§ 2.1.112 - Legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17. [*]
Disposizioni per l'adeguamento normativo ed economico della dirigenza anche in relazione al nuovo regime retributivo del personale [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/08/1991
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1.Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, è inserito il seguente:
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.
Art. 4.      1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 30 marzo 1989, n. 1 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Per la prima applicazione della presente legge è autorizzata la sottoscrizione di un accordo relativo al periodo di riferimento dell'accordo sindacale per il personale provinciale di data 27 [...]
Art. 6.      1. Per i funzionari appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione di cui all'articolo 57 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, lo stipendio [...]
Art. 7.      1. I benefici economici derivanti dai nuovi valori stipendiali previsti dall'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 1 dell'articolo 6 sono corrisposti integralmente, alle scadenze [...]
Art. 8.      1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23, come modificato con il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 [...]
Art. 9.      1. Il personale rivestente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 la qualifica di ispettore generale è inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in [...]
Art. 10.      1. L'articolo 15 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, è sostituito dal seguente nuovo articolo:
Art. 11.      1. L'articolo 22 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e sostituito dal seguente nuovo articolo:
Art. 12.  Disposizioni per le strutture organizzative degli enti dipendenti.
Art. 13.      1. Con le leggi finanziarie di cui all'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, modificato con l'articolo 2 della presente legge, si provvederà anche alla copertura [...]


§ 2.1.112 - Legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17. [*]

Disposizioni per l'adeguamento normativo ed economico della dirigenza anche in relazione al nuovo regime retributivo del personale provinciale.

(B.U. 3 settembre 1991, n. 38).

 

Art. 1.

     1.Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.

 

     Art. 4.

     1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 30 marzo 1989, n. 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Per la prima applicazione della presente legge è autorizzata la sottoscrizione di un accordo relativo al periodo di riferimento dell'accordo sindacale per il personale provinciale di data 27 ottobre 1990.

     2. La nuova disciplina dell'indennità di funzione di cui al comma 2 dell'articolo 5 bis della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, come introdotto con l'articolo 1 della presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge finanziaria che determina l'onere per l'accordo di cui al comma 1. Dalla medesima data cessa la corresponsione al personale dirigenziale che beneficia dell'indennità di funzione della speciale indennità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 come modificato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23.

     3. Fino alla data indicata al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 82 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. Per il trattamento di missione continuano ad applicarsi fino all'emanazione della nuova disciplina di cui al comma 1 le disposizioni previste per il restante personale.

 

     Art. 6.

     1. Per i funzionari appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione di cui all'articolo 57 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, lo stipendio iniziale annuo lordo è determinato rispettivamente nella misura del 90 per cento e dell'80 per cento dello stipendio del dirigente di servizio nonché della relativa progressione economica prevista dagli accordi di cui all'articolo 5 bis della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge [1]. Lo stesso personale conserva l'importo delle classi e scatti in godimento alla data di attribuzione del nuovo stipendio, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto, escluse le frazioni di mese, maturati alla stessa data.

     2. Al medesimo personale compete inoltre l'eventuale indennità di funzione connessa alla preposizione a strutture organizzative o all'incarico di posizione organizzativa nella misura stabilita dalla Giunta provinciale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 0,3. Alla predetta indennità si applica la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5 bis della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, aggiunto con l'articolo 1 [2].

     3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si applica la disciplina prevista negli accordi di cui all'articolo 3 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con la decorrenza prevista per l'attribuzione ai dirigenti di servizio dello stipendio determinato con l'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con la decorrenza prevista dal comma 2 dell'articolo 5.

 

     Art. 7.

     1. I benefici economici derivanti dai nuovi valori stipendiali previsti dall'accordo di cui al comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 1 dell'articolo 6 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dalle predette norme, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di riferimento dell'accordo di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 5.

 

     Art. 8.

     1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23, come modificato con il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 si applicano limitatamente alle misure della speciale indennità in essere all'entrata in vigore della presente legge [3].

     2. All'indennità di funzione di cui al comma 2 dell'articolo 5 bis della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, come introdotto con l'articolo 1 della presente legge, e al comma 2 dell'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23, come modificato con il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, con riferimento ad importi della medesima indennità comunque non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1.

 

     Art. 9.

     1. Il personale rivestente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 la qualifica di ispettore generale è inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, in soprannumero nella qualifica di dirigente.

     2. Ai fini della determinazione dello stipendio nella nuova qualifica si applicano le disposizioni previste dal comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41.

     3. Al personale di cui al comma 1 sono affidati gli speciali incarichi previsti dall'articolo 18, comma 2, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, in eccedenza al limite di unità fissato dal comma 4 dello stesso articolo 18 aggiunto con l'articolo 12 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 15 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. L'articolo 22 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e sostituito dal seguente nuovo articolo:

     (Omissis).

     2. Sono soppresse le integrazioni apportate dall'articolo 21 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 al quinto comma dell'articolo 31 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

 

     Art. 12. Disposizioni per le strutture organizzative degli enti dipendenti.

     1. Allo scopo di armonizzare le strutture organizzative degli enti dipendenti dalla Provincia ai principi contenuti nella legislazione provinciale concernente l'ordinamento dei servizi, la Giunta provinciale è autorizzata ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive vincolanti che definiscano i contenuti organizzativi minimi delle strutture a cui i predetti enti devono uniformarsi.

     2. Nell'emanazione delle direttive di cui al comma 1 la Giunta provinciale terrà conto delle dimensioni degli enti, dell'importanza e delle caratteristiche delle funzioni svolte.

     3. Per i comprensori continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 10.

 

     Art. 13.

     1. Con le leggi finanziarie di cui all'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, modificato con l'articolo 2 della presente legge, si provvederà anche alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[1] Comma così integrato dall'art. 16 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 della L.P. 19 maggio 1992, n. 15.

[3] Comma così modificato dall'art. 9 della L.P. 17 dicembre 1993, n. 43.