§ 4.5.23 - L.P. 17 marzo 1988, n. 9.
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:17/03/1988
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Agenzie di viaggio e turismo.
Art. 2.  Attività delle agenzie di viaggio e turismo.
Art. 3.  Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.
Art. 4.  Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo.
Art. 5.  Domanda di autorizzazione e denominazione.
Art. 6.  Requisiti professionali del titolare o del direttore tecnico.
Art. 7.  Commissione esaminatrice.
Art. 8.  Garanzia assicurativa.
Art. 9.  Elenco dei direttori tecnici.
Art. 10.  Obblighi di esercizio dell'attività.
Art. 11.  Elenco delle agenzie.
Art. 12.  Mutamenti nella titolarità e nell'organizzazione dell'agenzia.
Art. 13.  Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia.
Art. 14.  Redazione dei programmi di viaggio.
Art. 15.  Commercializzazione di servizi turistici trentini da parte di singoli produttori di servizi.
Art. 16.  Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale.
Art. 17.  Uffici di biglietteria.
Art. 18.  Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione.
Art. 19.  Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti.
Art. 20.  Esercizio abusivo dell'attività.
Art. 21.  Accertamento - ingiunzione - opposizione.
Art. 22.  Funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 23.  Dati statistici.
Art. 24.  Norma sulle competenze.
Art. 25.  Norme finali e transitorie.


§ 4.5.23 - L.P. 17 marzo 1988, n. 9.

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

(B.U. 24 marzo 1988, n. 14 - straord.).

 

Art. 1. Agenzie di viaggio e turismo.

     1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso") [1].

 

     Art. 2. Attività delle agenzie di viaggio e turismo.

     1. Le agenzie di viaggio e turismo svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:

     a) l'organizzazione e produzione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;

     b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie.

     2. Possono inoltre svolgere, nel rispetto delle leggi che specificamente le regolano, le seguenti attività:

     a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e visite di città con ogni mezzo di trasporto;

     b) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;

     c) l'accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'assistenza ai propri clienti;

     d) la prenotazione di servizi presso strutture ricettive e di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionale ed esteri;

     e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;

     f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere per l'interno e per l'estero;

     g) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

     h) l'inoltro, il ritiro ed il deposto di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

     i) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

     l) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di pozze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

     m) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative;

     n) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

     o) la organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;

     p) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.

 

     Art. 3. Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.

     1. L'esercizio di agenzie di viaggio e turismo è soggetto ad autorizzazione [2].

     2. L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta provinciale quando:

     a) sia accertata la disponibilità di locali indipendenti ed escludenti, al loro interno, altre attività [3];

     b) il richiedente e il direttore tecnico, se diverso dal richiedente, siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, riguardante "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)" [4];

     c) sia accertato il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6;

     d) sia stata stipulata una polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 8 [5];

     e) sia accertato che la denominazione prescelta corrisponda a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3.

     3. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio dell'autorizzazione qualora non sussistano le condizioni di cui al comma 2.

     4. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, l'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere è rilasciata previo parere favorevole della competente amministrazione statale. Qualora tale amministrazione non si pronunzi entro sessanta giorni dalla richiesta, si prescinde dal parere.

     5. L'autorizzazione è revocata al verificarsi della perdita dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera b) [6].

 

     Art. 4. Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo. [7]

     1. L'apertura di una o più filiali di agenzie di viaggio e turismo nel territorio provinciale è comunicata preventivamente al servizio competente in materia di turismo ed è consentita ove ricorrano i seguenti requisiti:

     a) l'agenzia di viaggio e turismo sede della filiale sia stata regolarmente autorizzata;

     b) la polizza assicurativa stipulata dall'agenzia di viaggio e turismo sede della filiale sia estesa anche alla filiale;

     c) sia accertata la disponibilità di locali indipendenti ed escludenti, al loro interno, altre attività.

     2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta la chiusura della filiale fino alla regolarizzazione.

     3. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 1500,00 euro.

 

     Art. 5. Domanda di autorizzazione e denominazione.

     1. Coloro che intendono aprire un'agenzia di viaggio e turismo devono produrre domanda in carta legale al servizio competente in materia di turismo, sulla base di apposito modello approvato dalla Giunta provinciale, allegando la documentazione che sarà stabilita dalla Giunta medesima.

     2. domanda deve indicare la denominazione prescelta, la quale non deve essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione.

     3. Non può essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiani.

 

     Art. 6. Requisiti professionali del titolare o del direttore tecnico.

     1. Al fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni, il titolare dell'agenzia che ne assuma la responsabilità tecnica, deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione e organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica, di legislazione e di geografia turistica e la conoscenza di almeno due lingue straniere [8].

     2. Qualora la responsabilità tecnica dell'agenzia sia affidata a un direttore tecnico collaboratore a tempo pieno dell'impresa, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 va riferito al direttore medesimo.

     3. Il possesso dei requisiti professionali è accertato mediante il superamento di un esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell'articolo 7. Per l'ammissione all'esame di idoneità è richiesto che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola media superiore [9].

     3 bis. I cittadini di uno stato membro dell'Unione europea che non hanno conseguito l'idoneità mediante il superamento di un esame possono dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 mediante la certificazione dell'effettivo esercizio in Italia o all'estero dell'attività di agenzia di viaggio, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 [10].

     4. A tali fini la Giunta provinciale determina con apposito regolamento criteri e modalità per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 bis e per l'effettuazione delle prove d'esame, definendone le materie e stabilendo l'ammontare della quota d'iscrizione [11].

     5. Il titolare o l'eventuale direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività [12].

     6. Il titolare dell'agenzia è tenuto a fornire, su richiesta del servizio competente in materia di turismo, la documentazione atta a comprovare il rapporto in essere con il direttore tecnico e gli obblighi connessi a tale rapporto.

     7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 euro a 1500,00 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva [13].

     8. Qualora l'agenzia si avvalga di un direttore tecnico che presti la propria opera senza l'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 5, ovvero non fornisca la documentazione di cui al comma 6, l'autorizzazione è sospesa fino alla cessazione dei motivi che l'hanno determinata.

     9. La sostituzione nella responsabilità tecnica dell'agenzia è comunicata al servizio competente in materia di turismo. Qualora il direttore tecnico cessi di prestare la propria opera nell'agenzia, deve essere sostituito entro il termine di tre mesi. Decorso tale termine, l'autorizzazione è sospesa fino ad avvenuta sostituzione.

 

     Art. 7. Commissione esaminatrice.

     1. Con regolamento di esecuzione della presente legge é stabilita la composizione della commissione d'esame. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di turismo [14].

     2. [Svolge le funzioni di segretario un dipendente del servizio competente in materia di turismo] [15].

     3. [La commissione procede all'espletamento delle prove di esame almeno una volta ogni sei mesi qualora vi siano richieste] [16].

     4. [La commissione dura in carica un quinquennio ed i singoli componenti possono essere riconfermati] [17].

     5. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai membri della commissione esaminatrice e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; per la misura dei compensi e per i rimborsi si fa riferimento agli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia [18].

 

     Art. 8. Garanzia assicurativa. [19]

     1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima del rilascio dell'autorizzazione, polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni in materia della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

     2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano al servizio competente in materia di turismo copia delle polizze assicurative e trasmettono a ogni singola scadenza la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo. Il mancato pagamento del premio assicurativo entro la scadenza o la mancata trasmissione della relativa documentazione entro 2 giorni dalla scadenza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro. La mancanza della copertura assicurativa prevista da questo articolo comporta la sospensione dell'attività e, decorsi trenta giorni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 o la chiusura della filiale di cui all'articolo 4.

     3. Il dirigente del servizio competente in materia di turismo stabilisce con propria determinazione il contenuto minimo obbligatorio dei contratti assicurativi, indicando tra l'altro i massimali minimi di copertura con riferimento all'attività esercitata e le clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.

 

     Art. 9. Elenco dei direttori tecnici.

     1. Coloro che sono in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6 sono iscritti, previa richiesta, nell'elenco provinciale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, tenuto ed aggiornato dal servizio competente in materia di turismo. L'elenco è pubblico [20].

     2. I direttori tecnici in possesso dei requisiti professionali accertati in altra regione o provincia autonoma, i quali intendano svolgere la loro attività nell'ambito della provincia autonoma di Trento, devono produrre domanda al servizio competente in materia di turismo per l'iscrizione nell'elenco; la domanda deve essere corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti medesimi. L'iscrizione è subordinata alla cancellazione dall'albo, dall'elenco o dal registro della regione o della provincia autonoma di provenienza [21].

 

     Art. 10. Obblighi di esercizio dell'attività.

     1. L'esercizio dell'agenzia deve avvenire con carattere di regolarità, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi.

     2. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia ne deve dare preventiva comunicazione, indicandone i motivi e la durata, al servizio competente in materia di turismo. Il periodo di chiusura non può complessivamente essere superiore a tre mesi nell'anno.

     3. L'assessore cui è affidata la materia del turismo può autorizzare, su domanda del titolare, la chiusura dell'agenzia per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi; è ammessa in via eccezionale una sola proroga fino ad un massimo di sei mesi per gravi e comprovati motivi.

     4. Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 2 o non venga ripresa l'attività decorso il periodo di chiusura comunicato o prorogato, l'autorizzazione può essere revocata.

 

     Art. 11. Elenco delle agenzie.

     1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali sono iscritte nell'apposito elenco istituito presso il servizio competente in materia di turismo che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. L'elenco è pubblico [22].

     2. [23].

     3. Del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al ministero competente.

 

     Art. 12. Mutamenti nella titolarità e nell'organizzazione dell'agenzia. [24]

     1. Il subingresso nella titolarità dell'agenzia di viaggio e turismo e il mutamento nella ubicazione dei locali sono consentiti previa presentazione al servizio competente in materia di turismo di una denuncia d'inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

     2. La mancata presentazione della denuncia d'inizio attività comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 euro a 1500,00 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

 

     Art. 13. Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia.

     1. I mutamenti nella denominazione dell'agenzia sono soggetti ad autorizzazione della Giunta provinciale [25].

     2. Qualora si verifichino i mutamenti di cui al comma 1 in mancanza della prescritta autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.800.000; l'autorizzazione originaria è altresì sospesa fino al limite massimo di sei mesi. Se i mutamenti non sono autorizzati entro il termine di sospensione, ovvero entro tale termine non sia ripristinata la situazione originaria, l'autorizzazione è revocata.

 

     Art. 14. Redazione dei programmi di viaggio.

     1. I programmi predisposti dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti viaggi e crociere - con o senza prestazioni relative al soggiorno - ed escursioni devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, tutti gli elementi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 [26].

     2. Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità al comma 1.

     3. Il riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti.

     4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai finì dell'accertamento dell'esatto adempimento.

     4 bis. Il servizio competente in materia di turismo può, in ogni momento, verificare la rispondenza dei programmi di viaggio a quest'articolo [27].

     4 ter. La pubblicazione o la diffusione di programmi, di inserti, di annunci, di manifesti e simili, redatti in contrasto con quest'articolo o non contenenti gli elementi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva. In caso di recidiva reiterata l'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore inadempimento l'autorizzazione è revocata [28].

 

          Art. 15. Commercializzazione di servizi turistici trentini da parte di singoli produttori di servizi. [29]

     1. I produttori di un singolo servizio turistico trentino, ad esclusione di coloro che esercitano attività di trasporto, individualmente e tra loro non associati, possono prenotare e vendere direttamente al pubblico il medesimo servizio combinandolo con altro servizio turistico trentino, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Ai fini del presente articolo, per servizio turistico trentino si intende l'alloggio, il trasporto o i servizi turistici non accessori all'alloggio o al trasporto prodotti sul territorio provinciale.

     2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al servizio competente in materia di turismo di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) ed è consentito ove ricorrano i seguenti requisiti:

     a) il richiedente sia in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

     b) prima dell'inizio dell'attività di cui al comma 1, sia stata stipulata una polizza assicurativa secondo quanto previsto dall'articolo 8 [30].

     3. L'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), comporta il divieto di prosecuzione dell'attività mentre per la mancanza dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

     4. Qualora l'attività dei soggetti di cui al comma 1 ecceda i limiti ivi previsti, ovvero l'attività venga esercitata senza la preventiva denuncia di inizio attività di cui al comma 2, o a seguito del divieto di prosecuzione di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 1.500,00 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

 

     Art. 16. Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale.

     1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, anche attraverso articolazioni locali, con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali hanno facoltà di organizzare, esclusivamente per i propri associati, le attività di cui all'articolo 2 della presente legge, senza l'osservanza delle norme in questa contenute. Resta esclusa ogni intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico.

     2. Ai fini di cui al comma 1 le associazioni ivi indicate devono possedere i seguenti requisiti:

     a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile anche dai bilanci sociali, nonché di qualunque ingerenza da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

     b) fruizione dei servizi solo da parte degli associati;

     c) finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.

     3. Le associazioni di cui al comma 1, ai fini dell'esercizio delle attività ivi previste, devono trasmettere al servizio competente in materia di turismo copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

     4. Devono inviare, inoltre, entro il 31 marzo il programma annuale di attività con la indicazione delle singole iniziative previste.

     5. Eventuali variazioni successive al programma di cui al comma 4 nonché singole iniziative non programmate entro il 31 marzo devono essere comunicate prima della loro realizzazione al servizio competente in materia di turismo.

     6. Resta ferma l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 8 in materia di garanzia assicurativa.

     7. Le associazioni e gli organismi senza scopo di lucro che operano a livello provinciale o locale agli stessi fini di cui al comma 1, possono promuovere e pubblicizzare al loro interno viaggi riservati ai propri associati o appartenenti raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione, ferma restando l'organizzazione dei viaggi medesimi da parte delle agenzie di viaggio e turismo.

     8. Le associazioni e gli organismi di cui al comma 7 possono tuttavia organizzare per i propri associati o appartenenti vacanze sociali presso strutture o complessi ricettivi propri o convenzionati, ubicati in territorio nazionale. Possono altresì organizzare occasionalmente, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze, gite riservate esclusivamente ai propri associati o appartenenti, che non abbiano durata superiore a cinque giorni, viaggio compreso.

     9. Nel caso di esercizio dell'attività senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

     10. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.800.000; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva [31].

     10 bis. La violazione del comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 euro a 1500,00 euro e la diffida ad adempiere entro trenta giorni dall'accertamento della violazione; in caso d'inadempimento, all'associazione è precluso lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 per il periodo di sei mesi [32].

 

     Art. 17. Uffici di biglietteria.

     1. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupino esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato o locali e delle linee di navigazione operanti nel territorio provinciale, nonché i punti vendita di biglietti di autolinee pubbliche.

 

     Art. 18. Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione.

     1. Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo autorizzate devono osservare le disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 19. Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti.

     1. Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

     2. L'inosservanza alla prescrizione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.800.000; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

 

     Art. 20. Esercizio abusivo dell'attività.

     1. Chiunque intraprenda o svolga le attività di organizzazione o di intermediazione di cui all'articolo 2, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

 

     Art. 21. Accertamento - ingiunzione - opposizione.

     1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 13, 15, 16, 19 e 20 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge, spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

     3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 22. Funzioni di vigilanza e controllo.

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 15 e 16 sono esercitate dal servizio competente in materia di turismo. A tal fine sono incaricati dell'osservanza della presente legge dipendenti addetti al medesimo servizio, espressamente individuati con deliberazione dalla Giunta provinciale [33].

 

     Art. 23. Dati statistici. [34]

 

     Art. 24. Norma sulle competenze.

     1. I provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione previsti dalla presente legge sono adottati dall'assessore cui è affidata la materia turismo, quelli di revoca dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 25. Norme finali e transitorie.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi il regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 e successive modificazioni.

     2. Le licenze di pubblica sicurezza rilasciate ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto legge 24 novembre 1936, n. 2523, valgono come autorizzazioni a norma dell'articolo 3 della presente legge e sono soggette alle disposizioni della presente legge.

     3. Le agenzie di viaggio e turismo in possesso delle predette licenze sono iscritte d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 11.

     4. [Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le agenzie di cui al comma 3 devono procedere all'aggiornamento della cauzione, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, versando almeno il 50 per cento della differenza fra il deposto già costituito all'atto del rilascio della licenza e quello previsto all'articolo 3, comma 2, lettera d); il restante 50 per cento deve essere versato entro un anno dalla data del primo versamento] [35].

     5. [L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 4 comporta la sospensione dell'autorizzazione fino ad avvenuto adempimento; qualora non venga adempiuto entro sei mesi dalla sospensione, l'autorizzazione è revocata] [36].

     6. Coloro che siano stati riconosciuti idonei alla direzione tecnica ai sensi del regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, non sono tenuti a sostenere l'esame di cui al'articolo 6 per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia. A tal fine devono tuttavia presentare al servizio competente in materia di turismo domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     7. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo operanti nella provincia all'entrata in vigore della presente legge che non siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, possono conseguire l'idoneità previo superamento di un esame colloquio nelle materie previste dal comma 1 dell'articolo 6, da sostenersi dinanzi alla commissione di cui all'articolo 7. Per quanto riguarda le lingue straniere la conoscenza è limitata ad una di esse. A tal fine gli interessati devono presentare domanda al servizio competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     8. Nella prima applicazione della presente legge il termine per la sostituzione del direttore tecnico previsto dal comma 9 dell'articolo 6 è sospeso fino all'espletamento della prima prova d'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di direttore tecnico effettuata ai sensi della presente legge.

 

     Artt. 26 - 27.

     (Omissis) [37].

 


[1] Comma così modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[2] Comma così modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[5] Lettera modificata dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così sostituita dall’art. 23 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[6] Comma così sostituito dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[8] Comma così modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[9] Comma così modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[10] Comma inserito dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[11] Comma sostituito dall'art. 32 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e così modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[12] Comma così modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[13] Comma così sostituito dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[14] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[15] Comma abrogato dall’art. 23 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[16] Comma abrogato dall’art. 23 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[17] Comma abrogato dall’art. 23 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[18] Comma già sostituito dall'art. 32 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[19] Articolo modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e così sostituito dall’art. 23 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[20] Comma così modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[21] Comma così modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[22] Comma così modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[23] Comma abrogato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[24] Articolo così sostituito dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[25] Comma così modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[26] Comma così sostituito dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[27] Comma aggiunto dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[28] Comma aggiunto dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[29] Articolo così sostituito dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[30] Lettera così sostituita dall’art. 23 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[31] Comma così modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[32] Comma aggiunto dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[33] Comma così modificato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[34] Articolo abrogato dall’art. 46 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[35] Comma abrogato dall’art. 23 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[36] Comma abrogato dall’art. 23 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[37] Recano disposizioni finanziarie.