§ 4.1.29 - Legge Provinciale 20 novembre 1987, n. 27.
Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura e misure urgenti per le aziende agricole.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:20/11/1987
Numero:27


Sommario
Art. 26.      (Omissis)
Art. 27.      (Omissis)
Artt. 28. - 30.      (Omissis)
Art. 38.      1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2, numeri 1) e 2), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni, a prevalente indirizzo zootecnico e ubicate nelle zone [...]
Art. 39.      1. Le iniziative ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni, ricomprese nei programmi presentati dai [...]
Art. 40.      1. La commissione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 e successive modificazioni, prosegue la sua attività fino alla nomina della nuova commissione [...]
Art. 41.      1.
Art. 42. 


§ 4.1.29 - Legge Provinciale 20 novembre 1987, n. 27.

Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura e misure urgenti per le aziende agricole.

(B.U. 26 novembre 1987, n. 53 - straord.).

 

 

CAPO I

 

     Artt. 1. - 25. [1].

 

 

CAPO II

 

     Art. 26.

     (Omissis) [2].

 

 

CAPO III

 

     Art. 27.

     (Omissis) [3].

 

 

CAPO IV

 

          Artt. 28. - 30.

     (Omissis) [4].

 

 

CAPO V

 

     Artt. 31. - 34.

     (Omissis) [5].

 

 

CAPO VI

 

     Artt. 35. - 37.

     (Omissis) [6].

 

 

CAPO VII

Disposizioni varie

 

     Art. 38.

     1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2, numeri 1) e 2), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni, a prevalente indirizzo zootecnico e ubicate nelle zone sfavorite di cui all'articolo 18 della medesima legge provinciale, che si trovano in difficoltà finanziaria, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima quindicennale contratti con gli enti ed istituti esercenti il credito agrario per la trasformazione di passività onerose.

     2. Le predette passività onerose possono derivare da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine purché non assistiti dal concorso finanziario di enti pubblici, e devono essere connesse con iniziative volte alla formazione, al potenziamento, al consolidamento e al mantenimento delle aziende agricole.

     3. Il mutuo a tasso agevolato non può superare di norma l'esposizione debitoria media ponderata relativa all'anno 1989 delle predette passività onerose al netto di eventuali rapporti attivi con istituti di credito.

     3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al primo comma non può essere superiore al 70 per cento del tasso di riferimento vigente all'atto del perfezionamento del mutuo nel caso di soggetti di cui al numero 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni, al 50 per cento negli altri casi.

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono fissati i criteri di ammissibilità, le eventuali priorità o esclusioni dal finanziamento, l'entità dell'intervento provinciale nonché la durata del mutuo agevolato.

     5. (Omissis).

     6. Per la concessione, la liquidazione e l'erogazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni.

     7. I mutui agevolati di cui al presente articolo possono beneficiare della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 9 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni [7].

 

     Art. 39.

     1. Le iniziative ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni, ricomprese nei programmi presentati dai comprensori ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, possono beneficiare dei predetti aiuti anche in deroga al rispetto delle priorità di cui all'articolo 3 della predetta legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

 

     Art. 40.

     1. La commissione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 e successive modificazioni, prosegue la sua attività fino alla nomina della nuova commissione zootecnica provinciale, così come previsto all'articolo 31 della presente legge.

     2. Le società di cui all'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, che hanno presentato domanda per l'approvazione di piani di miglioramento materiale prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono beneficiare delle provvidenze previste per l'attuazione dei predetti piani purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

     3. Le modificazioni introdotte con l'articolo 10 della presente legge si applicano anche alle iniziative già attuate o in corso di attuazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, purché non anteriori al 1 gennaio 1987.

     4. Le modificazioni introdotte con l'articolo 12 della presente legge si applicano anche alle domande presentate per l'ottenimento della indennità compensativa per l'anno 1987.

     5. I giovani che hanno presentato domanda per l'approvazione di un piano di miglioramento materiale e/o per l'ottenimento degli aiuti per il primo insediamento prima dell'entrata in vigore della presente legge possono beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 7 del regolamento CEE n. 797/1985 purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni ivi compresa quella apportata con l'articolo 13 della presente legge.

 

     Art. 41.

     1. [8].

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla produzione e

commercializzazione di materiale vivaistico certificato contenute nel titolo II della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33, con le successive modificazioni, comprese quelle disposte dai capo IV della presente legge.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla disciplina della riproduzione animale contenute nella legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, con le successive modificazioni, comprese quelle disposte dal capo V della presente legge.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unico le disposizioni relative alla disciplina dell'agriturismo contenute nella legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, con le modificazioni disposte dal capo VI della presente legge.

 

     Art. 42. [9]


[1] Articoli abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[2] Modifica l'art. 82 della L.P. 26 novembre 1976, n. 39.

[3] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[4] Modificano la L.P. 27 dicembre 1982, n. 33.

[5] Modificano la L.P. 28 dicembre 1984, n. 16.

[6] Modificano la L.P. 10 marzo 1986, n. 9.

[7] Articolo così risultante dalle modifiche apportate dall'art. 34 della L.P. 14 febbraio 1991, n. 5, che ha sostituito i commi 1 e 2 con gli attuali primi tre commi, e i commi 4 e 5 con l'attuale comma 4.

[8] Comma abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[9] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.