§ 5.3.4 - Legge Provinciale 28 ottobre 1960, n. 14.
Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:28/10/1960
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di incrementare l'assistenza scolastica, oltre all'adempimento degli obblighi di legge attinenti al settore, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare sussidi o contributi per [...]
Art. 2.      1. Possono fruire delle provvidenze disposte dal precedente articolo enti locali, nonché enti, istituzioni, associazioni, comitati, opere in genere, aventi fra i loro fini l'assistenza [...]
Art. 3.      1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.


§ 5.3.4 - Legge Provinciale 28 ottobre 1960, n. 14. [1]

Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica.

(B.U. 1 novembre 1960, n. 48).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di incrementare l'assistenza scolastica, oltre all'adempimento degli obblighi di legge attinenti al settore, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare sussidi o contributi per potenziare le attività assistenziali che svolgono, a favore della popolazione scolastica della provincia:

     1) i patronati scolastici e il Consorzio provinciale dei patronati scolastici;

     2) le casse scolastiche;

     3) le colonie alpine e marine, le colonie diurne e le refezioni scolastiche;

     4) i doposcuola, le mense e i campeggi organizzati per gli allievi delle scuole primarie e secondarie [2].

 

     Art. 2.

     1. Possono fruire delle provvidenze disposte dal precedente articolo enti locali, nonché enti, istituzioni, associazioni, comitati, opere in genere, aventi fra i loro fini l'assistenza scolastica senza scopo di lucro.

     2. L'attribuzione dei sussidi o contributi è disposta dietro presentazione da parte dell'ente di una domanda corredata di due circostanziate relazioni, a firma dell'organo competente, relative rispettivamente all'attività assistenziale scolastica svolta dall'ente interessato nell'anno decorso e all'attività assistenziale che si intende svolgere nell'anno successivo.

     3. I beni acquistati con le provvidenze disposte dalla Provincia non potranno avere altra destinazione di quella dichiarata nella domanda, senza autorizzazione della Giunta provinciale.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata altresì a svolgere anche direttamente attività assistenziali a favore della popolazione scolastica della provincia, limitatamente al trasporto agevolato o gratuito degli alunni della scuola elementare e della scuola media dell'obbligo all'erogazione di sussidi che versano in particolari condizioni di bisogno e che non possono fruire di altre forme di auto nonché provvedere alle spese per centri intercomunali di assistenza.

     5. Le domande vanno Presentate dall'organo competente interessato entro il 31 luglio di ogni anno. Per l'anno in corso devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti le erogazioni di sussidi e le spese per centri intercomunali di assistenza saranno prese sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 5 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, e successive modificazioni [3].

 

     Art. 3.

     1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.P. 28 maggio 2009, n. 6, con le modalità ivi previste.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 24 dicembre 1970, n. 15.

[3] Articolo così modificato dall'art. unico della L.P. 25 ottobre 1968, n. 16, dall'art. 2 della L.P. 24 dicembre 1970, n. 15 e dall'art. 5 della L.P. 14 settembre 1979, n. 8.