§ 4.5.2 – L.R. 31 luglio 1958, n. 14.
Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:31/07/1958
Numero:14


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Il fondo di cui all'articolo 1 è amministrato da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore che sovraintende al turismo, e [...]
Art. 3.  [6]
Art. 4.      (Omissis)


§ 4.5.2 – L.R. 31 luglio 1958, n. 14.

Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione.

(B.U. 25 giugno 1957, n. 26).

 

Art. 1. [1]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società degli alpinisti tridentini in Trento una sovvenzione annua, il cui importo sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio, per la costituzione e la gestione di un fondo destinato:

     a) al pagamento di indennità alle guide e portatori alpini nonché alle squadre di soccorso alpino per le prestazioni rese in operazioni di salvataggio, di ricupero, di soccorso o di allerta [2];

     b) al rimborso delle spese di trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello di operazioni e viceversa;

     c) alle spese per il reintegro ai corpi di soccorso alpino del materiale consumato, deperito o smarrito in dipendenza delle operazioni di soccorso, di ricupero o di salvataggio, nonché per il potenziamento delle attrezzature dei corpi medesimi e per la manutenzione ordinaria delle sedi [3];

     d) alle spese di gestione e di addestramento dei corpi stessi;

     e) all'attuazione di azioni propagandistiche intese a diffondere la conoscenza dei corpi di soccorso alpino nonché a prevenire gli incidenti alpinistici.

     2. Ove le spese di addestramento dei corpi previste dal primo comma, lettera d), non siano state ammesse a finanziamento per insufficienza di fondi, esse possono essere ammesse nell'esercizio successivo rispetto a quello in cui sono state sostenute [4].

 

     Art. 2.

     1. Il fondo di cui all'articolo 1 è amministrato da una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore che sovraintende al turismo, e costituita di:

     - un rappresentante del corpo di soccorso alpino della SAT;

     - un rappresentante del corpo di soccorso alpino dell'AVS;

     - un rappresentante del corpo di soccorso alpino del CAI Alto Adige;

     designati dai corpi stessi. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato dell'industria, commercio, turismo e trasporti, designato dall'amministrazione.

     2. La commissione resta in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati. La presidenza è assunta a turno da uno dei tre componenti la commissione stessa, ciascuno per la durata di un anno.

     3. Alla fine di ogni anno essa compila una relazione sull'attività svolta nell'anno stesso dai tre corpi di soccorso alpino.

     4. Nessun compenso è dovuto ai componenti la commissione ed al segretario per le loro prestazioni. E' consentito il rimborso delle sole spese vive, che sono poste a carico del fondo [5].

 

     Art. 3. [6]

     1. Le sovvenzioni di cui all'art. 1 sono erogate ai corpi di soccorso alpino dell'Alpenverein Sudtirol e del Club Alpino Italiano, Sezione Alto Adige, in via anticipata e fino al limite massimo dell'80% del fondo a disposizione sul relativo capitolo di spesa del bilancio di previsione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3.

     2. La sovvenzione annua spettante ai corpi, di cui al comma primo, viene determinata in via definitiva alla fine di ciascun anno, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, e verso presentazione delle spese giustificative della spesa relative all'acquisto o al reintegro di materiali, equipaggiamenti e attrezzature consumati o deperiti in operazioni di soccorso, all'arredamento dei magazzini e delle sedi dei corpi, ai costi di gestione, addestramento, assicurazione e similari, nonchè delle quietanze rilasciate dai responsabili delle centrali e delle singole sezioni del servizio per il rimborso delle spese sostenute dalle squadre di soccorso e dai singoli partecipanti durante le operazioni di salvataggio, ricupero e soccorso.

     3. Con il provvedimento di cui al comma secondo è disposta la liquidazione delle somme residue tenuto conto delle anticipazioni concesse.

     4. Di norma i corpi di soccorso alpino della Provincia sono allocati presso gli edifici strumentali dei Servizi antincendi, come definiti dalla legislazione regionale e provinciale in materia.

 

 

     Art. 4.

     (Omissis) [7].


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 gennaio 1962, n. 4 (B.U. 9 gennaio 1962, n. 2).

[2] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, con effetto limitato al territorio della provincia di Trento.

[3] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, con effetto limitato al territorio della provincia di Trento.

[4] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, con effetto limitato al territorio della provincia di Trento.

[5] I compiti della commissione sono ora svolti dalla società degli alpinisti tridentini, ai sensi dell'art. 3 della L.P. 12 febbraio 1973, n. 8.

[6] Articolo modificato dall'art. 2 della L.P. 12 febbraio 1973, n. 8 e così sostituito dall’art. 4 della L.P. 13 settembre 1973, n. 49.

[7] Reca disposizioni finanziarie.