§ 3.3.29 - Legge Provinciale 13 luglio 1995, n. 7.
Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:13/07/1995
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Autorizzazioni.
Art. 3.  Presentazione delle domande.
Art. 4.  Procedimento ordinario.
Art. 5.  Procedimento abbreviato.
Art. 6.  Autorizzazione provvisoria.
Art. 7.  Osservazioni e opposizioni.
Art. 8.  Obblighi conseguenti all'autorizzazione.
Art. 9.  Interferenza con beni demaniali, opere pubbliche e territori soggetti a vincoli.
Art. 10.  Pubblica utilità delle opere, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
Art. 11.  Modifica degli impianti elettrici per ragioni di pubblico interesse.
Art. 12.  Varianti in corso d'opera.
Art. 13.  Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie.
Art. 14.  Nomina del collaudatore.
Art. 15.  Accesso ai fondi per la redazione dei progetti.
Art. 16.  Espropriazioni e servitù di elettrodotto.
Art. 17.  Facoltà derivanti dall'imposizione della servitù di elettrodotto.
Art. 18.  Canoni per la Provincia e per i comuni.
Art. 19.  Spese di istruttoria.
Art. 20.  Norma transitoria.
Art. 21.  Vigilanza sulle linee elettriche.
Art. 22.  Sanzioni.
Art. 23.  Abrogazioni.
Art. 24.  Disposizioni in materia urbanistica.


§ 3.3.29 - Legge Provinciale 13 luglio 1995, n. 7.

Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt.

(B.U. 25 luglio 1995, n. 34).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino - Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), le funzioni trasferite alla Provincia autonoma di Trento in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di opere per la trasmissione, smistamento, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta e di ogni altra opera accessoria, aventi tensione nominale non superiore a 150.000 Volt.

     2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme statali vigenti in materia.

 

     Art. 2. Autorizzazioni.

     1. La costruzione e l'esercizio degli elettrodotti e delle relative opere accessorie, ivi comprese le stazioni di trasformazione e di sezionamento, sono soggetti a preventiva autorizzazione.

     2. Le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle opere di cui al comma 1 sono rilasciate dal dirigente il Servizio energia.

     3. Non sono soggette ad autorizzazione, fermo restando il rispetto della normativa urbanistica, le seguenti linee elettriche e relative opere accessorie:

     a) linee con tensione inferiore a 1.000 Volt che si diramano da linee, cabine o punti di trasformazione già autorizzati;

     b) linee per impianti di illuminazione pubblica;

     c) linee di utilizzazione privata, ricadenti interamente nell'ambito della proprietà privata.

     4. Non sono altresì soggetti ad autorizzazione:

     a) le modifiche strettamente necessarie alla funzionalità degli impianti pregiudicata da eventi accidentali;

     b) gli adeguamenti tecnici imposti da nuove norme e richiesti per motivi di pubblico interesse;

     c) le sostituzioni di sostegni o di conduttori, che non determinino varianti al tracciato o modifica della tensione di esercizio.

     5. I soggetti interessati possono intraprendere gli interventi di cui al comma 4 trascorsi trenta giorni dalla presentazione al Servizio energia di una comunicazione di inizio lavori. In tali casi spetta al Servizio energia verificare, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, la sussistenza dei requisiti richiesti e disporre, se ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal Servizio stesso.

     6. Dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti e relative opere accessorie viene data pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Servizio energia e a spese del richiedente l'autorizzazione.

     7. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6.

     7 bis. La costruzione da parte di soggetti, pubblici o privati, di elettrodotti e delle altre opere previste dalla presente legge può essere autorizzata anche in modo disgiunto rispetto all'esercizio, in osservanza delle disposizioni e delle procedure previste da questa legge. In tal caso il soggetto interessato allega alla domanda di autorizzazione e, rispettivamente, alla comunicazione di inizio lavori copia dell'accordo di coordinamento con l'ente o il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività elettrica [1].

     7 ter. Le disposizioni del comma 7 bis trovano applicazione anche ai fini della regolarizzazione autorizzativa delle opere realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente comma [2].

 

     Art. 3. Presentazione delle domande.

     1. Le domande di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti e delle relative opere accessorie, nonché di stazioni di trasformazione e sezionamento e di varianti sostanziali ad impianti esistenti sono dirette al dirigente il Servizio energia.

     2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere corredate del progetto delle opere, a firma di un tecnico competente in materia, redatto secondo le vigenti disposizioni di legge inerenti la costruzione delle opere elettriche.

     3. Le domande presentate dall'ENEL SpA possono essere firmate dai procuratori dell'unità richiedente.

 

     Art. 4. Procedimento ordinario.

     1. Il Servizio energia dà notizia dell'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione entro trenta giorni, mediante apposito avviso da pubblicare:

     a) nel Bollettino ufficiale della Regione;

     b) per affissione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato;

     c) su due quotidiani a diffusione provinciale per le domande relative a elettrodotti con tensione nominale superiore a 30.000 Volt.

     2. L'avviso di cui al comma 1 riporta, per estratto, il contenuto della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto, nonché l'indicazione del luogo dove è depositato il progetto e dove possono essere presentate le osservazioni e le opposizioni di cui all'articolo 7.

     3. Ai fini dell'acquisizione dei rispettivi pareri, anche in ordine alle eventuali condizioni cui assoggettare l'autorizzazione, copia della domanda e dei relativi allegati è inviata:

     a) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esame degli attraversamenti, accostamenti e appoggi e per quanto concerne l'influenza generale della linea elettrica sul servizio telegrafico e telefonico;

     b) all'ENEL SpA, qualora richiesto, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 (Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica);

     c) al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, per quanto concerne le istanze prodotte dagli enti locali abilitati all'esercizio delle attività elettriche e dai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, punti 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche);

     d) ai soggetti di cui all'articolo 9, in quanto interessati dalla realizzazione delle opere.

     4. I comuni, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 9 comunicano al Servizio energia, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di autorizzazione, le eventuali proprie osservazioni, specificando anche le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata; trascorso il termine si procede indipendentemente dalla loro acquisizione.

     5. In caso di contrasto fra le condizioni indicate da due o più enti e amministrazioni, il Servizio energia individua quali condizioni debbano essere considerate di preminente interesse pubblico e ne dà notizia agli enti e alle amministrazioni stesse, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le loro osservazioni in merito. Trascorso tale termine si procede indipendentemente dalla loro acquisizione.

     6. Il Servizio energia comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute, nonché le condizioni indicate e quelle individuate ai sensi del comma 5, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a formulare, nei successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto l'accettazione totale o parziale di tali condizioni.

     7. In assenza di accordo è chiamato ad esprimere il parere definitivo, entro il termine di trenta giorni dall'invio della documentazione, il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici di cui all'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come sostituito dall'articolo 29 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6.

     8. Agli adempimenti previsti al comma 3, possono provvedere direttamente gli interessati alla costruzione dell'impianto elettrico, trasmettendo la relativa documentazione al Servizio energia. Nella domanda di autorizzazione si dovrà indicare che il richiedente farà ricorso a tale facoltà.

 

     Art. 5. Procedimento abbreviato.

     1. Possono essere autorizzati prescindendo dalla procedura di cui all'articolo 4, purché il richiedente l'autorizzazione dichiari nella domanda, producendo la relativa documentazione, di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati e il parere favorevole delle competenti amministrazioni pubbliche e dell'ENEL SpA, gli interventi riguardanti:

     a) la costruzione e l'esercizio di nuovi elettrodotti di lunghezza inferiore a 500 metri che si derivino da altri già autorizzati;

     b) le varianti di tracciato di elettrodotti già autorizzati che interessino tratti di lunghezza inferiore a 500 metri e che si scostino per non più di 50 metri dall'asse della linea originale;

     c) la costruzione di elettrodotti provvisori di cantiere, esercìti a tensione superiore a 1.000 Volt;

     d) le sopraelevazioni di tensione senza modifica del tracciato.

     2. Nella domanda il richiedente deve impegnarsi ad adempiere alle eventuali prescrizioni stabilite dal provvedimento di autorizzazione a tutela di interessi pubblici e privati.

     3. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il dirigente il Servizio energia non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.

 

     Art. 6. Autorizzazione provvisoria.

     1. Nei casi d'urgenza, previa richiesta motivata, il dirigente il Servizio energia può autorizzare l'inizio della costruzione di elettrodotti e delle relative opere accessorie quando sia stato espresso il consenso di massima da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministero dell'industria, commercio e artigianato qualora richiesto e si siano pronunciate favorevolmente le competenti autorità nel caso le opere interessino zone militarmente importanti e le amministrazioni comunali sui cui territori siano previsti gli impianti.

     2. Il dirigente il Servizio energia, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta provinciale, stabilisce l'ammontare della cauzione che deve essere depositata presso la tesoreria della Provincia autonoma di Trento a garanzia degli adempimenti alle prescrizioni e condizioni che eventualmente saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o della demolizione delle opere nel caso di negata autorizzazione.

     3. L'ENEL SpA, le aziende speciali degli enti locali, i comuni che esercitano le attività elettriche in economia e i consorzi elettrici cooperativi sono esonerati dal depositare la cauzione.

     4. L'autorizzazione provvisoria alla costruzione degli elettrodotti e relative opere accessorie ha la durata di anni due dalla data del relativo provvedimento autorizzativo e può essere prorogata su motivata richiesta.

     5. L'esercizio dell'elettrodotto la cui costruzione sia stata autorizzata ai sensi del comma 1 è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione definitiva.

 

     Art. 7. Osservazioni e opposizioni.

     1. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1, chiunque ne abbia interesse può presentare al Servizio energia eventuali osservazioni e opposizioni.

 

     Art. 8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione.

     1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.

     2. Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica tecnica e di comunicare al Servizio energia l'esito della stessa e la data di avvio dell'esercizio dell'impianto.

 

     Art. 9. Interferenza con beni demaniali, opere pubbliche e territori soggetti a vincoli.

     1. Per le linee elettriche che devono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tranvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dalla società Ferrovie dello Stato SpA a servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, linee elettriche dell'ENEL SpA o di altri soggetti che gestiscono servizi pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o a impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare altre opere pubbliche o appoggiarsi a esse, il soggetto richiedente l'autorizzazione deve convenire con le amministrazioni e gli enti interessati le modalità di esecuzione.

     2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari e aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a tali servitù.

 

     Art. 10. Pubblica utilità delle opere, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

     1. Con il provvedimento di autorizzazione, sia provvisorio che definitivo, può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere occorrenti alla costruzione delle linee elettriche, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto e all'esercizio della trasmissione di energia elettrica, nonché l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori.

     2. Il provvedimento di autorizzazione, sia provvisorio che definitivo, relativo agli elettrodotti da costruirsi da parte dell'ENEL SpA e dai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, punti 5 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità e urgenza dei lavori relativi agli elettrodotti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 e ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

 

     Art. 11. Modifica degli impianti elettrici per ragioni di pubblico interesse.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale, a seguito di istruttoria del Servizio energia e previo parere del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici di cui all'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come sostituito dall'articolo 29 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, può ordinare, con proprio decreto, su richiesta delle amministrazioni o degli enti interessati, lo spostamento o la modifica di elettrodotti già autorizzati, quando si renda necessario per ragioni di pubblico interesse. Lo stesso provvedimento costituisce autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere, con eventuale dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, nonché di indifferibilità e urgenza dei relativi lavori.

     2. L'esercente ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per lo spostamento o la modifica che sono posti a carico del richiedente. Sulla congruità si esprime il Servizio energia.

 

     Art. 12. Varianti in corso d'opera.

     1. Qualora in fase esecutiva dei lavori si renda necessaria l'introduzione di varianti al progetto, di tali varianti deve essere data tempestiva comunicazione al Servizio energia al quale spetta valutarne l'entità e decidere, ove queste siano per natura ed entità tali da incidere significativamente sul progetto originario, in ordine all'avvio di formale istruttoria.

     2. L'introduzione di varianti non sostanziali non comporta l'emissione di un nuovo provvedimento di autorizzazione.

     3. Le varianti riconosciute non sostanziali sono sottoposte a verifica in sede di collaudo delle opere, con espressione di parere, da parte del collaudatore, circa la validità degli interventi adottati.

 

     Art. 13. Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie.

     1. Le linee elettriche e relative opere accessorie per le quali è prevista l'autorizzazione ai sensi della presente legge sono soggette a collaudo che dovrà accertare:

     a) la regolare ultimazione dei lavori;

     b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

     c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto e alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

     d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione;

     e) l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 8.

     2. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito degli accertamenti di cui al comma 1.

     3. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 30.000 Volt di proprietà dell'ENEL SpA o degli enti locali abilitati all'esercizio delle attività elettriche o dei soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il collaudo si intende sostituito, a ogni effetto di legge, da una dichiarazione dell'esercente attestante l'esatto adempimento di quanto previsto dal comma 1.

     4. Il collaudo è eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

     5. Ove in sede di collaudo gli accertamenti abbiano dato esito negativo il titolare dell'autorizzazione, previa segnalazione scritta del Servizio energia, deve provvedere ad eliminare le carenze rilevate dal collaudatore; il dirigente il Servizio energia, qualora ne ricorrano gli estremi, può ordinare la sospensione dell'esercizio dell'impianto fino alla eliminazione delle carenze rilevate.

     6. Il certificato di collaudo non è soggetto ad alcuna approvazione.

 

     Art. 14. Nomina del collaudatore.

     1. Il collaudatore è nominato con deliberazione della Giunta provinciale ed è scelto tra il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza in possesso di laurea in ingegneria o di diploma di istituto tecnico ad indirizzo elettrotecnico, secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore impianti elettrici.

     2. Qualora l'opera presenti particolare rilevanza tecnica la Giunta provinciale può nominare una commissione collaudatrice composta da personale tecnico di cui al comma 1. I componenti di tale commissione sono scelti, in funzione della tipologia delle opere, in base alle loro specifiche competenze tecniche.

 

     Art. 15. Accesso ai fondi per la redazione dei progetti.

     1. Qualora la redazione dei progetti di impianti di condutture elettriche e di quant'altro necessario sotto il profilo tecnico per l'applicazione della presente legge richieda di accedere ai fondi altrui e non venga ottenuto il consenso dei proprietari, l'accesso viene autorizzato con le modalità previste dall'articolo 2 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

 

     Art. 16. Espropriazioni e servitù di elettrodotto.

     1. Il soggetto che abbia ottenuto il provvedimento di autorizzazione alla costruzione di elettrodotti e delle relative opere accessorie può procedere all'espropriazione o all'imposizione della servitù di elettrodotto, in assenza di accordo con i proprietari dei fondi interessati dai lavori, ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6.

 

     Art. 17. Facoltà derivanti dall'imposizione della servitù di elettrodotto.

     1. La servitù di elettrodotto conferisce al titolare

dell'autorizzazione la facoltà di:

     a) collocare ed esercire gli elettrodotti, sia aerei che interrati, su terreni pubblici e privati e realizzare le opere ad essi accessorie e complementari;

     b) infiggere supporti o ancoraggi per i conduttori;

     c) deramificare o tagliare gli alberi che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei possano interferire con la rete o recare danno agli impianti;

     d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

     2. L'impianto e l'esercizio delle condutture elettriche devono essere eseguiti in modo da arrecare il minor pregiudizio possibile al fondo servente.

 

     Art. 18. Canoni per la Provincia e per i comuni. [3]

     1. La corresponsione dell'indennità di servitù per gli elettrodotti insistenti su beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia e dei comuni è sostituita dal pagamento di un canone determinato ai sensi delle norme applicabili in materia di concessione di beni demaniali e patrimoniali indisponibili, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, dalle tasse previste dalle disposizioni sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 

     Art. 19. Spese di istruttoria.

     1. Le spese relative agli atti di istruttoria, alle pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della Regione e sui quotidiani locali nonché le spese di collaudo sono a carico del richiedente che ha l'obbligo di anticipare le somme all'uopo predeterminate in via generale dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 20. Norma transitoria.

     1. I proprietari degli impianti con tensione non superiore a 150.000 Volt, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio dei quali sia necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, devono presentare al Servizio energia, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la seguente documentazione:

     a) un quadro d'insieme degli impianti elettrici in esercizio, a scala adeguata, corredato di una sintetica nota illustrativa sul funzionamento degli stessi;

     b) un elenco degli impianti in esercizio e non ancora definitivamente autorizzati o autorizzati per una tensione diversa, corredato per ciascun impianto da cartografia alla scala 1:10.000 o superiore, dal profilo degli elettrodotti aerei e degli estremi dei provvedimenti di autorizzazione e di una relazione, a firma di un tecnico qualificato o dei procuratori dell'ENEL SpA, con la quale sono descritte le principali caratteristiche tecniche degli impianti e attestante la loro rispondenza alle norme vigenti in materia;

     c) una dichiarazione del soggetto esercente attestante il possesso di tutti i requisiti per poter ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'elettrodotto;

     d) domanda di autorizzazione all'esercizio degli elettrodotti per i quali non sia ancora stato emesso il relativo provvedimento.

     2. Gli elenchi degli impianti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni al Servizio energia.

     3. Gli elenchi pubblicati sono approvati dalla Giunta provinciale dopo aver acquisito il parere del Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come sostituito dall'articolo 29 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, sulle eventuali osservazioni e opposizioni.

     4. L'approvazione degli elenchi equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni e gli enti interessati.

     5. Per i collaudi degli elettrodotti in esercizio e non ancora autorizzati si procede ai sensi dell'articolo 13.

 

     Art. 21. Vigilanza sulle linee elettriche.

     1. Fatto salvo quanto disposto dalla legislazione vigente, le funzioni di vigilanza sulle linee elettriche sono demandate ai funzionari della Provincia all'uopo individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. I predetti funzionari, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle linee elettriche, sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 55 e del comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

 

     Art. 22. Sanzioni.

     1. L'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario da lire 500.000 a lire 5.000.000.

     2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale).

     3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente il Servizio energia.

     4. Il dirigente il Servizio energia può ordinare d'ufficio e a spese del proprietario la demolizione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della stessa.

     5. Le somme riscosse ai sensi del comma 1 sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 23. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il capo IV della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale).

 

     Art. 24. Disposizioni in materia urbanistica. [4].

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[4] Sostituisce l'art. 81 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.