§ 4.4.9 - L.P. 18 febbraio 1988, n. 6.
Interventi per il settore minerario nel Trentino.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:18/02/1988
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piano di ricerca mineraria.
Art. 3.  Ricerca mineraria di base.
Art. 3 bis.  Disciplina dei procedimenti per il rilascio di permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari.
Art. 3 ter.  Residui di miniera e di cava.
Art. 4.  Tutela delle acque minerali e termali prive di concessione.
Art. 4 bis.  Contributo per l'esercizio dell'attività di miniera.
Art. 5.  Progetti per opere infrastrutturali e di miglioramento dell'ambiente di lavoro nel settore delle cave.
Art. 6.  Agevolazioni per l'utilizzazione degli scarti delle cave di porfido.
Art. 7.  Progetti per la sistemazione di aree dissestate.
Art. 8.  Conferma di concessioni minerarie.
Art. 9. 
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Autorizzazione di spesa.


§ 4.4.9 - L.P. 18 febbraio 1988, n. 6.

Interventi per il settore minerario nel Trentino.

(B.U. 1 marzo 1988, n. 10).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge è rivolta a favorire, in armonia con la programmazione provinciale, con la pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente, nonché con la necessità di miglioramento delle condizioni dell'igiene del lavoro e di tutela delle imprese, la conoscenza delle risorse minerarie nel territorio provinciale, la loro valorizzazione ai fini economici e sociali nonché particolari interventi nel settore delle cave.

 

TITOLO I

Interventi nel settore minerario [1]

 

     Art. 2. Piano di ricerca mineraria.

     1. La Giunta provinciale predispone un piano che contiene gli indirizzi generali di intervento nel campo della ricerca mineraria di base finalizzati anche alla raccolta di dati utilizzati nella ricerca operativa.

     2. Il piano, sulla base delle conoscenze del settore, indica in particolare le zone da studiare, i minerali, le rocce e le acque minerali e termali oggetto di ricerca, nonché le modalità della ricerca stessa.

     3. Il piano, per quanto riguarda le acque minerali e termali, prevede gli studi e le opere necessari alla loro individuazione e tutela.

 

     Art. 3. Ricerca mineraria di base.

     1. La ricerca mineraria di base consiste nella raccolta di dati, documentazione e bibliografia geomineraria, nonché in indagini, analisi e studi sistematici di carattere geofisico, geochimico, idrologico e giacimentologico e nella relativa elaborazione cartografica.

     2. In attuazione del piano di cui all'articolo 2, la Giunta provinciale promuove le attività di cui al comma precedente utilizzando le strutture della Provincia ovvero affidando sulla base di apposite convenzioni incarichi, a professionisti, istituti, enti e società di ricerca.

     3. I proprietari, i possessori, nonché i conduttori dei fondi interessati dai lavori di ricerca di cui al presente articolo non possono opporsi allo svolgimento degli stessi. Nei loro confronti si applica l'articolo 29 ter della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di danni arrecati alla proprietà, il diritto al risarcimento è esteso ai possessori nonché ai conduttori dei fondi.

 

          Art. 3 bis. Disciplina dei procedimenti per il rilascio di permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari. [2]

     1. Con apposito regolamento sono definiti i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti di sostanze minerali di prima categoria, individuate ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) di competenza della Provincia, prevedendo in particolare:

     a) i presupposti, i requisiti e le procedure per il rilascio dei permessi e delle concessioni;

     b) la possibilità, per chiunque ne abbia interesse, di presentare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento definitivo, anche con l'ausilio d'idonee forme di pubblicità;

     c) la disciplina dei procedimenti per il rinnovo, la proroga, il trasferimento, la revoca, la decadenza e la rinuncia del permesso e della concessione, nonché per l'ampliamento o la riduzione dell'area interessata, e la disciplina degli altri eventuali procedimenti connessi al rilascio dei permessi e delle concessioni;

     d) l'indicazione del termine massimo entro il quale il procedimento deve concludersi e della struttura provinciale competente a provvedere;

     e) l'eventuale durata massima dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione.

     1 bis. A garanzia dell'esatto adempimento degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza, al rilascio della concessione di coltivazione di giacimenti minerari, il concessionario, qualora stabilito nel relativo provvedimento, versa una cauzione rapportata al costo degli interventi [3].

     1 ter. L'ammontare della cauzione, che può essere prestata sotto forma di fideiussione resa da banche, assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale, viene stabilito nel provvedimento concessorio [4].

 

          Art. 3 ter. Residui di miniera e di cava. [5]

     1. I materiali residui risultanti dall'attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali di prima categoria individuate ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché quelli risultanti dall'attività di sfruttamento delle cave, purché non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni) sono destinati al reimpiego per:

     a) usi industriali;

     b) produzione di inerti, di pietrisco, di sabbia e di ghiaia;

     c) realizzazione di rilevati, di argini, di bonifiche, di drenaggi, di sistemazioni ambientali e di opere analoghe.

     2. I residui derivanti dall'attività di sfruttamento delle cave che non siano destinati al reimpiego, purché non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, sono collocati nelle discariche realizzate all'interno delle apposite aree individuate dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.

     3. I residui risultanti da attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali di prima categoria che non siano destinati al reimpiego sono smaltiti nelle pertinenti discariche, disciplinate dalla normativa concernente la gestione dei rifiuti. In tal caso detti residui si configurano come rifiuti e sono disciplinati dalla normativa statale e provinciale concernente la gestione dei rifiuti.

     4. Il comma 3 si applica anche ai residui derivanti dall'attività di sfruttamento delle cave, qualora essi siano smaltiti in discariche diverse da quelle indicate dal comma 2.

 

     Art. 4. Tutela delle acque minerali e termali prive di concessione. [6]

     1. La Giunta provinciale può disporre interventi per la ricerca di acque minerali e termali, nonché per la conservazione delle caratteristiche e la salvaguardia delle sorgenti di acque minerali e termali di rilevante interesse prive di concessione ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche mediante l'esecuzione di opere di presa, di raccolta e l'acquisizione dei terreni necessari per la protezione da alterazioni e inquinamenti.

     2. L'approvazione dei progetti delle opere e dei relativi interventi equivale a dichiarazione della loro pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

     3. Resta ferma la disciplina della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali), per le acque termali comprese nell'elenco di cui all'articolo 6 della medesima legge.

 

     Art. 4 bis. Contributo per l'esercizio dell'attività di miniera. [7]

     1. La coltivazione delle miniere è soggetta al pagamento di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.

     2. Il contributo è proporzionato al volume annuale complessivo degli scavi effettuati nella miniera ed è stabilito dal regolamento previsto dall'articolo 3-bis, con riferimento alle diverse tipologie di materiale. Il contributo è versato dal titolare della concessione al comune in cui ricade l'attività estrattiva ed è utilizzato per realizzare interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente.

     3. Il regolamento previsto dall'articolo 3 bis stabilisce le modalità di esecuzione di quest'articolo, compresi i termini e le modalità di versamento del contributo, che è dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento può fissare una soglia sotto la quale il contributo non è dovuto in relazione al rapporto tra i costi da sostenere per l'accertamento e la riscossione del contributo e l'ammontare dello stesso [8].

     4. In caso di omesso o ritardato versamento il debitore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato tardivamente. In quest'ipotesi si applicano gli articoli 13, 16, 16 bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

 

TITOLO II

Interventi nel settore delle cave

 

     Art. 5. Progetti per opere infrastrutturali e di miglioramento dell'ambiente di lavoro nel settore delle cave. [9]

     1. Al fine di favorire il corretto e razionale proseguimento dell'attività estrattiva nel settore delle cave e la valorizzazione delle risorse investite nel settore, la Giunta provinciale, sentiti i comuni competenti per il territorio interessato all'intervento, provvede alla programmazione coordinata degli interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di miglioramento dell'ambiente di lavoro. Restano confermate le disposizioni attualmente contenute nel piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e nei singoli disciplinari costituenti parte integrante dell'autorizzazione alla coltivazione di cava, in materia di igiene del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori occupati nel settore delle cave. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme inserite nel disciplinare tipo di cui sopra hanno efficacia anche nei riguardi delle autorizzazioni provvisorie ancora in vigore.

     2. Per i fini di cui al precedente comma la Giunta provinciale, in conformità alle previsioni del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e dei relativi programmi di attuazione di cui agli articoli 2 e 6 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, predispone ed approva, sentito il comitato tecnico interdisciplinare di cui all'articolo 4 della medesima legge e il comune o i comuni competenti per territorio, progetti pluriennali di intervento diretti:

     a) alla realizzazione delle strutture, infrastrutture e servizi di cui all'articolo 2, lettera g) della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6;

     b) alla progettazione ed esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione di discariche comuni a più unità estrattive;

     c) alla progettazione di aree produttive ricavabili dalle discariche di cui al punto precedente.

     3. L'utilizzo delle discariche predisposte ai sensi del presente articolo è subordinato al pagamento di un canone riferito al volume reale all'ente titolare dell'opera.

     4. L'approvazione dei progetti di cui al secondo comma equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità per le opere e per le realizzazioni ivi previste.

     5. I progetti indicano in particolare:

     a) le opere e gli interventi da realizzare secondo specifici criteri di priorità;

     b) le opere di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo da realizzarsi dalla Provincia;

     c) le opere di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del presente articolo da realizzarsi dai comuni, da loro consorzi e altri enti pubblici, anche con interventi finanziari della Provincia;

     d) le opere di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del presente articolo da realizzarsi da consorzi di imprese, operanti nel settore estrattivo provinciale anche con interventi finanziari della Provincia;

     e) i tempi necessari per l'attuazione ed i benefici conseguenti;

     f) le modalità per la definizione dei rapporti finanziari tra Provincia ed altri soggetti;

     g) le spese ammissibili ad agevolazione e la misura delle stesse per gli interventi previsti dalla presente legge, fino ad un massimo del 95 per cento della spesa ammissibile complessiva;

     h) l'ammontare complessivo della spesa prevista e l'entità dei finanziamenti a carico dei bilancio della Provincia e di quelli a carico degli altri soggetti, tenendo conto dell'esigenza di assicurare una compartecipazione finanziaria da valutarsi per i suddetti soggetti in base alla capacità finanziaria ed alle entrate derivanti dai canoni di cui alla successiva lettera i);

     i) le modalità per la determinazione, ai sensi dell'articolo 19, secondo e quarto comma, della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, del canone relativo alle opere di cui alla lettera a), secondo comma del presente articolo;

     l) le modalità per la determinazione del canone relativo all'utilizzo delle discariche comuni a più unità estrattive di cui alla lettera b), secondo comma del presente articolo, da commisurarsi alla quantità di materiale collocato in discarica rapportato ai costi di realizzazione e di gestione.

     6. Al fine di consentire la partecipazione alla programmazione degli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma precedente interessati presentano alla Giunta provinciale secondo le modalità dalla stessa stabilite entro il 31 luglio di ogni anno ed in prima applicazione entro il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di intervento e domande di agevolazione corredate dalle informazioni necessarie per la valutazione delle iniziative e della capacità finanziaria del soggetto stesso.

     7. Il finanziamento della progettazione e realizzazione delle discariche ai sensi del presente articolo è subordinato all'assunzione da parte degli enti interessati, mediante deliberazione degli organi competenti, dell'impegno a consentire l'utilizzazione delle discariche medesime anche per attività estrattive localizzate nel territorio di comuni diversi da quello in cui sono ubicate.

 

     Art. 6. Agevolazioni per l'utilizzazione degli scarti delle cave di porfido. [10]

 

TITOLO III

Disposizioni particolari

 

     Art. 7. Progetti per la sistemazione di aree dissestate.

     1. In relazione ad accertate necessità di recupero ambientale ed in armonia con gli obiettivi e le indicazioni della programmazione provinciale, la Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico interdisciplinare di cui all'articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, per l'attività di cava, e il Consiglio provinciale delle miniere, per l'attività mineraria, adotta progetti per il recupero e la sistemazione di aree dissestate, ivi comprese le discariche, da attività estrattive già cessate ed esterne alle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, lettera b) ed l), e che non rivestono ulteriore interesse estrattivo. Nei progetti sono individuate in particolare le opere di sistemazione da effettuare, i relativi costi, le modalità ed i tempi di realizzazione previsti, nonché, per le opere eseguite dai proprietari ai sensi del terzo comma del presente articolo i finanziamenti provinciali ed i conseguenti rapporti finanziari.

     2. Le sistemazioni da realizzare nelle singole aree sono determinate tenendo conto in particolare dell'esigenza di ridurre le situazioni di eventuale pericolo e di rimodellare la morfologia alterata, restituendo le aree a verde o ad altri utilizzi compatibili con le esigenze ambientali, nonché delle eventuali proposte od osservazioni avanzate dal proprietario.

     3. Gli interventi possono essere eseguiti dal proprietario sulla base di un'apposita convenzione con la Provincia la quale prevede anche le forme e l'ammontare della spesa a carico della Provincia all'esecuzione dell'opera. In mancanza di accordo la Provincia, tramite i propri uffici, provvede all'esecuzione dei lavori anche in concorso con le amministrazioni comunali competenti per territorio, previa espropriazione dell'area. Tali lavori saranno eseguiti in via prioritaria ricorrendo a progetti speciali da affidare all'Agenzia del lavoro ai sensi del quinto comma dell'articolo 7 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento.

     4. Le opere di sistemazione finale del suolo e di recupero ambientale, ivi compreso l'eventuale asporto del materiale già abbattuto o comunque risultante dai lavori di sistemazione di quelle cave già autorizzate in via provvisoria ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, la cui area utilizzata non sia prevista dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, devono essere iniziate entro dodici mesi ed eseguite entro un termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal titolare dell'autorizzazione provvisoria a proprie spese secondo le disposizioni degli uffici di sorveglianza di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6.

     5. Le sistemazioni di cui al comma precedente sono disposte dai suddetti uffici che, tenuto conto del progetto eventualmente presentato dall'interessato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentito il sindaco, stabiliscono le opere da eseguirsi e i relativi tempi per la loro realizzazione, esercitando inoltre l'attività di controllo sulla corretta esecuzione delle opere di cui sopra.

 

     Art. 8. Conferma di concessioni minerarie. [11]

     [1. Le concessioni minerarie vigenti rilasciate ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive integrazioni e modificazioni, sono soggette a conferma.

     2. I titolari delle concessioni di cui al comma precedente devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fare domanda di conferma della concessione corredata da un programma indicante la produzione, i livelli occupazionali e gli investimenti previsti, con i relativi tempi di realizzazione, nonché da una relazione geomineraria sull'esistenza e la consistenza del giacimento. Per le acque minerali dovrà inoltre essere prodotta un'analisi chimica e batteriologica non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma precedente le concessioni di cui sopra s'intendono ad ogni effetto decadute.

     4. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio provinciale delle miniere, si pronuncia sulla domanda, sulla validità del relativo programma e sulla durata della concessione, modificandone eventualmente il termine ovvero dichiarandone la decadenza nel caso in cui il programma presentato sia giudicato inadeguato sotto il profilo tecnico-economico.]

 

     Art. 9. [12]

     [(Omissis) [13].]

 

     Art. 10. Norma transitoria. [14]

     [1. Il termine per la presentazione della domanda previsto dall'ultimo comma dell'articolo 24 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è stabilito in tre mesi dall'adozione dei programmi di attuazione o dalla suddivisione in lotti di cui agli articoli 6 e 12 della medesima legge. L'attività estrattiva può essere effettuata fino a tale data in base alle altre condizioni dell'articolo 24 suindicato.]

 

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 11. Autorizzazione di spesa.

     1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990.

 

     Artt. 12 - 13.

     (Omissis) [15].

 


[1] Rubrica così sostituita dall’art. 51 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[2] Articolo inserito dall’art. 51 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[5] Articolo inserito dall’art. 51 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

[7] Articolo inserito dall'art. 40 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

[8] Comma così modificato dall'art. 48 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[9] Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nel presente articolo.

[10] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[11] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

[12] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

[13] Modifica gli articoli 4, 7, 10 e 14 della L.P. 4 marzo 1980, n. 6.

[14] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

[15] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.