in godimento alla predetta data ovvero alla data di mutamento delle funzioni, se successiva.

     3. Resta salva l'eventuale diversa disciplina emanata sulla base di accordi a norma e nei limiti della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, come modificata dalla legge provinciale 22 agosto 1991, n 17.

 

     Art. 12. Copertura degli oneri. [2]

     1. Al maggiore onere, valutato nell'importo di Lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Personale in attività di servizio ed in quiescenza" del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19.

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 13. Variazioni di bilancio. [3]

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19, sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19, le somme di cui all'articolo 12 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 1 del medesimo articolo 12.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.P. 19 maggio 1992, n. 15.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.P. 17 dicembre 1993, n. 43.

[1] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.