§ 46.9.96 - Legge 27 ottobre 1973, n. 629.
Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:27/10/1973
Numero:629


Sommario
Art. 1.      La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo [...]
Art. 2.      Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge e hanno effetto [...]
Art. 3.      La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a L. 10.000.000
Art. 4.      Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la difesa
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 2.700.000.000 annue si fa fronte per l'anno finanziario 1974 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo [...]


§ 46.9.96 - Legge 27 ottobre 1973, n. 629. [1]

Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia.

(G.U. 27 ottobre 1973, n. 281)

 

     Art. 1.

     La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, alla vedova e agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonchè dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività, composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati [2].

     La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai genitori e ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui al precedente comma.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge e hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

     Il trattamento speciale di pensione di cui all'art. 1 sarà riliquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

 

          Art. 3.

     La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, è elevata a L. 10.000.000.

     Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonchè quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso [3].

 

          Art. 4.

     Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la difesa.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 2.700.000.000 annue si fa fronte per l'anno finanziario 1974 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e fatta rivivere dall'art. 9 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1987, n. 266, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 13 agosto 1980, n. 466.