§ 6.1.3a - Legge Provinciale 10 dicembre 1993, n. 39.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:10/12/1993
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale.
Art. 2.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 3.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 4.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 5.  Spese per la contrattazione del personale nel triennio 1994- 1996.
Art. 6.  Disposizioni per gli impegni di spesa già assunti in materia di trasporti pubblici.
Art. 7.  Copertura degli oneri.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 6.1.3a - Legge Provinciale 10 dicembre 1993, n. 39.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 21 dicembre 1993, n. 61 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale.

     1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, il programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992, approvato con legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7, è riferito pure al triennio 1994-1996.

     2. I progetti operativi previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, possono riferirsi ad interventi da effettuare anche nell'anno 1996, nei limiti delle somme stanziate nel bilancio pluriennale 1994-1996 e con l'osservanza delle prescrizioni del programma approvato con la citata legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7.

 

     Art. 2. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali, nonché i limiti di impegno, per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1994 e successivi, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa o di stanziamento o di limiti di impegno, relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1994 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. In attesa della determinazione delle assegnazioni spettanti ai comuni in materia di finanza locale, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascun comune acconti in misura non superiore al 90 per cento delle somme assegnate per l'anno 1993 rispettivamente sui fondi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20. L'erogazione degli acconti è effettuata sulla base di fabbisogni di cassa per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     2. Per gli interventi in materia di finanza locale sono autorizzate a carico dell'esercizio 1994 le spese di Lire 264.000.000.000 per i fondi per trasferimenti correnti e di Lire 66.000.000.000 per il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori (capitoli 11230 e 11240).

 

     Art. 5. Spese per la contrattazione del personale nel triennio 1994- 1996.

     1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 concernente «Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto di impiego del personale della Provincia», come modificato con l'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, l'onere derivante dalla contrattazione per il triennio 1994-1996 è determinato in Lire 7.800.000.000 per l'anno 1994 e in Lire 11.400.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

     2. Gli stanziamenti corrispondenti alle somme di cui al comma 1 sono iscritti in apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa (capitolo 12201). Con le modalità previste dall'articolo 27, quarto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, si provvede allo storno delle somme necessarie a favore dei capitoli delle spese per il personale.

     3. Per l'anno 1994 continuano ad applicarsi per la Provincia e per gli enti funzionali, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)».

     4. Per far fronte agli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti pubblici destinatari dei trasferimenti indicati alla lettera D) dell'allegato di cui all'articolo 10, comma 2, della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 e pluriennale 1994-1996» sono autorizzati gli stanziamenti di Lire 2.300.000.000 per l'anno 1994 e di Lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996, da iscriversi in apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa (capitolo 84101). Con le modalità previste dall'articolo 27, quarto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, si provvede allo storno delle somme necessarie a favore dei capitoli relativi alle assegnazioni ai predetti enti per spese di funzionamento.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano con effetto dall'1 gennaio 1994 o dalla diversa data stabilita dalla disciplina statale per la decorrenza dei rinnovi dei contratti collettivi per il pubblico impiego.

 

     Art. 6. Disposizioni per gli impegni di spesa già assunti in materia di trasporti pubblici.

     1. Il comma 3 dell'articolo 49 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento», è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere di Lire 501.631.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

     a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'articolo 3, per l'importo complessivo di Lire 319.292.000.000;

     b) da una quota pari a Lire 182.339.000.000 dei fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione presunto 1993, valutato nell'importo di Lire 200.000.000.000.

     2. Al complessivo onere valutato nell'importo di Lire 987.354.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 5 per gli anni 1995 e 1996, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.