§ 2.3.1 - Legge Regionale 1 giugno 1954, n. 11.
Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:01/06/1954
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Fino a quando non sia diversamente provveduto con legge regionale, la materia dei conti consuntivi dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle amministrazioni separate e delle istituzioni [...]
Art. 2.  Presentazione del conto - compilazione d'ufficio.
Art. 3.  Nomina dei revisori.
Art. 4.  Completamento - esame dei revisori - approvazione del conto.
Art. 5.  Notificazione e pubblicazione della delibera.
Art. 8.  Conti degli anni 1945 e antecedenti.
Art. 9.  Conti distrutti o smarriti compilazione d'ufficio.
Art. 10.  Definitività dei conti distrutti o smarriti compilati d'ufficio.
Art. 11.  Conti non resi dai tesorieri.
Art. 12.  Pagamento titoli di spesa.
Art. 13.  Giurisdizione contabile.


§ 2.3.1 - Legge Regionale 1 giugno 1954, n. 11.

Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali.

(B.U. 4 giugno 1954, n. 14).

 

Art. 1.

     1. Fino a quando non sia diversamente provveduto con legge regionale, la materia dei conti consuntivi dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle amministrazioni separate e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è regolata dalle norme contenute nella presente legge.

 

     Art. 2. Presentazione del conto - compilazione d'ufficio.

     1. I tesorieri degli enti indicati all'art. 1 devono rendere il conto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale il conto si riferisce.

     2. Qualora il conto non sia reso entro detto termine, il Presidente della Giunta provinciale ne dispone la compilazione d'ufficio a spese del tesoriere al quale, inoltre, applica una sanzione consistente nel pagamento di una somma da C. 10.000 a C. 100.000, il cui ammontare è devoluto a favore dell'ente comunale di assistenza.

 

     Art. 3. Nomina dei revisori.

     1. Il consiglio comunale nella sessione di autunno nomina i revisori dei conti dell'anno corrente per ciascuno degli enti indicati all'articolo 1:

     a) in numero di 3 per il conto del comune, scegliendo fra i consiglieri estranei alla giunta municipale cui si riferisce il conto;

     b) in numero di 3 per il conto di ciascuna amministrazione separata, scegliendo fra gli aventi diritto di uso civico e che non fanno parte dell'amministrazione in carica;

     c) in numero di 3 per conto di ciascuna istituzione di assistenza e beneficenza, compreso l'E.C.A., scegliendo fra i consiglieri comunali estranei ai comitati amministrativi degli enti medesimi;

     d) in numero di uno per il conto di ciascun consorzio di cui il comune faccia parte, scegliendolo tra i consiglieri comunali che non rappresentano il comune in seno all'amministrazione del consorzio, qualora lo statuto del medesimo non provveda diversamente.

     2. Se il consorzio è composto di più di tre comuni il numero dei revisori dei conti sarà di tre membri che il Presidente della Giunta provinciale sceglierà fra le persone designate dai singoli comuni consorziati. Nelle nomine degli anni successivi sarà adottato il criterio dell'avvicendamento per dar modo ai comuni di avere a turni regolari il loro rappresentante nel consiglio dei revisori.

 

     Art. 4. Completamento - esame dei revisori - approvazione del conto.

     1. Il conto del tesoriere, completato a cura dell'amministrazione con l'indicazione dei residui e col conto generale del patrimonio è sottoposto dal capo dell'amministrazione entro il 31 maggio all'esame dei tre revisori che lo effettuano entro il 30 giugno, decorso il quale il conto è, comunque, sottoposto all'esame e deliberazione dell'organo competente dell'ente.

     2. Entro il 31 luglio il conto è trasmesso alla Giunta provinciale; in caso di ritardo, il Presidente della Giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario.

 

     Art. 5. Notificazione e pubblicazione della delibera.

     1. La deliberazione dell'organo competente dell'ente o del commissario sul conto, è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, per mezzo del messo comunale con invito a prendere cognizione entro trenta giorni nella segreteria dell'ente, del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono.

     2. L'organo cui spetta la rappresentanza dell'ente,

con avviso affisso per dieci giorni all'albo comunale, informa il pubblico della avvenuta deliberazione, sul conto e del deposto di esso nell'ufficio di segreteria dell'ente.

     3. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica indicata al primo comma, o, rispettivamente, dalla affissione dell'avviso di cui al secondo comma, il tesoriere, gli amministratori e qualunque contribuente, possono presentare, per iscritto e senza spese, deduzioni, osservazioni o reclami.

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8. Conti degli anni 1945 e antecedenti.

     1. I conti fino all'esercizio 1945 incluso, degli enti indicati all'articolo 1, deliberati dalle rispettive amministrazioni e per i quali non sia intervenuta una ordinanza interlocutoria del Consiglio di Prefettura, o dell'organo regionale di giurisdizione contabile, sono depositati per un mese nella segreteria dell'ente, con i documenti relativi, quando il Presidente della Giunta provinciale non ritenga di deferirli al giudizio dell'organo regionale di giurisdizione contabile. Nello stesso periodo di tempo sono pubblicate all'albo del comune le rispettive deliberazioni.

     2. Entro il termine di cui al comma precedente i tesorieri e gli amministratori eventualmente designati come responsabili possono prendere cognizione del conto e dei documenti.

     3. Decorso un mese dalla scadenza del termine sopra indicato, senza che siano state presentate alla Giunta provinciale opposizioni dagli enti o dai contabili o dagli amministratori eventualmente designati come responsabili, il conto si intende definitivamente approvato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione.

     4. Per i conti cui non sia applicabile il primo comma del presente articolo o i per i quali siano presentate opposizioni nel termine stabilito nel terzo comma, si provvede con le modalità di cui agli articoli precedenti.

 

     Art. 9. Conti distrutti o smarriti compilazione d'ufficio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad emettere provvedimenti speciali per la riproduzione e, occorrendo, per la compilazione d'ufficio e per la approvazione dei conti consuntivi degli enti indicati all'articolo 1, distrutti o smarriti, in conseguenza d'incendio, di operazioni belliche o di altri eventi fortuiti.

     2. La distruzione o lo smarrimento dei conti debbono essere dichiarati dal Presidente della Giunta provinciale, e la pubblicazione delle relative dichiarazioni per dieci giorni consecutivi all'albo del comune al quale si riferisce il conto od al quale appartiene l'ente, tiene luogo di notificazione alle parti interessate.

     3. Ai fini di questo articolo si tengono presenti, sia per l'esame dei conti suddetti che per la compilazione d'ufficio di essi, i libri contabili, le deliberazioni degli enti ed ogni altro documento di prova diretta od indiretta così per le riscossioni come per i pagamenti.

 

     Art. 10. Definitività dei conti distrutti o smarriti compilati d'ufficio.

     1. Le risultanze dei conti, approvate a norma dell'articolo precedente, sono definitive col decorrere di dieci anni dalla durata della notificazione giudiziale delle relative decisioni ai contabili, cauzionari e loro eredi.

     2. Durante questo periodo esse possono essere modificate in seguito al rinvenimento del conto originale o di tutti o parte dei relativi documenti e dichiarate definitive dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 11. Conti non resi dai tesorieri.

     1. Le disposizioni portate dai precedenti articoli 9 e 10 sono applicate anche ai conti che non siano stati resi dai tesorieri per l'intervenuta distruzione o smarrimento, per causa di guerra, degli atti necessari alla documentazione dei conti medesimi.

 

     Art. 12. Pagamento titoli di spesa.

     1. Gli enti indicati all'articolo 1 hanno facoltà di disporre su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.

     2. La ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce un titolo di discarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'ente.

 

     Art. 13. Giurisdizione contabile.

     1. Per quanto concerne la giurisdizione contabile, sì applica la legge dello Stato.

 

 


[1] La Corte costituzionale con sentenza 21 maggio 1975, n. 114 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei presenti articoli.