§ 41.7.189 - D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:21/09/1995
Numero:429


Sommario
Art. 1.  Deleghe delle funzioni amministrative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 2.  Comitato di coordinamento
Art. 3.  Disposizioni in materia di sistema informativo e di attrezzature tecniche
Art. 4.  Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate
Art. 5.  Norme transitorie in materia di beni, di documenti amministrativi e di definizione di procedimenti amministrativi.
Art. 6.  Norme transitorie in materia di personale


§ 41.7.189 - D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti.

(G.U. 19 ottobre 1995, n. 245)

 

     Art. 1. Deleghe delle funzioni amministrative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è aggiunto il seguente:

     “Art. 4 bis.

     1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni e trasporti, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano.

     2. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1.

     3. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

     4. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano.

     5. Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale.

     6. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

     7. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma 5 è messo a disposizione della provincia territorialmente competente, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia.

     8. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.

     9. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1.".

 

          Art. 2. Comitato di coordinamento

     1. Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, è sostituito dal seguente:

     "Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, è costituito presso le province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal Presidente della Giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato può essere integrato da un dirigente dell'Ente ferrovie dello Stato S.p.a. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal Presidente della Giunta provinciale.".

     2. Al secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dopo le parole: "il comitato ha" è inserita la parola: "altresì".

 

          Art. 3. Disposizioni in materia di sistema informativo e di attrezzature tecniche

     1. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le procedure del sistema informativo automatizzato della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.

     2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso gli uffici delle province autonome di Trento e di Bolzano sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 

          Art. 4. Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate

     1. Dopo l'art. 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, come introdotto dall'art. 1 del presente decreto, è aggiunto il seguente:

     "Art. 4 ter.

     1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 4 bis del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'art. 1 che affluiscono direttamente alle province, è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il Presidente delle rispettive Giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.".

 

          Art. 5. Norme transitorie in materia di beni, di documenti amministrativi e di definizione di procedimenti amministrativi.

     1. Le province autonome di Trento e di Bolzano succedono nei beni immobili e nei rapporti relativi agli stessi beni immobili dello Stato che alla data del 31 dicembre 1995 sono utilizzati per l'espletamento delle funzioni tecnico amministrative delegate con il presente decreto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

     2. Le province suddette subentrano nella proprietà di beni mobili, arredi e attrezzature di pertinenza degli uffici trasferiti. Alla consegna dei predetti beni, provvedono, entro il 31 dicembre 1995, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione mediante apposito verbale redatto con l'intervento di un rappresentante della provincia territorialmente competente.

     3. Le province suddette subentrano, altresì, al Ministero dei trasporti e della navigazione per il rispettivo territorio, nei contratti in essere per la fornitura dei servizi di trasmissione dati.

     4. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle funzioni amministrative delegate con il presente decreto, intendendosi sostituiti sia il termine di cui all'art. 13 sia la data del 31 dicembre 1988 di cui al secondo comma dell'art. 14 soprarichiamati con la data del 1° gennaio 1996.

 

          Art. 6. Norme transitorie in materia di personale

     1. Il personale dipendente dell'Ente poste italiane che alla data del 1° gennaio 1996 presta servizio presso l'ufficio provinciale della motorizzazione di Trento, in posizione di comando, ha diritto a transitare nei ruoli della Provincia di Trento, nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, presentando la relativa richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina l'inquadramento del personale trasferito. Ove non eserciti tale diritto, rientra presso l'ente di appartenenza.