§ 6.1.27 - Legge Provinciale 24 agosto 1990, n. 24.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:24/08/1990
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con legge provinciali.
Art. 3.  Oneri per il rinnovo del contratto del personale provinciale per il triennio 1988-1990.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 7.  Disposizioni in materia di trasporti a fune.
Art. 8.  Disposizioni transitorie in materia di emissioni in atmosfera.
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 6.1.27 - Legge Provinciale 24 agosto 1990, n. 24.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 29 agosto 1990, n. 40 - straord.).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1.Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - ed i limiti di impegno, per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1990, 1991, 1992, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con legge provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provincia indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1990 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. Oneri per il rinnovo del contratto del personale provinciale per il triennio 1988-1990.

     1. L'onere a carico del bilancio provinciale derivante dalla conclusione dell'accordo provinciale unitario per il rinnovo contrattuale per il triennio 1988-1990, autorizzato con l'articolo 6 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, ricomprendendo pure il costo derivante dall'applicazione del contratto al personale della scuola inquadrato nei ruoli provinciali a decorrere dall'I luglio 1990, ai sensi della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 è rideterminato, per i fini di cui alla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 in lire 15.000.000.000 per l'esercizio 1990 e in lire 25.850.000.000 per ciascuno degli esercizi 1991 e 1992.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. (Omissis) [3].

     2. (Omissis) [4].

     3. Una quota del fondo perequativo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, è ripartita fra i comuni, per far fronte ai maggiori oneri relativi al contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1988-1990, secondo quanto stabilito dall'articolo 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, intendendosi sostituito il riferimento al contratto di lavoro 1985-1987, con il contratto di lavoro 1988/1990.

     4. Per i fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990.

     5. Per i fini di cui all'articolo 10 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990. Il riparto della suddetta spesa è effettuato in rapporto e nei limiti degli oneri effettivamente a carico dei comuni per il servizio dei mutui entrati in ammortamento a decorrere dall'esercizio 1990, da valutarsi al netto dei concorsi e contributi dello Stato, della Provincia o di altri enti. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1990 al 1999.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di trasporti a fune.

     1. Al fine di attenuare gli effetti economici negativi causati dalla grave carenza di innevamento verificatasi nelle ultime due stagioni invernali, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere al Consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento i contributi previsti dall'articolo 1 della legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20, da utilizzare in favore delle imprese destinatarie delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 i cui ricavi di gestione medi realizzati negli esercizi 1988/1989 e 1989/1990 abbiano subito una diminuzione non inferiore al 55% rispetto a quelli realizzati nell'esercizio 1987/1988.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono determinati con il provvedimento di cui al comma 3 nei limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35.

     3. La Giunta provinciale con proprio provvedimento stabilisce i requisiti e le condizioni per l'ammissibilità ai finanziamenti, i criteri per la determinazione della misura delle agevolazioni secondo quanto stabilito al comma precedente, la durata dei finanziamenti comunque non superiore a cinque anni oltre ad un periodo di preammortamento fino a sei mesi, le modalità e termini di rendicontazione, nonchè le modalità per l'assegnazione dei contributi al consorzio di cui al comma 1 e per l'erogazione degli stessi in relazione ai fabbisogni di cassa [5].

     4. Per i fini di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990 e di lire 800.000.000 annue a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1991 al 1995.

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie in materia di emissioni in atmosfera.

     1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 - 41/Legisl. e successive modifiche e integrazioni, prorogato al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente agli impianti produttivi esistenti alla medesima data, per i quali debbano essere realizzati interventi di installazione o adeguamento dei sistemi di captazione, aspirazione ed abbattimento per portate massime in emissione superiori a 1.000.000 Nm3/h.

     2. La Giunta provinciale provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del citato testo unico, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1983, nonché delle linee guida e dei valori minimi e massimi per le emissioni che saranno eventualmente stabiliti dallo Stato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno, successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     TABELLA A.

     (Omissis).

 

 

     TABELLA B.

     (Omissis).

 

 


[1] Modifica l'art. 18 della L.P. 20 gennaio 1987, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Modifica l'art. 11 della L.P. 6 maggio 1988, n. 18.

[3] Modifica l'art. 6 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[4] Modifica l'art. 7 della L.P. 3 luglio 1990, n. 20.

[5] Vedi Del.G.P. 14 settembre 1990, n. 11268 (B.U. 2 ottobre 1990, n. 45), modificata con deliberazione 9 novembre 1990, n. 14311 (B.U. 20 novembre 1990, n. 52).

[6] Reca disposizioni finanziarie.