§ 3.9.21 - Legge Provinciale 22 marzo 2001, n. 4.
Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:22/03/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 3.  Modificazioni all'articolo 4 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 4.  Introduzione dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 6.  Modificazioni all'articolo 23 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 7.  Modificazioni all'articolo 24 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 8.  Modificazioni all'articolo 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 9.  Modificazioni all'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 10.  Introduzione dell'articolo 37 bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 11.  Introduzione dell'articolo 39 bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 12.  Modificazioni alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).
Art. 13.  Disposizioni transitorie.
Art. 14.  Abrogazioni.
Art. 15.  Riferimento delle spese.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 3.9.21 - Legge Provinciale 22 marzo 2001, n. 4.

Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) e abrogazione di disposizioni connesse.

(B.U. 27 marzo 2001, n. 13 - Suppl. n. 2).

 

Art. 1. Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). [1]

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. [2]

 

     Art. 3. Modificazioni all'articolo 4 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. [3]

 

     Art. 4. Introduzione dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. [4]

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. [5]

 

     Art. 6. Modificazioni all'articolo 23 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.

     1. [6].

     2. [7].

 

     Art. 7. Modificazioni all'articolo 24 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.

     1. [8].

     2. [9].

 

     Art. 8. Modificazioni all'articolo 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. [1]0

 

     Art. 9. Modificazioni all'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.

     1. [1]1.

     2. [1]2.

 

     Art. 10. Introduzione dell'articolo 37 bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. [1]3

 

     Art. 11. Introduzione dell'articolo 39 bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. [1]4

 

     Art. 12. Modificazioni alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).

     1. [1]5.

     2. [1]6.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 27, 30 e 37 bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come modificati dalla presente legge, si applicano con riferimento alle pubbliche calamità verificatesi successivamente al 1° settembre 2000.

     2. In relazione alle predette calamità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge provinciale n. 2 del 1992, le domande per la concessione dei contributi previsti dalla stessa legge, ivi compresi quelli introdotti dalle modificazioni apportate alla medesima legge dalla presente legge, sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; mantengono validità le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ferma restando la possibilità di integrazione delle stesse, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 14. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articolo 3 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2;

     b) comma 3 dell'articolo 50 (Soppressione di organi collegiali) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

     c) legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 (Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi del corpo di soccorso alpino della provincia);

     d) articolo 23 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci").

     2. Limitatamente al territorio della provincia di Trento cessano di avere efficacia la legge regionale 31 luglio 1958, n. 14 (Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione) e la legge regionale 9 gennaio 1962, n. 4.

 

     Art. 15. Riferimento delle spese.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle norme previste sui capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2001- 2003, indicati nella medesima tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Riferimento delle spese (articolo 15)

(Omissis)

 

 


[1] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 1 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[2] Sostituisce l'art. 2 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[3] Modifica l'art. 4 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[4] Inserisce l'art. 4 bis nella L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[5] Sostituisce l'art. 5 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[6] Modifica il comma 2, art. 23 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[7] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 23 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[8] Sostituisce la rubrica dell'art. 24 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[9] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 24 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[1]10 Modifica l'art. 27 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[1]11 Modifica il comma 5, art. 30 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[1]12 Inserisce i commi 7 bis e 7 ter nell'art. 30 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[1]13 Inserisce l'art. 37 bis nella L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[1]14 Inserisce l'art. 39 bis nella L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[1]15 Sostituisce la lettera c), art. 5 della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[1]16 Inserisce il comma 2 bis e sostituisce il comma 5, art. 8 della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.