§ 5.3.2 - Legge Provinciale 20 gennaio 1958, n. 3. [*]
Nuova regolamentazione delle borse di studio della Provincia .


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:20/01/1958
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'anno scolastico 1957/58, sono istituite borse annuali di studio a favore di studenti della Provincia di Trento che frequentano istituti di istruzione secondaria e superiore, [...]
Art. 2.      1. L'ammontare delle borse di studio è così stabilito:
Art. 3.      1. Le borse vengono conferite agli aspiranti mediante concorsi, in considerazione delle loro condizioni di bisogno e delle capacità dimostrate
Art. 4.      1. Non sono ammessi al concorso i titolari di altre borse di studio.
Art. 5.      1. Le borse di studio sono conferite dalla Giunta provinciale su proposta dell'apposita commissione giudicatrice nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale.
Art. 6.      1. Le borse che rimangono disponibili per perdita di diritto o per mancanza di concorrenti si aggiungono a quelle della stessa categoria o a quelle delle altre categorie previste dall'art. 2.
Art. 7.      (Omissis).
Art. 8.      1. La Giunta provinciale emanerà con regolamento le norme per l'attuazione della presente legge.
Art. 9.      1. E' abrogata la legge provinciale 18 gennaio 1954, n. 2, salvo l'espletamento delle pratiche in corso per l'assegnazione ed il pagamento delle borse di studio per l'anno scolastico 1956/57.
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in [...]


§ 5.3.2 - Legge Provinciale 20 gennaio 1958, n. 3. [*]

Nuova regolamentazione delle borse di studio della Provincia [1].

(B.U. 28 gennaio 1958, n. 4).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dall'anno scolastico 1957/58, sono istituite borse annuali di studio a favore di studenti della Provincia di Trento che frequentano istituti di istruzione secondaria e superiore, pubblici e privati.

 

     Art. 2.

     1. L'ammontare delle borse di studio è così stabilito:

     a) (Omissis).

     b) (Omissis).

     2. Per gli studenti che non abbiano la residenza nelle località sede della scuola frequentata, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 5, le borse di studio di cui alla lettera b) possono essere elevate fino ad un massimo di lire 300.000.

     3. Sempre su proposta della commissione, le borse di studio di cui alla lettera a) possono essere elevate fino ad un massimo di lire 250.000.

     4. Tale maggiorazione è limitata a quella facoltà o tipo di scuole superiori che saranno annualmente determinate dalla Giunta provinciale.

     5. La Giunta provinciale fisserà inoltre ogni anno il numero delle borse di studio riservate ai concorrenti delle categorie indicate nelle lettere a) e b) e l'ammontare delle somme da accantonare per le maggiorazioni di cui ai commi precedenti [2].

 

     Art. 3.

     1. Le borse vengono conferite agli aspiranti mediante concorsi, in considerazione delle loro condizioni di bisogno e delle capacità dimostrate [3].

     2. Nel regolamento di esecuzione della legge potranno essere determinati, con riguardo ai criteri indicati dal precedente comma, i requisiti minimi richiesti per l'ammissione al concorso.

     3. Nell'ordine di conferimento, a parità di condizioni, sono preferiti:

 

     a) gli iscritti nell'elenco dei poveri:

     b) gli orfani di padre;

     c) i figli di mutilati ed invalidi di guerra, del lavoro e per servizio;

     d) i figli di inabili al lavoro;

     e) gli appartenenti a famiglie numerose.

 

     Art. 4.

     1. Non sono ammessi al concorso i titolari di altre borse di studio.

 

     Art. 5.

     1. Le borse di studio sono conferite dalla Giunta provinciale su proposta dell'apposita commissione giudicatrice nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

 

     Art. 6.

     1. Le borse che rimangono disponibili per perdita di diritto o per mancanza di concorrenti si aggiungono a quelle della stessa categoria o a quelle delle altre categorie previste dall'art. 2.

 

     Art. 7.

     (Omissis). [4].

 

     Art. 8.

     1. La Giunta provinciale emanerà con regolamento le norme per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 9.

     1. E' abrogata la legge provinciale 18 gennaio 1954, n. 2, salvo l'espletamento delle pratiche in corso per l'assegnazione ed il pagamento delle borse di studio per l'anno scolastico 1956/57.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Vedi art. 20, secondo comma, L.P. 10 agosto 1978, n. 30, nel testo unico approvato con Del.G.P. 20 marzo 1987, n. 1988 e riportato al § 5.3.10.

[2] Articolo modificato da ultimo dalle LL.PP. 10 agosto 1978, n. 30 e 15 marzo 1983, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 22 gennaio 1962, n. 2.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 22 gennaio 1962, n. 2.