§ 4.1.38 - L.P. 14 febbraio 1991, n. 5.
Disposizioni in materia di agricoltura.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:14/02/1991
Numero:5


Sommario
Art. 1. 
Art. 21.      (Omissis)
Art. 34.  (Omissis).
Art. 37.      1. Ai fini del potenziamento dell'attività nel settore dell'agricoltura del Mediocredito Trentino Alto Adige, l'apertura di credito di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre [...]
Art. 38.      1. la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per l'acquisizione della proprietà, o di quote indivise della stessa, concernente terreni ed immobili da destinare ad [...]
Art. 39.      1. Lo statuto di cui all'articolo 9 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, deve essere adattato alle norme recate dal capo II della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in [...]
Art. 40.      1. Per i fini di cui all'articolo 39, comma 7, si utilizzano le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 48 bis della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come [...]
Art. 41.      1. Alla copertura dell'onere di Lire 3.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 40, comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari [...]
Art. 42.      1. Nello stato di previsione della spesa - tabella Il - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 41, sono apportate le [...]


§ 4.1.38 - L.P. 14 febbraio 1991, n. 5.

Disposizioni in materia di agricoltura.

(B.U. 26 febbraio 1991, n. 9).

 

Capo I

 

Art. 1. [1]

 

Capo II

Modifiche alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21 [2]

 

     Artt. 2. - 6.

     (Omissis).

 

Capo III

 

     Artt. 7. - 8.

     (Omissis).

 

Capo IV

Modifiche alla provinciale 31 agosto 1981, n. 17

 

     Artt. 9. - 20. [3]

 

Capo V

 

     Art. 21.

     (Omissis).

 

Capo VI

Modifiche alla legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16

 

     Artt. 22. - 28.

     (Omissis).

 

Capo VII

Modifiche alla legge provinciale 28 ottobre 1985, n. 18.

 

     Artt. 29. - 33. [4]

     (Omissis).

 

Capo VIII

 

          Art. 34. (Omissis).

 

Capo IX

 

     Artt. 35. - 36. [5]

     (Omissis).

 

Capo X

Disposizioni concernenti la legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19

 

     Art. 37.

     1. Ai fini del potenziamento dell'attività nel settore dell'agricoltura del Mediocredito Trentino Alto Adige, l'apertura di credito di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19, a decorrere dal 1991, è infruttifera.

     2. Per le predette finalità la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare la convenzione stipulata con il Mediocredito per l'utilizzo dell'apertura di credito di cui al comma 1.

 

Capo XI

Acquisizione di terreni e immobili

 

     Art. 38.

     1. la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per l'acquisizione della proprietà, o di quote indivise della stessa, concernente terreni ed immobili da destinare ad interventi di pubblico interesse o per favorirne l'utilizzo da parte della collettività, la valorizzazione ambientale e la salvaguardia del territorio. I suddetti terreni ed immobili non possono essere alienati, né distolti dalla destinazione indicata nella domanda di contributo, se non previa autorizzazione della Giunta provinciale. Alle predette iniziative si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 successive modificazioni e integrazioni.

     2. Le iniziative di cui al presente articolo sono incluse nei piani previsti dalla legge indicata al comma 1 e ammesse ai benefici del fondo per la promozione delle opere pubbliche dei comuni di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, secondo la disciplina di cui all'articolo 12 della medesima legge e previo parere dei servizi competenti.

     3. le agevolazioni di cui al presente articolo non sono comulabili con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.

 

Capo XII

Norme transitorie e finali

 

     Art. 39.

     1. Lo statuto di cui all'articolo 9 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, deve essere adattato alle norme recate dal capo II della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

     2. Nel caso in cui le Aziende agrarie - ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura - cedano le proprie attività a società partecipate ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, come introdotto con l'articolo 2 della presente legge, il personale dell'ente in servizio da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, previo consenso degli interessati e sulla base di apposita convenzione, può essere messo a disposizione delle predette società per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della predetta convenzione. Scaduto detto periodo, il personale che non sia assunto alle dipendenze delle predette società può essere comandato presso altri enti pubblici.

     3. Nella prima applicazione della presente legge, il termine per la presentazione delle domande intese a ottenere la concessione dei benefici di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è fissato in novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

     4. I benefici di cui all'articolo 39, terzo comma, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto con l'articolo 16 della presente legge, possono essere concessi anche per impianti di colture frutti-viticole eseguiti nel corso del 1990.

     5. Le domande di intervento presentate ai sensi delle vigenti leggi in materia di agricoltura prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse alle agevolazioni dalla stessa previste nel rispetto degli obblighi, condizioni e limiti in essa contenuti.

     6. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalla legislazione con la stessa modificata o abrogata.

     7. Al fine di favorire l'avviamento delle società partecipate di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, come introdotto con l'articolo 2 della presente legge, le stesse possono beneficiare, per i primi cinque anni di attività, del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 48 bis della legge 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto dall'articolo 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, e modificato da ultimo dall'articolo 6 della legge provinciale 18 settembre 1989,n. 7.

     8. Nel caso di piani di miglioramento materiale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, approvati entro il 31 dicembre 1988, sono ammesse anche le iniziative previste dall'articolo 32 della predetta legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, realizzate prima del provvedimento di concessione del contributo, purché siano trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda intesa ad ottenere l'approvazione del piano di miglioramento materiale.

     9. I termini per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 38 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, come modificato con l'articolo 34 della presente legge sono riaperti per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 40.

     1. Per i fini di cui all'articolo 39, comma 7, si utilizzano le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 48 bis della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto dall'artico/o 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, e modificato da ultimo dall'articolo 8 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     2. Per i fini di cui al quarto comma dell'articolo 16 della legge provinciale 16 agosto 1976 n. 21, come introdotto con l'articolo 6 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di Lire 4.000.000.000 da iscrivere agli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di Lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.

 

     Art. 41.

     1. Alla copertura dell'onere di Lire 3.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 40, comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella Il - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Disposizioni in materia di agricoltura (spese in conto capitale)" indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993".

     2. All'onere di Lire 1.000.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 40, comma 2, per il periodo degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo derivanti dalle previsioni di spesa in conto capitale iscritte nel settore funzionale "Economia", programma "Agricoltura", area di intervento "Servizi per l'agricoltura" del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

 

     Art. 42.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella Il - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 41, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 41, le somme di cui allo stesso articolo 41 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati al comma 2 del medesimo articolo 41.

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[2] Capo II abrogato con decorrenza dalla data di nomina dei liquidatori di cui all'articolo 12, comma 2, della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[3] Articoli abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[4] Articoli abrogati dall’art. 4 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[5] Articoli abrogati dall'art. 36 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9.