§ 3.8.6 - L.P. 15 novembre 1983, n. 39.
Provvidenze in materia di fornitura di energia elettrica alle imprese industriali della Provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:15/11/1983
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni della presente legge perseguono la finalità di salvaguardare l'occupazione, la continuità della gestione, ed il contenimento dei consumi energetici delle imprese industriali [...]
Art. 2.      1. L'energia elettrica che i concessionari sono tenuti a consegnare a titolo gratuito alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, [...]
Art. 3.      1. Potranno fruire della fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1 le aziende appartenenti ai settori dell'industria di produzione e prima trasformazione dei metalli e dell'industria [...]
Art. 4.      1. L'energia elettrica viene fornita alle imprese di cui al precedente articolo gratuitamente.
Art. 5.      1. Per poter beneficiare di quanto previsto all'articolo precedente, le imprese di cui al primo comma dell'articolo 3 devono, congiuntamente alla domanda di cui al successivo articolo 6, [...]
Art. 6.      1. La domanda di ammissione alla fornitura di energia elettrica da parte delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 3, corredata della documentazione atta a dimostrare gli elementi [...]
Art. 7.      1. In relazione alle minori entrate per la mancata monetizzazione dell'energia elettrica non ritirata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, valutate per [...]
Art. 8.      (Omissis)


§ 3.8.6 - L.P. 15 novembre 1983, n. 39. [1]

Provvidenze in materia di fornitura di energia elettrica alle imprese industriali della Provincia di Trento.

(B.U. 22 novembre 1983, n. 59).

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni della presente legge perseguono la finalità di salvaguardare l'occupazione, la continuità della gestione, ed il contenimento dei consumi energetici delle imprese industriali di cui ai successivi articoli 2 e 3.

 

     Art. 2.

     1. L'energia elettrica che i concessionari sono tenuti a consegnare a titolo gratuito alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, può essere destinata a decorrere dal 10 gennaio 1984, alle imprese site nel territorio della provincia che, all'entrata in vigore della presente legge, svolgono processi produttivi ad elevata utilizzazione di energia elettrica.

 

     Art. 3.

     1. Potranno fruire della fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1 le aziende appartenenti ai settori dell'industria di produzione e prima trasformazione dei metalli e dell'industria di produzione di prodotti chimici per uso industriale, il cui utilizzo di energia, nel triennio 1979-1981 sia risultato non inferiore a 200 milioni di Kwh e nelle quali l'incidenza dei consumi di energia per unità di prodotto sia risultata particolarmente elevata rispetto a quella degli altri settori industriali.

     2. Una quota parte, fino ad un limite massimo del 30 per cento, dell'energia elettrica consegnata ai sensi del precedente articolo 2 può essere destinata ad imprese che realizzino nuove iniziative capaci di apportare un significativo contributo all'occupazione nell'area interessata. Di tale quota possono beneficiare anche le imprese esistenti operanti in settori merceologici e zone secondo criteri e modalità che verranno determinate dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 4.

     1. L'energia elettrica viene fornita alle imprese di cui al precedente articolo gratuitamente.

 

     Art. 5.

     1. Per poter beneficiare di quanto previsto all'articolo precedente, le imprese di cui al primo comma dell'articolo 3 devono, congiuntamente alla domanda di cui al successivo articolo 6, presentare, qualora non abbiano in la senso già provveduto e nei casi in cui sussistano le condizioni tecniche, un piano di interventi e di investimenti attraverso il quale risulti possibile realizzare risparmi sui consumi energetici, e/o l'introduzione di lavorazioni e produzioni a minor consumo energetico.

     2. Nella convenzione di cui al successivo articolo 6 debbono essere determinati i tempi di realizzazione di detto progetto e debbono altresì essere previsti i casi di revoca dei beneficiari nell'ipotesi di mancato adempimento dei relativi obblighi.

 

     Art. 6.

     1. La domanda di ammissione alla fornitura di energia elettrica da parte delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 3, corredata della documentazione atta a dimostrare gli elementi indicati al precedente articolo 2, deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno all'assessorato competente in materia di industria che ne accerta la sussistenza delle condizioni.

     2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede alla ripartizione dell'energia elettrica disponibile fra le aziende che abbiano presentato la domanda di cui al comma precedente.

     3. L'erogazione dell'energia è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, stabilisca le modalità dell'erogazione stessa, i livelli occupazionali che l'azienda deve impegnarsi a mantenere per il periodo della somministrazione di energia anche con riferimento alla manodopera effettivamente presente nell'azienda, nonché le modalità di accertamento, da parte della Giunta provinciale, dell'integrale osservanza della convenzione medesima.

     4. La convenzione può prevedere la fornitura di energia elettrica per uno o più anni.

     5. Qualora nel corso degli accertamenti di cui al terzo comma del presente articolo venissero accertati inadempimenti rispetto alle obbligazioni assunte dall'azienda beneficiaria con la convenzione, la Giunta provinciale, previa contestazione degli inadempimenti all'azienda, dispone la cessazione del la fornitura di energia elettrica dando comunicazione all'azienda medesima e ai concessionari interessati.

     6. La Provincia è autorizzata a stipulare con i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico convenzioni per la disciplina delle modalità tecniche per il conseguimento delle finalità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

     7. L'energia elettrica fornita a termine degli articoli precedenti non potrà essere ceduta dall'azienda beneficiaria a terzi.

     8. Per la prima applicazione della presente legge le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 7.

     1. In relazione alle minori entrate per la mancata monetizzazione dell'energia elettrica non ritirata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, valutate per l'anno 1984 nell'importo di lire 1.900.000.000 è operata una riduzione per pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa inserite nel settore funzionale «strutture economiche», programma «industria», area di intervento «incremento della produzione industriale», del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come modificato con l'articolo 9 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 27.

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.