§ 6.1.15 - Legge Provinciale 19 agosto 1985, n. 13.
Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:19/08/1985
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.  Indennità per l'abbandono della produzione lattiera.
Art. 4.  Sottoscrizione di azioni della Tecnofin trentina s.p.a.
Art. 5.  Ulteriore anticipazione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento- Malé.
Art. 6.  Modalità di presentazione delle domande di agevolazione per interventi nel settore commerciale.
Art. 7.  Proroga del termine per la presentazione delle domande di agevolazioni per il recupero degli insediamenti storici.
Art. 8.      (Omissis)


§ 6.1.15 - Legge Provinciale 19 agosto 1985, n. 13.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987.

(B.U. 20 agosto 1985, n. 37 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali ed i limiti di impegno per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987 da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provinciali indicate nella tabella a, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1985 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. Indennità per l'abbandono della produzione lattiera.

     1. In applicazione dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del regolamento CEE n. 857/84 del 31 marzo 1984, è autorizzata la concessione di una indennità a favore dei produttori agricoli, singoli ed associati, di cui all'articolo 12, lettera c), del medesimo regolamento, che si impegnino ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera.

     2. La concessione dell'indennità è disposta dalla Giunta provinciale secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste dell'8 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 807.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

 

     Art. 4. Sottoscrizione di azioni della Tecnofin trentina s.p.a.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della Tecnofin trentina s.p.a. di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di lire 5.000.000.000.

     2. Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

 

     Art. 5. Ulteriore anticipazione alla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento- Malé.

     1. Per i fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, la Provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre a favore della s.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malé un'ulteriore anticipazione per un importo massimo di lire 3.000.000.000, fino al 31 dicembre 1986. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio 1985.

 

     Art. 6. Modalità di presentazione delle domande di agevolazione per interventi nel settore commerciale. [1]

 

     Art. 7. Proroga del termine per la presentazione delle domande di agevolazioni per il recupero degli insediamenti storici.

     1. Per l'anno 1985 il termine per la presentazione delle domande a valere per l'anno 1986, stabilito dal secondo comma dell'art. 15 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1985.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

 

     TABELLA A.

     (Omissis).

 

 

     TABELLA B.

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[2] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.