§ 6.4.26 - Legge Provinciale 19 giugno 2000, n. 7.
Rettifiche degli articoli 38 e 39 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:19/06/2000
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Rettifiche di errori materiali nell'articolo 38, in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.
Art. 2.  Rettifica di errore materiale nell'articolo 39, in materia di contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori artigianale e industriale, della legge provinciale 13 dicembre 1999, [...]
Art. 3.  Rettifica di errore materiale nell'articolo 55, in materia di realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 6.4.26 - Legge Provinciale 19 giugno 2000, n. 7.

Rettifiche degli articoli 38 e 39 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali e di contenimento dei consumi energetici nei settori artigianale e industriale, e dell'articolo 55 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di lavori pubblici.

(B.U. 27 giugno 2000, n. 27).

 

Art. 1. Rettifiche di errori materiali nell'articolo 38, in materia di rinegoziazione di mutui assistiti da agevolazioni provinciali, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

     1. Nell'articolo 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, la lettera i) del comma 2 è abrogata. Conseguentemente le lettere j), k), l), m), n), o), p), q), r), s) sono rispettivamente reindicate come lettere i), j), k), l), m), n), o), p), q), r).

     2. [1].

     3. Le rettifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 1999.

 

     Art. 2. Rettifica di errore materiale nell'articolo 39, in materia di contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori artigianale e industriale, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

     1. [2].

     2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 1999.

 

     Art. 3. Rettifica di errore materiale nell'articolo 55, in materia di realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

     1. [3].

     2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 3 del 2000.

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Aggiunge l'art. 38 bis alla L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[2] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 39 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[3] Rettifica il comma 1, art. 55 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.