§ 4.5.34 - L.P. 23 agosto 1993, n. 20.
Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:23/08/1993
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Oggetto della professione di guida alpina.
Art. 3.  Gradi della professione.
Art. 4.  Albo professionale delle guide alpine.
Art. 5.  Doveri delle guide alpine.
Art. 6.  Requisiti per l'iscrizione all’albo.
Art. 7.  Trasferimento e aggregazione temporanea.
Art. 8.  Abilitazione all'esercizio della professione.
Art. 9.  Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi.
Art. 10.  Organizzazione dei corsi e degli esami.
Art. 11.  Corsi di lingue estere.
Art. 12.  Esami di abilitazione.
Art. 13.  Commissione esaminatrice.
Art. 14.  Sottocommissione tecnica.
Art. 15.  Corsi di aggiornamento.
Art. 16.  Istruttori.
Art. 16 bis.  Accompagnatore di territorio.
Art. 17.  Collegio provinciale delle guide alpine.
Art. 18.  Consiglio direttivo.
Art. 19.  Presidente del collegio provinciale delle guide alpine.
Art. 20.  Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine.
Art. 21.  Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.
Art. 22.  Scuole di istruttori del Club alpino italiano (CAI).
Art. 23.  Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 «Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi del corpo di soccorso alpino della provincia».
Art. 24.  Oggetto della professione di maestro di sci.
Art. 25.  Albo professionale dei maestri di sci.
Art. 26.  Requisiti per l'iscrizione all'albo.
Art. 27.  Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati.
Art. 28.  Obblighi del maestro di sci.
Art. 29.  Abilitazione all’esercizio della professione.
Art. 30.  Categorie.
Art. 31.  Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi.
Art. 32.  Corsi di abilitazione.
Art. 33.  Esami di abilitazione.
Art. 34.  Commissione esaminatrice.
Art. 35.  Sottocommissioni tecniche.
Art. 36.  Specializzazioni.
Art. 37.  Istruttori.
Art. 38.  Organizzazione dei corsi e degli esami.
Art. 39.  Collegio provinciale dei maestri di sci.
Art. 40.  Riconoscimento delle scuole di sci.
Art. 40 bis.  Regolamento di esecuzione.
Art. 41.  Pareri dei collegi.
Art. 42.  Assicurazioni.
Art. 43.  Tariffe professionali.
Art. 44.  Vigilanza sui collegi.
Art. 45.  Scioglimento del consiglio direttivo.
Art. 46.  Sanzioni disciplinari.
Art. 47.  Sanzioni amministrative.
Art. 48.  Scuole abusive e organizzazioni non riconosciute.
Art. 49.  Mancato rispetto delle tariffe.
Art. 50.  Accertamento - ingiunzione - opposizione.
Art. 51.  Servizio di vigilanza.
Art. 52.  Sovvenzioni a scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.
Art. 53.  Interventi a favore del collegio provinciale delle guide alpine.
Art. 54.  Sovvenzioni a scuole di sci.
Art. 55.  Interventi a favore del collegio provinciale dei maestri di sci.
Art. 56.  Concessione degli interventi finanziari.
Art. 57.  Sovvenzioni per coperture assicurative.
Art. 58.  Indennità per attività di soccorso.
Art. 64.  Prima formazione dell'albo professionale.
Art. 65.  Costituzione dei collegi.
Art. 66.  Istruttori tecnici.
Art. 67.  Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e scuole di sci.
Art. 68.  Delega di funzioni.
Art. 69.  Pubblicità delle deliberazioni della Giunta  provinciale.
Art. 70.  Abrogazione.
Art. 71.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 72.  Copertura degli oneri.
Art. 73.  Variazioni di bilancio.


§ 4.5.34 - L.P. 23 agosto 1993, n. 20.

Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) [1].

(B.U. 31 agosto 1993, n. 40 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. L'ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci, nonché le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge [2].

     2. Restano ferme le seguenti disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6 «Ordinamento della professione di guida alpina»: articolo 4, commi 2 e 3; articolo 10; articolo 11, comma 3; articolo 15; articolo 16; articolo 17; articolo 18, comma 1; articolo 20, commi 7, 3 e 4; articolo 21; articolo 22; articolo 23.

     3. Restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 della legge 8 marzo 1991, n. 81 «Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina».

 

TITOLO I

Guide alpine e accompagnatori di territorio [3]

 

CAPO I

Ordinamento della professione

 

     Art. 2. Oggetto della professione di guida alpina.

     1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

     a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico nonché nelle attività di torrentismo e di canyoning [4];

     b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

     c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo nonché insegnamento delle tecniche di arrampicata, di torrentismo e di canyoning [5].

     2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, alvo quanto disposto dall'articolo 3.

     3. Le guide alpine possono, altresì, accompagnare perso e nelle visite a parchi naturali o a zone di tutela ambientale nonché ad altre zone di particolare pregio naturalistico e fornire notizie e informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale.

 

     Art. 3. Gradi della professione.

     1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

     a) aspirante guida;

     b) guida alpina maestro di alpinismo.

     2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo comma 1, lettere a) e b) con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, i cui limiti saranno determinati con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il collegio provinciale delle guide alpine di cui all'articolo 17. Questo divieto non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro alpinismo.

     3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento delle tecniche di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 2 solo nell'ambito di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.

 

     Art. 4. Albo professionale delle guide alpine.

     1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione nel relativo albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provincia e delle guide alpine di cui all'articolo 17.

     2. Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

     3. [L'esercizio della professione da parte di guide alpine- maestri di alpinismo e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Trento, non è subordinato all'iscrizione all'albo] [6].

     4. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Trento, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

     4 bis. L'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati è subordinata al riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE) [7].

 

     Art. 5. Doveri delle guide alpine. [8]

     [1. E' fatto obbligo alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida, che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento, di recare con sé, durante lo svolgimento dell'attività professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitante richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorità competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 51.

     2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i loro clienti.]

 

     Art. 6. Requisiti per l'iscrizione all’albo. [9]

     [1. Per l'iscrizione all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida occorre il possesso dei seguenti requisiti:

     a) abilitazione prevista dall'articolo 8 o licenza per l'esercizio della professione di guida alpina rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22;

     b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

     c) età minima di  21 anni per le guide alpine maestri di alpinismo e di 18 anni per gli aspiranti guida;

     d) idoneità psico-fisica attestata da apposito certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;

     e) diploma di scuola dell'obbligo;

     f) non aver riportato condanne penali che comportino, l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

     g) residenza, domicilio o stabile dimora in un comune della provincia.

     2. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida ha efficacia per quattro anni ed è rinnovata previ accertamento dell'idoneità psico-fisica, ai se si della lettera d) del comma 1, e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 15.

     3. L'iscrizione all'albo delle guide alpine maestri di alpinismo comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo degli aspiranti guida.]

 

     Art. 7. Trasferimento e aggregazione temporanea. [10]

     [1. E' ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritta nell'albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano, al corrispondente albo professionale della provincia di Trento.

     2. Il trasferimento disposto dal collegio provinciale, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il propri domicilio o la stabile dimora in un comune della Provincia di Trento.

     3. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta in albi di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano, che intenda svolgere per periodi determinati ella durata massima di sei mesi l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nella provincia di Trento, deve chiedere l'aggregazione temporanea all'albo provinciale, conservando l'iscrizione all'albo della regione o provincia di appartenenza.

     4. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo provinciale, che svolga temporaneamente l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano, conserva l'iscrizione nell'albo della provincia di Trento.

     5. L'aggregazione disposta dal collegio provinciale delle guide alpine.

     6. Fino a quando non siano istituiti i relativi albi professionali, le guide alpine provenienti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento attestando il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6.]

 

     Art. 8. Abilitazione all'esercizio della professione.

     1. L'abilitazione all'esercizio della professione come guida alpina- maestro di alpinismo o come aspirante guida si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale.

     2. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione come aspirante guida. Il mancato conseguimento comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo professionale.

     3. [Ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo sono ammessi coloro che abbiano conseguito da almeno tre anni la qualifica di aspirante guida] [11].

     4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli aspiranti guida, iscritti nell'albo professionale, che abbiano compiuto i 40 anni alla data di entrata, in vigore della presente legge, mantengono l'iscrizione anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

 

     Art. 9. Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi. [12]

     [1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenere davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 14, alla quale sono ammessi coloro che dichiarino di essere in possesso ei requisiti previsti dalle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell'articolo 6, siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica e dichiarino per iscritto di avere svolto un'attività alpinistica non inferiore a quella stabilita dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 12.

     2. Qualora candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina entro il termine fissato dalla Giunta provinciale e decorrente dalla data in cui stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato riammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami [13].]

 

     Art. 10. Organizzazione dei corsi e degli esami.

     1. [La Giunta provinciale organizza almeno ogni due anni la prova attitudinale, i corsi e gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonché i corsi di aggiornamento] [14].

     2. La Giunta provinciale affida al collegio provinciale delle guide alpine l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e dei corsi di aggiornamento. A tal fine vien stipulata apposita convenzione nella quale devono tra l'altro, essere previste:

     a) le modalità per la scelta delle località in cui saranno effettuati i corsi e gli esami;

     b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione;

     c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi.

     3. Per favorire la diffusione della professione e l'acquisizione di competenze professionali specifiche, la Provincia può istituire ed organizzare corsi propedeutici alla professione di aspirante guida alpina, corsi di lingue estere e corsi di specializzazione [15].

     4. [La Giunta provinciale, sentito il parere della commissione esaminatrice di cui all'articolo 13, stabilisce:

     a) le modalità di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonché le modalità di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di espulsione che possono essere adottati dal direttore dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi;

     b) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all' albo professionale] [16].

     5. [L'organizzazione tecnico-logistica delle prove d'esame è affidata al collegio provinciale delle guide alpine] [17].

     6. La Provincia può assumere a proprio carico esclusivamente le spese relative all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami previsti da questa legge, nonché dei corsi di aggiornamento. Sono comprese, in ogni caso, le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi degli istruttori e degli insegnanti. [18]

     7. La Giunta provinciale può assumere a proprio carico in tutto o in parte, per i soli candidati residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi di specializzazione e dei corsi per la formazione di istruttori tecnici previsti, rispettivamente dagli articoli 10 e 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, nonché dei relativi corsi di aggiornamento.

     8. [Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 6, la Giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7] [19].

     9. [Per i residenti in provincia di Trento la quota di iscrizione ai corsi fissata in misura pari al 20 per cento della tariffa massima giornaliera prevista dall'articolo 43, comma 1, moltiplicata per i giorni di durata dei corsi e dei relativi esami] [20].

     10. [Per i non residenti in provincia di Trento la quota di iscrizione ai corsi tecnico-pratici viene fissata con i medesimi criteri previsti dal comma 9, applicando l'aliquota del 50 per cento] [21].

     11. L'iscrizione al corso di teoria è gratuita.

     12. Con provvedimento della Giunta provinciale possono essere rimborsate, fino ad un massimo dell'80 per cento, le quote di iscrizione corrisposte dai candidati residenti in provincia di Trento che abbiano superato gli esami previsti dalla presente legge.

 

     Art. 11. Corsi di lingue estere. [22]

     [1. Al fine di una più completa preparazione professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, la Giunta provinciale può provvedere all'istituzione e all'organizzazione di appositi corsi di lingue estere.]

 

     Art. 12. Esami di abilitazione. [23]

     [1. Gli esami teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione esercizio della professione di guida alpina consistono nelle seguenti prove:

     a) tecnico-pratica;

     b) didattica;

     c) culturale.

     2. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, su proposta della commissione esaminatrice di cui all'articolo 13, delibera:

     a) le modalità di ammissione alla prova attitudinale e alle prova tecnico-pratica, didattica e culturale e l'ordine di effettuazione delle stesse;

     b) il contenuto della prova attitudinale e delle prove tecnico- pratica, didattica e culturale;

     c) i criteri di valutazione delle singole prove;

     d) l'attività alpinistica minima ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale.]

 

     Art. 13. Commissione esaminatrice. [24]

     [1. Gli esami sono espletati da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, e composta da:

     a) un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di turismo, in qualità di presidente [25];

     b) cinque istruttori per guide alpine, scelti tra gli appartenenti al collegio provinciale delle guide alpine, di cui tre designati dal collegio medesimo;

     c) un esperto in materia di soccorso alpino, in possesso della qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo, designato dal collegio provinciale delle guide alpine;

     d) sei esperti nelle materie culturali connesse alla professione di guida alpina, di cui due designati dal collegio provinciale delle guide alpine;

     e) il presidente del collegio provinciale delle guide alpine;

     f) un medico.

     2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato, con le stesse modalità, un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

     3. [26].

     4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

     5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

     6. La commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti [27].

     7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

     8. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute da componenti della commissione di cui al comma 1 e della sottocommissione di cui all'articolo 14, e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi - da corrispondere semestralmente - non può superare gli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia [28].]

 

     Art. 14. Sottocommissione tecnica. [29]

     [1. Per quanto riguarda le prove tecnico-pratiche gli esami sono espletati da una sottocommissione tecnica così composta:

     a) dal membro previsto alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 13, in qualità di presidente;

     b) dai cinque membri previsti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13;

     c) dall'esperto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13.

     2. Le prove tecnico-pratiche sono di regola effettuate avanti la sottocommissione, il cui giudizio può essere altresì ricavato dal rapporto degli istruttori ai corsi, qualora la natura dei luoghi o particolari difficoltà di spostamento impediscano l'effettuazione delle prove dinanzi alla sottocommissione stessa.

     3. La sottocommissione tecnica delibera validamente con la presenza di almeno quattro componenti.

     4. Le funzioni di segretario della sottocommissione tecnica sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.]

 

     Art. 15. Corsi di aggiornamento. [30]

     [1. Ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione stessa.

     2. Sono ammessi a frequentare i corsi d'aggiornamento anche coloro che, essendo residenti nel territorio provinciale, siano in possesso di licenza rilasciata ai sensi della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, o conseguita in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano.

     3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che nel quadriennio di validità della rispettiva iscrizione all'albo professionale risultino in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, conseguito ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

     4. La frequenza, da parte dell'aspirante guida, dell'intero ciclo dei corsi tecnico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo equivale alla frequenza di un corso d'aggiornamento.]

 

     Art. 16. Istruttori. [31]

     1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine.

     2. La Provincia può assumere a proprio carico le spese dei corsi di formazione e di aggiornamento programmati dal collegio provinciale delle guide alpine.

 

     Art. 16 bis. Accompagnatore di territorio. [32]

     1. Ferme restando le attività oggetto delle altre professioni turistiche secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, è accompagnatore di territorio chi svolge per professione, e limitatamente al territorio provinciale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

     a) accompagnamento di persone in escursioni in ambiente montano, attraverso sentieri e zone di particolare pregio naturalistico, fornendo elementi conoscitivi e informazioni riguardanti i luoghi attraversati;

     b) accompagnamento di persone in visita ad ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed etnologico.

     2. L'accompagnatore di territorio può svolgere l'attività di cui al comma 1, lettera a), fino a 1800 metri di quota, con esclusione dei terreni innevati e di quelli che comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza e ramponi.

     3. Il servizio provinciale competente in materia di turismo individua, su proposta degli accompagnatori di territorio e sentito il parere motivato del collegio provinciale delle guide alpine, i percorsi su cui l'accompagnatore di territorio può svolgere l'attività di cui al comma 1, lettera a), in deroga a quanto previsto al comma 2; i percorsi così individuati sono iscritti in un apposito elenco approvato con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.

     4. L'esercizio dell'attività di accompagnatore di territorio è subordinato al possesso di apposita abilitazione e all'iscrizione in un apposito elenco speciale, alla cui tenuta provvede il collegio provinciale delle guide alpine. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di un ciclo formativo, il superamento dei relativi esami e una valutazione positiva circa le modalità di esercizio della professione, realizzata secondo un piano di formazione.

     5. L'articolo 10, commi 2 e 6, nonché gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 47 si applicano anche agli accompagnatori di territorio.

 

     Art. 17. Collegio provinciale delle guide alpine.

     1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

     2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi provinciali, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida, residenti nella provincia di Trento, che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

     3. Sono organi del collegio:

     a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

     b) il consiglio direttivo;

     c) il presidente.

     4. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il consiglio direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa.

 

     Art. 18. Consiglio direttivo.

     1. Il consiglio direttivo del collegio provinciale delle guide alpine formato da undici componenti, eletti da tutti i membri del collegio fra gli appartenenti allo stesso e scelti in numero non inferiore a nove fra le guide alpine-maestri di alpinismo.

     2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente del consiglio direttivo uscente. Ogni membro del collegio vota per non più di tre componenti da eleggere. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in casi di parità di voti si procede a ballottaggio, fermo in ogni caso quanto disposto dal comma 1.

     3. Il consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno sei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     4.  Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

     5. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

 

     Art. 19. Presidente del collegio provinciale delle guide alpine. [33]

     1. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente del collegio scegliendolo fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti da almeno cinque anni all'albo provinciale delle guide alpine. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta e, nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i due componenti più votati nel primo scrutinio.

 

     Art. 20. Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine.

     1. Spetta all'assemblea del collegio provinciale delle guide alpine:

     a) eleggere il consiglio direttivo e il presidente del collegio provinciale delle guide alpine [34];

     b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio predisposto dal consiglio direttivo;

     c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

     2. Spetta al consiglio direttivo del collegio provinciale:

     a) nominare il presidente;

     b) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;

     c) vigilare sull'osservanza delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;

     d) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri Paesi;

     e) dare parere, ove richiesto, alla Provincia e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide alpine;

     f) collaborare con le competenti autorità provinciali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

     g) collaborare con le competenti autorità provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d'esame, nonché dello svolgimento dei corsi stessi;

     h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

     i) stabilire la misura del contributo da corrispondersi annualmente da parte degli iscritti;

     l) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge.

 

CAPO II

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

 

     Art. 21. Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.

     1. Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci-alpinismo per iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine che intendano associarsi per il coordinamento tecnico-funzionale dell'attività di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

     2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.

     3. [Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo della provincia di Trento e l'attività di insegnamento deve essere svolta da guide alpine- maestri di alpinismo o da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo iscritti all'albo della provincia di Trento o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 7] [35].

     4. [La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al servizio competente in materia di turismo corredata di:

     a) elenco dei componenti la scuola;

     b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore tecnico;

     c) atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola;

     d) indicazione della sede della scuola nonché degli eventuali recapiti;

     e) riproduzione dell'insegna e degli eventuali emblemi o distintivi della scuola;

     f) polizza d'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;

     g) documento che attesti l'assunzione, da parte della scuola, dell'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni di soccorso straordinarie e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nel territorio provinciale] [36].

     5. [La denominazione della scuola deve essere tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona] [37].

     6. [L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dai commi 3, 4 e 5] [38].

 

     Art. 22. Scuole di istruttori del Club alpino italiano (CAI).

     1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, il Club alpino italiano conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

 

CAPO III

Modifica a disposizioni provinciali in materia di soccorso alpino

 

     Art. 23. Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 «Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi del corpo di soccorso alpino della provincia». [39]

 

TITOLO II

Maestri di sci

 

CAPO I

Ordinamento della professione

 

     Art. 24. Oggetto della professione di maestro di sci.

     1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza, ramponi.

 

     Art. 25. Albo professionale dei maestri di sci.

     1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'apposito albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci di cui all'articolo 39.

     2. Il collegio provinciale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

 

     Art. 26. Requisiti per l'iscrizione all'albo. [40]

     [1. Per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci della provincia di Trento occorre il possesso dei seguenti requisiti:

     a) abilitazione prevista dall'articolo 29 o licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15;

     b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

     c) maggiore età;

     d) idoneità psico-fisica all'insegnamento dello sci attestata da certificato medico [41];

     e) diploma di scuola dell'obbligo;

     f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

     2. Qualora l'abilitazione di cui alla lettera a) del comma 1 sia stata conseguita prima del quadriennio antecedente alla domanda di iscrizione all'albo ovvero sia cessata prima di tale periodo  la validità della licenza prevista nel medesimo comma, è richiesta altresì, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, la presentazione di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento professionale svolto nel quadriennio stesso.

     3. L' iscrizione all'albo ha efficacia per quattro anni ed è rinnovata previo nuovo accertamento dell'idoneità psico-fisica ai sensi della lettera d) del comma 1 e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale.

     4. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento coloro che nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione all'albo abbiano rivestito per almeno un anno la qualifica di istruttore ai sensi dell'articolo 37 o di membro  della sottocommissione tecnica di cui all'articolo 35, secondo la rispettiva disciplina.

     5. Il collegio provinciale dei maestri di sci dispone la cancellazione dall'albo in caso di perdita sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per o di trasferimento dell'iscritto nell'albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano.]

 

     Art. 27. Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati.

     1. L'esercizio stabile della professione nel territorio provinciale da parte dei maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano o provenienti da altri Stati è subordinato all'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento [42].

     2. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora o recapito fisso, ai fini dell'esercizio della professione, nel territorio provinciale. Si considera, altresì, esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione. [43]

     3. Il trasferimento nell'albo provinciale di maestri di sci già iscritti in un albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano è subordinato all'accertamento che idoneità tecnica sia stata conseguita secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla presente legge. L'iscrizione all'albo della provincia di Trento ha efficacia fino alla data di scadenza dell'iscrizione all'albo della regione o provincia autonoma di provenienza.

     4. L'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento da parte di maestri di sci in possesso di titoli professionali rilasciati da altri Stati è subordinata al riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 319 del 1994 [44].

     5. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale è consentito secondo la normativa dello Stato di provenienza o della regione o provincia autonoma in cui ha sede l'albo di provenienza ed è subordinato, nei limiti di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:

     a) iscrizione all'albo della regione o della provincia autonoma di provenienza per i maestri di sci provenienti da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano;

     b) possesso del titolo abilitativo conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992 - firmato a Oporto il 2 maggio 1992, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 28 luglio 1993, n. 300 -, per i maestri di sci provenienti da tali Stati;

     c) possesso del titolo abilitativo conseguito in uno Stato diverso da quelli indicati dalla lettera b), per i maestri di sci stranieri provenienti con i propri clienti da tali Stati; per i maestri di sci provenienti da Stati che non rilasciano alcun titolo abilitativo è necessaria l'attestazione di una corrispondente formazione professionale che faccia espresso riferimento all'attività di maestro di sci [45].

     5 bis. Nei casi previsti dal comma 5 il maestro di sci comunica preventivamente al collegio provinciale dei maestri di sci il periodo di attività e le località sciistiche nelle quali intende esercitare temporaneamente la professione; alla comunicazione provvedono le agenzie di viaggio, le scuole di sci e le organizzazioni non riconosciute di maestri di sci, qualora il maestro di sci presti la propria attività professionale nel loro ambito o al loro servizio [46].

     5 ter. Per i maestri di sci che esercitano per la prima volta la professione nel territorio provinciale, la comunicazione di cui al comma 5 bis va presentata, unitamente alla documentazione atta a comprovare il possesso del titolo abilitativo o la formazione professionale, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio del periodo di attività [47].

 

     Art. 28. Obblighi del maestro di sci. [48]

     [1. E' fatto obbligo ai maestri di sci che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento di recare con se, durante lo svolgimento dell'attività professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitativo richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorità competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 51.]

 

     Art. 29. Abilitazione all’esercizio della professione.

     1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-pratici, didattici, culturali e il superamento dei relativi esami.

     Il diploma di abilitazione rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale.

 

     Art. 30. Categorie.

     1. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:

     a) le discipline alpine;

     b) le discipline del fondo;

     c) le discipline dello "snowboard" [49].

     2. Il maestro di sci deve limitare la propria attività in corrispondenza con l'abilitazione posseduta.

 

     Art. 31. Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi. [50]

     [1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione è subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti le sottocommissioni tecniche di cui all'articolo 35, secondo la rispettiva competenza. Alla prova attitudinale sono ammessi coloro che siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica all'insegnamento dello sci e dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e) ed f) dell'articolo 26.

     2. Gli atleti che nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione ai corsi abbiano partecipato ufficialmente, secondo le attestazioni della FISI, alle squadre nazionali per le discipline alpine, per il fondo o per lo "snowboard" sono esonerati dalle corrispondenti prove attitudinali [51].

     3. Sono inoltre esonerati dalla prova attitudinale per il fondo gli atleti che, secondo le attestazioni della FISI, abbiano fatto parte ufficialmente nei cinque anni antecedenti la domanda di ammissione al corso delle squadre nazionali di biathlon o di combinata nordica.

     4. Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione entro il termine fissato dalla Giunta provinciale e decorrente dalla data in cui stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami è subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato riammesso ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami [52].

     5. La Giunta provinciale indice le prove, determina le modalità per l'ammissione dei candidati e per lo svolgimento delle prove stesse e fissa le quote d'iscrizione da introitare nel bilancio della Provincia.]

 

     Art. 32. Corsi di abilitazione. [53]

     [1. I corsi tecnico-pratici, didattici e culturali hanno durata complessiva non inferiore a novanta giorni o a quattrocentocinquanta ore, di cui almeno la metà è riservata al corso tecnico - pratico.

     2. Gli insegnamenti e i programmi di massima dei corsi sono deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, in armonia con l'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FISI [54].]

 

     Art. 33. Esami di abilitazione. [55]

     [1. Gli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci consistono nelle seguenti prove:

     a) tecnico - pratica;

     b) didattica;

     c) culturale [56].

     2. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione esaminatrice di cui all'articolo 34, delibera:

     a) le modalità di svolgimento, il contenuto e l'ordine di effettuazione delle prove tecnico-pratica, didattica e culturale;

     b) i criteri di valutazione delle singole prove.

     2 bis. Chi, essendo già in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 30, comma 1, intenda ottenere un'ulteriore abilitazione, è esonerato dalla prova culturale limitatamente alle materie per le quali ha già sostenuto l'esame per l'ottenimento dell'abilitazione posseduta [57].]

 

     Art. 34. Commissione esaminatrice. [58]

     [1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

     a) un dipendente provinciale assegnato al servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente [59];

     b) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

     c) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nel fondo, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

     c bis) quattro istruttori nazionali di "snowboard" della FISI, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci [60];

     d) tre maestri di sci delle discipline alpine, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

     e) tre maestri di sci di fondo, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;

     e bis) tre maestri di sci di "snowboard", designati dal collegio provinciale dei maestri di sci [61];

     f) sei esperti in attività culturali connesse all'attività del maestro di sci;

     g) un medico.

     2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato con le stesse modalità un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

     3. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta, non siano stati designati i componenti di cui al comma 1, lettere b), c), c bis), d), e) ed e bis), la Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni stesse [62].

     4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

     5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

     6. La commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti [63].

     7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

     8. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione di cui al comma 1, delle sottocommissioni di cui all'articolo 35 e delle commissioni di cui all'articolo 36, comma 3, nonché per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi - da corrispondere semestralmente - non può superare gli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia [64].

     8 bis. Gli esami di abilitazione possono essere espletati contemporaneamente o separatamente per le tre categorie della professione di maestro di sci. Nel caso di esame separato la commissione è composta dai membri di cui al comma 1, lettere a), f) e g), e dai membri relativi alla categoria per la quale è espletato l'esame [65].]

 

     Art. 35. Sottocommissioni tecniche. [66]

     [1. Per l'espletamento della prova tecnico - pratica e di quella didattica la commissione è articolata in tre sottocommissioni tecniche distinte per categorie [67].

     2. La sottocommissione tecnica per le discipline alpine composta:

     a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34, in qualità di presidente;

     b) dai quattro istruttori previsti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34;

     c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 34.

     3. La sottocommissione tecnica per il fondo è composta:

     a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34, in qualità di presidente;

     b) dai quattro istruttori previsti alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34;

     c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 34.

     3 bis. La sottocommissione tecnica per lo "snowboard" è composta:

     a) dal membro previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), in qualità di presidente;

     b) dai quattro istruttori previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera c bis);

     c) dai tre maestri previsti dall'articolo 34, comma 1, lettera e bis) [68].

     4. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

     5. Le sottocommissioni deliberano validamente con la presenza di almeno cinque componenti.]

 

     Art. 36. Specializzazioni. [69]

     [1. La Giunta provinciale istituisce corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione per:

     a) direttore tecnico di scuola di sci;

     b) insegnamento dello sci ai bambini;

     c) insegnamento dello sci in lingua straniera;

     d) insegnamento dello sci ad handicappati ed impediti;

     e) [70].

     2. La Giunta provinciale può istituire corsi ed esami per il conseguimento di altri diplomi di specializzazione in aggiunta a quelli previsti dal comma 1. La Giunta provinciale determina altresì le lingue straniere alle quali può riferirsi il diploma di cui alla lettera c) del comma 1.

     3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione sono espletati da apposite commissioni nominate di volta in volta dalla Giunta provinciale. Esse sono composte dal dirigente del servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente, e da quattro a sei membri esperti nella materia di specializzazione. Per ognuno dei componenti è nominato un supplente. Funge da segretario un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

     3 bis. In aggiunta alle specializzazioni previste dal comma 1 si considera specializzazione la qualifica di allenatore delle discipline alpine, del fondo o dello "snowboard", documentata con certificato rilasciato dalla FISI [71].

     4. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione prevista dall'articolo 34, determina il contenuto e i criteri di valutazione delle prove per il conseguimento dei diplomi di specializzazione che vengono rilasciati dal Presidente della Giunta provinciale.

     5. Sono ammessi ai corsi e agli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione i maestri di sci iscritti all'albo della provincia di Trento.

     6. La Giunta provinciale può organizzare corsi di aggiornamento per ciascuna delle specializzazioni previste dal presente articolo.

     7. L'albo professionale dei maestri di sci reca menzione dei diplomi di specializzazione conseguiti.]

 

     Art. 37. Istruttori.

     1. Gli istruttori nazionali della FISI sono riconosciuti quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato. Il riconoscimento comporta l'equiparazione, agli effetti della presente legge, al possesso di una specializzazione.

     2. I rapporti della Provincia con la FISI per disciplinare i tempi e le modalità d'impiego degli istruttori, nonché la scelta e la remunerazione dei medesimi, sono regolati da apposita convenzione.

 

     Art. 38. Organizzazione dei corsi e degli esami.

     1. [La Giunta provinciale organizza almeno ogni anno per ciascuna delle tre categorie di cui all'articolo 30 una prova attitudinale ed un ciclo di corsi ed esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché un corso di aggiornamento al quale sono ammessi coloro che sono iscritti all'albo dei maestri di sci della provincia di Trento ovvero hanno conseguito l'abilitazione prevista dall'articolo 29 o la licenza di cui all'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15. Al corso di aggiornamento sono altresì ammessi i maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato nella regione o provincia autonoma di provenienza] [72].

     2. [La Giunta provinciale può deliberare di non dare attuazione ai corsi, eccettuati quelli di cui all'articolo 26, ai quali risultino iscritti meno di dieci candidati] [73].

     3. [Il collegio provinciale dei maestri di sci può formulare proposte e pareri alla Giunta provinciale circa l'istituzione dei corsi suddetti] [74].

     4. La Provincia, in relazione alle disponibilità di bilancio, può assumere a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione dei corsi e degli esami previsti da questa legge. Sono in ogni caso poste a carico della Provincia le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti. Non possono essere poste a carico della Provincia le spese concernenti il vitto e l'alloggio dei partecipanti e quelle di trasferimento nelle località sede dei corsi e degli esami. La Giunta provinciale determina le quote di iscrizione ai corsi di abilitazione per i candidati residenti e non residenti in provincia di Trento [75].

     5. La Giunta provinciale può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli maestri di sci residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi per la formazione e l'aggiornamento, anche se svolti all'estero, degli istruttori nazionali di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

     6. Per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5 la Giunta provinciale può autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     7. [La Giunta provinciale nomina la direzione dei corsi e, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci, stabilisce:

     a) le modalità di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonché le modalità di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di decadenza che possono essere adottati dalla direzione dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi;

     b) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo] [76].

     8. [Gli attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento sono rilasciati dalla direzione dei corsi] [77].

     9. La Giunta provinciale può affidare al collegio provinciale dei maestri di sci l'attuazione dei corsi per il conseguimento

dell'abilitazione all'esercizio della professione, dei corsi di specializzazione, nonché dei corsi di aggiornamento. A tal fine vengono stipulate apposite convenzioni nelle quali sono, tra l'altro, previste:

     a) le modalità per la scelta delle località in cui saranno effettuati i corsi e gli esami;

     b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione;

     c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi.

     10. Per favorire l'acquisizione di competenze professionali specifiche la Provincia istituisce e organizza corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione individuati nel regolamento di esecuzione di questa legge [78].

 

     Art. 39. Collegio provinciale dei maestri di sci.

     1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della provincia, nonché i maestri di sci residenti nella provincia che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

     2. Sono organi del collegio:

     a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

     b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

     c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

     3. Spetta all'assemblea del collegio:

     a) eleggere il consiglio direttivo;

     b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio;

     c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81;

     d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta del consiglio direttivo;

     e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

     4. Spetta al consiglio direttivo:

     a) determinare la misura del contributo annuale a carico degli iscritti e le modalità della sua riscossione;

     b) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale;

     c) vigilare sull'esercizio della professione e applicare le sanzioni disciplinari;

     d) collaborare con le competenti autorità provinciali;

     e) svolgere ogni altra funzione attribuita al collegio dalla presente legge.

     5. I regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 sono approvati dalla Giunta provinciale.

 

CAPO II

Scuole di sci

 

     Art. 40. Riconoscimento delle scuole di sci. [79]

     1. La Provincia riconosce come scuole di sci le organizzazioni alle quali facciano capo più maestri di sci allo scopo di esercitare in modo coordinato la loro attività e che presentino i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione di questa legge. Le denominazioni "scuola di sci" e "scuola di snowboard" possono essere usate unicamente dalle organizzazioni riconosciute [80].

     2. [La Giunta provinciale può riconoscere una scuola di sci anche qualora i suoi componenti non raggiungano il numero minimo stabilito dalla lettera a) del comma 1, purché sussistano tutti gli altri requisiti e non vi siano nella stessa località altre scuole riconosciute] [81].

     3. [Il provvedimento di riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare uno o pi requisiti previsti dal comma 1] [82].

     4. [La denominazione «scuola di sci» può essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute] [83].

     5. Le scuole di sci sono soggette alla vigilanza della Giunta provinciale.

 

TITOLO III

Norme comuni in materia di guide alpine e maestri di sci e modifiche alla

L.P. 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie

in servizio pubblico e delle piste da sci»

 

CAPO I

Disposizioni in materia di pareri, assicurazioni, tariffe e vigilanza sui collegi

 

          Art. 40 bis. Regolamento di esecuzione. [84]

     1. Il regolamento di esecuzione di questa legge stabilisce:

     a) i requisiti per l'ammissione ai corsi di abilitazione, nonché il contenuto e le modalità di svolgimento della prova attitudinale di ammissione;

     b) il contenuto e le modalità di svolgimento dei corsi previsti da questa legge, nonché i criteri di valutazione delle prove d'esame;

     c) i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi e i casi di esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento;

     d) le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale o all'elenco speciale, per il rinnovo dell'iscrizione e per il trasferimento o l'aggregazione temporanea all'albo professionale o all'elenco speciale tenuti da un'altra regione o provincia autonoma, nonché i casi di cancellazione dall'albo o dall'elenco;

     e) le modalità di nomina, il funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici e delle sottocommissioni tecniche;

     f) le condizioni per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per l'apertura di scuole di alpinismo e di scialpinismo nonché per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento delle scuole di sci;

     g) i doveri a carico delle guide alpine, degli accompagnatori di territorio e dei maestri di sci nello svolgimento della professione;

     h) la quota di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ed esami previsti da questa legge.

     2. Il regolamento di esecuzione, sottoposto al preventivo parere della commissione consiliare competente, può specificare le attività di cui agli articoli 2, comma 1, 16 bis e 24 e individuare ulteriori attività riconducibili alle relative professioni.

 

     Art. 41. Pareri dei collegi.

     1. In tutti i casi in cui è richiesto il parere del collegio provinciale delle guide alpine o del collegio provinciale dei maestri di sci, questo deve essere fornito dal consiglio direttivo entro due mesi dalla richiesta. Scaduto tale termine la Giunta provinciale provvede prescindendo dal parere stesso.

 

     Art. 42. Assicurazioni.

     1. I componenti e il segretario delle commissioni e delle sottocommissioni di cui alla presente legge, i dipendenti provinciali incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 44, nonché i soggetti preposti all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami sono assicurati, a carico della Provincia, per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

     2. Sono altresì assicurati per i rischi di responsabilità civile e per gli infortuni gli istruttori e gli allievi in occasione della prova attitudinale dei corsi e degli esami.

     3. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci, autorizza la stipulazione delle relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

 

          Art. 43. Tariffe professionali.

     1. Le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, nonché dei maestri di sci, sono deliberate dai rispettivi collegi e comunicate alla Giunta provinciale [85].

     2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci sono tenute a comunicare al servizio competente in materia di turismo le tariffe che intendono praticare nei limiti di quelle previste dal comma 1.

 

     Art. 44. Vigilanza sui collegi.

     1. La Giunta provinciale esercita la vigilanza sull'attività e sul regolare funzionamento del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci. A tal fine essa può disporre ispezioni sull'attività e sui documenti dei collegi.

     2. In caso di ritardo o di omissione di atti obbligatori per legge da parte dei consigli direttivi dei collegi la Giunta provinciale provvede, previa diffida ad adempiere, alla nomina di usi apposito commissario.

 

     Art. 45. Scioglimento del consiglio direttivo.

     1. I consigli direttivi dei collegi possono essere sciolti dalla Giunta provinciale se. richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, persistono nel violarli ovvero in caso di prolungata inattività e di impossibilità di funzionare.

     2. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario che esercita le funzioni del consiglio direttivo. Il commissario, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento. dispone la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

     3. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato, di non meno di due e non pi di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

 

CAPO II

Sanzioni e vigilanza

 

     Art. 46. Sanzioni disciplinari.

     1. I provvedimenti disciplinari sono adottati previa contestazione degli addebiti in modo da garantire il rispetto dei principi generali del contraddittorio e della difesa.

 

     Art. 47. Sanzioni amministrative. [86].

     1. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da 600 a 1.800 euro; alla medesima sanzione è soggetta l'agenzia di viaggio, la scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, la scuola di sci o l'organizzazione non riconosciuta dei maestri di sci qualora si avvalga di soggetti privi delle abilitazioni previste dalla presente legge.

     2. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, di maestro di sci e di accompagnatore sul territorio sul territorio provinciale in mancanza di iscrizione agli albi professionali di cui agli articoli 4 e 25 o all'elenco speciale di cui all'articolo 16 bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro.

     3. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che pratichi attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

     4. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 27, commi 5 bis e 5 ter, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro.

     5. L'uso della denominazione "scuola di sci" o "scuola di snowboard" da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.200 euro a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.

     6. Per la violazione delle ulteriori norme di questa legge e del suo regolamento di esecuzione non punita ai sensi del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro.

     7. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva specifica nel medesimo quinquennio. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.

 

     Art. 48. Scuole abusive e organizzazioni non riconosciute. [87]

     [1. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

     2. L'uso della denominazione «scuola di sci» da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.]

 

     Art. 49. Mancato rispetto delle tariffe.

     1. Il mancato rispetto delle tariffe di cui all' articolo 43 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000 nonché, in caso di reiterata infrazione da parte di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, la revoca dell'autorizzazione e, per le scuole di sci, la revoca del riconoscimento.

 

     Art. 50. Accertamento - ingiunzione - opposizione.

     1. Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. L'emissione dell'ordinanza - ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di turismo.

     3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 51. Servizio di vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge, fatte salve le competenze dei collegi, è esercitata da dipendenti del servizio competente in materia di turismo, espressamente designati con apposita deliberazione; ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso alle piste di sci e libera circolazione sugli impianti di trasporto a fune.

     2. Il servizio competente in materia di turismo può disporre ispezioni e accertamenti nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e nelle scuole di sci, avvalendosi del personale di cui al comma 1, e richiedendo in visione, se necessario, atti e documenti delle scuole stesse.

     3. La Giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

 

CAPO III

Interventi finanziari

 

     Art. 52. Sovvenzioni a scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.

     1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere sovvenzioni alle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, operanti nella provincia di Trento, per le seguenti iniziative:

     a) promozione della conoscenza dell'ambiente montano;

     b) diffusione dell'alpinismo tra i giovani;

     c) valorizzazione del ruolo della guida alpina nella pratica dell'alpinismo;

     d) miglioramento della qualificazione professionale delle guide alpine;

     e) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.

 

     Art. 53. Interventi a favore del collegio provinciale delle guide alpine.

     1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale delle guide alpine sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 52.

 

     Art. 54. Sovvenzioni a scuole di sci.

     1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale può concedere sovvenzioni alle scuole di sci riconosciute operanti nella provincia di Trento per le seguenti iniziative:

     a) promozione della pratica dello sci tra i giovani;

     b) valorizzazione del ruolo del maestro di sci nelle stazioni turistiche;

     c) miglioramento della qualifica professionale dei maestri di sci;

     d) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di sci.

 

     Art. 55. Interventi a favore del collegio provinciale dei maestri di sci.

     1. La Giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale dei maestri di sci sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 54.

 

     Art. 56. Concessione degli interventi finanziari.

     1. Per le finalità di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 la Giunta provinciale adotta, in conformità all'articolo 6 del provvedimento legislativo concernente «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia», la deliberazione relativa alle modalità di attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 52, 53, 54 e 55, nonché alla documentazione che deve essere presentata ai fini del conseguimento delle agevolazioni e della liquidazione delle stesse.

     2. Con la deliberazione di concessione dei benefici previsti dagli articoli 52, 53, 54 e 55 vengono fissati i termini per l'ultimazione delle iniziative. L'erogazione delle sovvenzioni è subordinata all'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa.

 

     Art. 57. Sovvenzioni per coperture assicurative.

     1. Al fine di agevolare la professione di guida alpina nella provincia di Trento e, in particolare, per tutelare adeguatamente le guide alpine- maestri di alpinismo e gli aspiranti guida anche nelle operazioni di soccorso di cui al comma 2 dell'articolo 5, la Giunta provinciale autorizzata a concedere al collegio provinciale delle guide alpine contributi in misura non superiore all'80 per cento dell'onere complessivo per il pagamento dei premi delle assicurazioni a favore delle guide alpine- maestri di alpinismo e degli aspiranti guida residenti in provincia di Trento per la copertura:

     a) dei rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, per infortunio nell'esercizio della professione;

     b) dei rischi di responsabilità civile nell'esercizio della professione.

     2. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipulazione con il collegio provinciale delle guide alpine di apposita convenzione.

 

     Art. 58. Indennità per attività di soccorso.

     1. Alle guide alpine impegnate in operazioni di soccorso alpino viene corrisposta, da parte del collegio provinciale delle guide alpine, un'indennità giornaliera di importo non superiore a quello della tariffa professionale di cui all'articolo 43. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162 «Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso».

     2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina annualmente l'ammontare della somma da assegnare al collegio provinciale delle guide alpine ai fini di cui al comma 1. L'erogazione della somma è disposta in via anticipata in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle spese. Le anticipazioni successive al primo versamento sono erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti fino al 90 per cento della somma assegnata; il saldo è erogato su presentazione, da effettuarsi entro il 30 giugno, del rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, corredate dalla documentazione non trasmessa in precedenza.

     3. La Giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accertamento dell'avvenuto impiego delle guide alpine in operazioni di soccorso, la misura delle indennità nonché le modalità per la liquidazione delle stesse.

 

CAPO IV

Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente

«Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»

 

     Artt. 59. - 63.

     (Omissis).

 

CAPO V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 64. Prima formazione dell'albo professionale.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina un commissario, il quale, entro i successivi sei mesi:

     a) cura la prima formazione degli albi previsti dalla presente legge;

     b) determina, in via provvisoria, l'importo e le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto ai collegi;

     c) adotta ogni altro provvedimento per l'avvio dell'attività dei collegi.

     2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 la Giunta provinciale può mettere a disposizione del commissario strutture, mezzi, materiali e personale della Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale viene altresì determinato l'importo forfettario da corrispondere al commissario a titolo di compenso e di rimborso spese.

 

     Art. 65. Costituzione dei collegi.

     1. La prima assemblea del collegio provinciale delle guide alpine e la prima assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci sono convocate, entro sessanta giorni dalla formazione dei rispettivi albi, dal commissario di cui all'articolo 64, mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Hanno diritto a partecipare alla prima assemblea coloro che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali alla data di convocazione dell'assemblea stessa. L'assemblea è presieduta dal commissario e provvede all'elezione del consiglio direttivo.

     2. Il commissario cessa dalle funzioni a seguito dell'insediamento del consiglio direttivo.

     3. Il primo consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci è formato da nove componenti e dura in carica fino al 30 giugno 1994.

 

     Art. 66. Istruttori tecnici.

     1. Fino a quando non sia costituito il collegio nazionale delle guide alpine, le funzioni di istruttore tecnico di cui all'articolo 16 vengono svolte da istruttori scelti con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 92.

 

     Art. 67. Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e scuole di sci.

     1. Non perdono efficacia i provvedimenti di autorizzazione rilasciati, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, alle scuole di alpinismo. Tali scuole saranno denominate scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 sono riconosciute di diritto come scuole di sci.

     3. Le scuole di sci che non risultino in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40 sono tenute ad adeguarsi agli stessi entro il 30 giugno 1996 pena la revoca del riconoscimento [88].

 

     Art. 68. Delega di funzioni.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale può delegare l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla presente legge all'assessore competente in materia di turismo.

 

     Art. 69. Pubblicità delle deliberazioni della Giunta  provinciale.

     1. Le deliberazioni della Giunta provinciale assunte ai sensi della presente legge sono rese note mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 70. Abrogazione.

     1. Sono abrogate la legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, la legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 e la legge provinciale 4 agosto 1986, n. 22. L'articolo 23 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22 continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993.

     2. Le disposizioni delle leggi provinciali di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi transitoriamente per lo svolgimento attività delle guide alpine e dei maestri di sci fino all'insediamento del consiglio direttivo dei rispettivi collegi, nonché per l'espletamento dei corsi e degli esami già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge; continuano ad applicarsi inoltre per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     3. A decorrere dal 1 gennaio 1994 è abrogato l'articolo 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2.

 

     Art. 71. Autorizzazioni di spesa.

     1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 10, 11, 13, 42, 51, 52, 53, 57, 58 e 64 si provvede, relativamente alla materia delle guide alpine e limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22,intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo articolo 23 (capitolo 48135).

     2. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 51, 54, 55 e 64 si provvede, relativamente alla materia dei maestri di sci e limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo articolo 72 (capitolo 48130).

     3. Per i fini di cui agli articoli della presente legge richiamati ai commi 1 e 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, saranno disposti annualmente appositi stanziamenti con legge di bilancio, rispettivamente per la materia delle guide alpine e per quella dei maestri di sci, in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 72. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 si fa fronte con la cessazione delle autorizzazioni degli stanziamenti a seguito delle abrogazioni disposte dal comma 1, secondo periodo, e dal comma 3 dell'articolo 70.

     2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo complessivo di lira 1.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 60, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 73. Variazioni di bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993 di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono a portate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 72, comma 2, sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al medesimo comma 2 dell'articolo 72.


[1] Titolo così sostituito dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così modificato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[3] Rubrica così modificata dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[4] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[5] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[6] Comma abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3. Relativamente alla disposizione abrogativa, vedi annotazione all'art. 7 della citata L.P. 3/1996.

[7] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[8] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[9] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[10] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[11] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[12] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[13] Comma così modificato dall’art. 47 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[14] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[15] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[16] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[17] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[18] Comma così sostituito dall’art. 52 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[19] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[20] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[21] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[22] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[23] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[24] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[25] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[26] Comma abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3. Relativamente alla disposizione abrogativa, vedi annotazione all'art. 7 della citata L.P. 3/1996.

[27] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[28] Comma già sostituito dall'art. 31 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 47 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[29] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[30] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[31] Articolo così sostituito dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[32] Articolo inserito dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[33] Articolo così sostituito dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[34] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[35] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[36] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[37] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[38] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[39] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

[40] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[41] Lettera così sostituita dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[42] Comma così modificato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[43] Comma già modificato dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata, e così ulteriormente modificato dall’art. 52 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[44] Comma già sostituito dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[45] Comma già sostituito dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[46] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[47] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[48] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[49] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[50] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[51] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[52] Comma così modificato dall’art. 47 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[53] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[54] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[55] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[56] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[57] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[58] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[59] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[60] Lettera inserita dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[61] Lettera inserita dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[62] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[63] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[64] Comma già sostituito dall'art. 31 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 47 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[65] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[66] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[67] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[68] Comma inserito dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[69] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[70] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[71] Comma inserito dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[72] Comma così modificato dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[73] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[74] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[75] Comma sostituito dall'art. 25 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e così modificato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[76] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[77] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[78] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[79] Vedi l'art. 59 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 per l'interpretazione autentica del presente articolo.

[80] Comma modificato dall'art. 59 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e così sostituito dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[81] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[82] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[83] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[84] Articolo inserito dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[85] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[86] Articolo modificato dall'art. 23 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e così sostituito dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata.

[87] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[88] Comma così sostituito dall'art. 59 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.