§ 46.9.85 - Legge 22 febbraio 1968, n. 101.
Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:22/02/1968
Numero:101


Sommario
Art. 1.      Le elargizioni previste dall'art. 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo [...]
Art. 2.      La misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 [...]


§ 46.9.85 - Legge 22 febbraio 1968, n. 101.

Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio.

(G.U. 5 marzo 1968, n. 60)

 

 

     Art. 1.

     Le elargizioni previste dall'art. 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836, ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire 2.000.000.

     La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia.

 

          Art. 2.

     La misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, viene elevata a lire 30.000.

     Il contributo di cui al primo comma del presente articolo è corrisposto anche alle stesse condizioni in caso di decesso dei funzionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici, delle assistenti di polizia e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.