§ 5.3.1000 - Del.G.P. 20 marzo 1987, n. 1988 .
Testo unico delle leggi provinciali concernenti gli interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio, delega [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:20/03/1987
Numero:1988


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7  Risorse didattiche (art. 1 L.P. 20 maggio 1980, n. 12 e art. 1 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).
Art. 8 
Art. 8-bis 
Art. 9 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 12 
Art. 13 
Art. 14 
Art. 15 
Art. 16 
Art. 17 
Art. 18 
Art. 19 
Art. 20 
Art. 21 
Art. 22 
Art. 23 
Art. 24 
Art. 25 
Art. 26 
Art. 27 
Art. 28 
Art. 29 
Art. 30 
Art. 31 
Art. 32 
Art. 33 


§ 5.3.1000 - Del.G.P. 20 marzo 1987, n. 1988 .

Testo unico delle leggi provinciali concernenti gli interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio, delega delle relative funzioni ai comprensori e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio.

(B.U. 26 maggio 1987, n. 24, I Suppl.)

 

Capo I

Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori

Art. 1

Obiettivi (art. 1 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. La Provincia autonoma di Trento favorisce l'esercizio del diritto allo studio attraverso i servizi e gli interventi previsti dal presente testo unico.

2. La Provincia si prefigge, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) assicurare l'adempimento dell'obbligo scolastico e favorire per gli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai gradi più alti degli studi;

b) eliminare progressivamente le cause di ordine strutturale, sociale e culturale che ostacolano una reale uguaglianza di opportunità educative;

c) favorire iniziative di educazione ricorrente;

d) sostenere la funzionalità dei consigli di circolo e di istituto, con particolare riferimento alla sperimentazione didattica;

e) promuovere e assicurare il necessario sostegno alle iniziative di integrazione degli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali nelle strutture scolastiche ordinarie.

3. Nell'attuazione del presente testo unico sarà data la preferenza ai servizi destinati alla scuola dell'obbligo e a quelli di carattere collettivo; sarà inoltre curato il coordinamento con gli altri servizi sociali e culturali svolti a favore della comunità.

 

 

     Art. 2

Destinatari (art. 2 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. Sono ammessi a fruire dei servizi e degli interventi previsti dal presente testo unico gli alunni residenti nella provincia di Trento che frequentano - anche al di fuori della provincia, ove ciò sia necessario per giustificati motivi - scuole dell'obbligo e istituti di istruzione secondaria superiore ed artistici a carattere statale, parificati, pareggiati o legalmente riconosciuti, nonché i lavoratori studenti frequentanti i corsi di cui al successivo articolo 10. Alla fruizione gratuita dei libri di testo sono ammessi anche gli alunni che comunque adempiano regolarmente all'obbligo di istruzione elementare .

1-bis. Sono altresì ammessi a fruire dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), e), f), g) e h), purché non usufruiscano di altre agevolazioni, gli studenti non residenti in provincia frequentanti, anche temporaneamente, scuole dell'obbligo e istituti d'istruzione secondaria superiore ed artistica a carattere statale, ovvero parificati, pareggiati o legalmente riconosciuti con sede in provincia .

2. Ai fini del presente testo unico si considerano di condizioni economiche disagiate le famiglie che fruiscano dell'assistenza economica di base erogata dalla Provincia o ne abbiano i requisiti.

 

 

     Art. 3

Servizi ed interventi (art. 3 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. La Provincia persegue gli obiettivi di cui all'articolo 1 attraverso:

a) servizi di mensa;

b) servizi di trasporto;

c) fornitura di libri di testo, di buoni libro e di altre dotazioni librarie e didattiche di uso individuale o collettivo;

d) concessione di assegni di studio;

e) attività integrative della scuola;

f) iniziative di educazione ricorrente;

g) iniziative volte a favorire la piena partecipazione alle attività scolastiche degli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali;

h) ogni altro intervento idoneo a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.

 

 

     Art. 4

Delega ai comprensori (art. 4 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dal precedente articolo 3, ad eccezione di quelli di trasporto, sono delegate ai comprensori. Quelle relative alla fornitura dei libri di testo sono esercitate dai comprensori e dalle istituzioni scolastiche secondo quanto disposto dall'articolo 7 .

2. La data di inizio dell'esercizio delle predette funzioni da parte dei singoli comprensori sarà stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la giunta del comprensorio interessato, avuto riguardo all'esigenza che risulti garantito, attraverso l'accertamento della sussistenza presso ciascun comprensorio di un adeguato grado di organizzazione, il corretto esercizio delle funzioni delegate. La data anzidetta dovrà essere compresa entro un anno dalla data del 23 agosto 1978 e rispettivamente, per i comprensori i cui organi non siano stati ancora costituiti alla data del 23 agosto 1978, entro un anno decorrente dal 1 settembre successivo alla costituzione degli organi medesimi.

3. Sino alle date stabilite ai sensi del comma precedente, la Giunta provinciale provvede direttamente o tramite i patronati scolastici alla realizzazione degli interventi delegati ai sensi del presente articolo.

4. In ordine alle funzioni delegate ai sensi del presente articolo troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'apposito provvedimento legislativo, con il quale saranno disciplinati in modo organico i rapporti con i comprensori in dipendenza dell'attribuzione ai medesimi, da parte della Provincia, di funzioni amministrative inerenti a materie di competenza autonoma. In tale provvedimento saranno previste, in particolare, le forme della partecipazione dei comprensori alle determinazioni da adottarsi dalla Provincia nelle varie fasi di impostazione e attuazione delle deleghe, nonché gli strumenti atti a garantire l'armonico inquadramento delle funzioni delegate nell'ambito della programmazione provinciale.

 

 

     Art. 5

Servizi di mensa (art. 5 L.P. 10 agosto 1978, n. 30 e art. 1 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Gli alunni della scuola dell'obbligo appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate sono ammessi al servizio di mensa gratuitamente; gli altri alunni e quelli degli istituti di istruzione secondaria superiore sono ammessi a condizioni di prezzo agevolato, secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta provinciale sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori.

2. Il servizio mensa è istituito per gli alunni della scuola dell'obbligo frequentanti il tempo pieno o il tempo prolungato o altre attività didattiche pomeridiane.

3. In alternativa al servizio di mensa nelle scuole dell'obbligo può essere attuato, sentito il consiglio di circolo o di istituto, il doppio servizio di trasporto.

4. Possono essere altresì istituiti i servizi di mensa per gli studenti delle scuole secondarie superiori che frequentino lezioni pomeridiane nonché per quelli costretti ad alloggiare fuori famiglia a causa della notevole distanza dalla scuola.

5. Alla realizzazione del servizio di mensa si provvede tramite appalti o convenzioni, con organi collegali, enti, istituzioni, cooperative, associazioni o privati che siano in grado di assicurare il buon funzionamento del servizio sotto il profilo educativo, igienico e dietetico.

6. Al servizio di mensa è ammesso altresì il personale insegnante tenuto a prestare, durante la mensa, attività di vigilanza e di assistenza agli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori frequentanti rispettivamente il tempo pieno o il tempo prolungato. La quota mensa a carico del predetto personale è determinata annualmente dalla Giunta provinciale; al finanziamento dei relativi oneri si provvede con le quote a carico del personale insegnante e con i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 13 .

 

 

     Art. 6

Servizio di trasporto (art. 6 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. La Provincia assicura lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico secondo apposite modalità stabilite con legge provinciale.

 

 

     Art. 7

Risorse didattiche (art. 1 L.P. 20 maggio 1980, n. 12 e art. 1 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Nella scuola elementare i libri di testo adottati ai sensi delle disposizioni vigenti sono forniti gratuitamente a tutti gli alunni che comunque adempiano l'obbligo scolastico a cura del competente circolo didattico ovvero istituto comprensivo di scuola elementare e media.

2. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado fino al compimento dell'obbligo scolastico i libri di testo sono forniti agli alunni in comodato gratuito; i libri, ivi compresi quelli utilizzabili dagli studenti oltre il periodo dell'obbligo scolastico, possono essere trattenuti in proprietà previo pagamento di una quota pari al 20 per cento del prezzo di copertina. Per le scuole superiori, in relazione all'obbligo scolastico, in alternativa al comodato gratuito, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta provinciale, può essere rimborsato fino all'80 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile per l'acquisto diretto dei libri di testo .

3. Le scuole secondarie di secondo grado possono erogare buoni per l'acquisto di libri di testo a favore degli studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico capaci e meritevoli e in condizioni di bisogno, secondo criteri definiti dalle scuole medesime. Possono altresì, al medesimo scopo, costituire una propria dotazione di libri di testo da assegnare in comodato gratuito .

4. I comprensori possono concedere facilitazioni per l'acquisto di libri di testo a favore di studenti che frequentino, per giustificati motivi, scuole ubicate al di fuori del territorio provinciale, ovvero scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute aventi sede in provincia di Trento non ammesse a godere degli interventi di cui all'articolo 15 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29.

 

 

     Art. 8

Assegni di studio (art. 8 L.P. 10 agosto 1978, n. 30, art. 4 L.P. 1 settembre 1980, n. 30 e art. 1 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Agli alunni di istituti di istruzione secondaria superiore, appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, sono concessi assegni di studio per far fronte:

a) alle spese di trasporto;

b) alle spese di alloggio, ove costretti a risiedere fuori famiglia per obiettive difficoltà di trasporto;

c) alle spese per l'accesso al servizio di mensa;

d) omissis;

e) alle spese per tasse di iscrizione e frequenza.

2. Agli studenti frequentanti scuole dell'obbligo ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed appartenenti a famiglie con un reddito inferiore a quello che verrà determinato annualmente dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, possono essere concessi assegni di studio a parziale copertura delle spese di cui al primo comma.

3. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo è necessario che lo studente abbia conseguito la promozione in unica sessione alla classe frequentata nell'anno scolastico cui gli interventi stessi si riferiscono, con esclusione di ripetenza o di riparazione che non sia stata causata da gravi e documentati motivi, durante il ciclo di studi.

4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'attribuzione degli assegni con particolare riguardo all'entità dell'assegno stesso, al reddito di ammissione e al merito scolastico.

5. Per la concessione degli assegni di studio di cui al precedente articolo ai figli di imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima dell'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e residenti nelle zone particolarmente svantaggiate di cui all'articolo 7 del provvedimento legislativo concernente «Interventi a favore dell'agricoltura di montagna», la Giunta provinciale può determinare annualmente una riserva delle disponibilità finanziarie sugli stanziamenti derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa .

 

 

     Art. 8-bis

Spese di convitto.

1. Alle famiglie di alunni frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore in comuni diversi da quello di residenza della famiglia sono concessi assegni di studio per far fronte alle spese di convitto.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'attribuzione degli assegni con particolare riguardo all'entità dell'assegno stesso e al merito scolastico .

 

 

     Art. 9

Attività integrative della scuola (art. 1 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa i comprensori possono realizzare interventi o erogare contributi ai consigli di circolo e di istituto diretti a sostenere le attività integrative della scuola. Dette iniziative devono essere previste in programmi predisposti dai competenti organi scolastici e volte ad ampliare il campo delle attività formative, degli interessi culturali ed espressivi degli alunni. Qualora gli organi scolastici richiedano la realizzazione diretta delle iniziative previste nei programmi, i comprensori assegnano il contributo nel limite delle disponibilità previste dal piano di utilizzo di cui all'articolo 13.

2. La Giunta provinciale determina annualmente la percentuale di concorso delle famiglie alle spese relative alle attività di cui al presente articolo.

3. Alla realizzazione diretta delle iniziative di cui al presente articolo il comprensorio provvede mediante convenzioni e consulenze con enti, scuole, istituzioni, cooperative, associazioni o privati che siano in grado di assicurare il servizio sotto il profilo educativo.

4. Alla assegnazione ed erogazione dei fondi alle scuole di cui all'articolo 2 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7, nonché del presente articolo, provvede direttamente il comprensorio.

 

 

     Art. 10

Iniziative di educazione ricorrente (art. 10 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. Al fine di ampliare le opportunità educative offerte alla comunità vengono promosse o favorite iniziative di educazione ricorrente, con particolare riguardo ai corsi sperimentali previsti dai contratti collettivi di lavoro e di scuola popolare.

2. Qualora dette iniziative vengano realizzate da enti, scuole e istituzioni o associazioni, potranno essere concessi appositi contributi, sentiti i consigli scolastici distrettuali. Detti contributi potranno essere erogati in via anticipata nella misura del 50 per cento ed il saldo verso presentazione di analitica documentazione delle spese sostenute.

 

 

     Art. 11

Altri interventi (art. 11 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. Le modalità di realizzazione degli interventi di cui alle lettere g) e h), dell'articolo 3, ivi compresi quelli rivolti a favorire la funzionalità degli organi collegiali della scuola, sono determinate sentiti i consigli scolastici distrettuali e sentiti i consigli di circolo e di istituto ove sia prevista la partecipazione di questi ultimi alla realizzazione degli interventi stessi.

2. In particolare per gli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali gli interventi di cui all'articolo 3, lettera g), saranno volti ad assicurare la loro piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali e potranno consistere in servizi di accompagnamento e di trasporto anche individualizzati, di idonea assistenza durante l'attività scolastica e di altri interventi di sostegno didattico.

 

 

     Art. 12

Rendiconto degli organi collegiali (art. 12 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. Al termine di ciascun anno scolastico i consigli di circolo e di istituto dovranno compilare un rendiconto dei fondi loro assegnati per la realizzazione degli interventi loro demandati ai sensi del capo I e del capo III del presente testo unico. Le somme eventualmente non utilizzate saranno impiegate per le attività programmate per l'anno successivo. A richiesta, i consigli sono tenuti a fornire copia degli atti e provvedimenti concernenti la programmazione e l'impiego di detti fondi.

 

 

     Art. 13

Piano annuale - assegnazioni ed erogazioni dei fondi ai comprensori (art. 13 L.P. 10 agosto 1978, n. 30 e art. 1 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Fino a quando non sarà diversamente disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del presente testo unico, i rapporti finanziari con i comprensori sono disciplinati dalle norme contenute nel presente articolo.

2. Al fine di corrispondere in modo equilibrato ai fabbisogni delle diverse parti del territorio provinciale la Giunta provinciale approva [entro il mese di novembre di ciascun anno] un piano unitario di interventi riferito alle parti degli anni scolastici ricadenti nell'esercizio finanziario successivo, contenente la ripartizione tra i comprensori dei relativi finanziamenti. [Il piano potrà essere aggiornato] .

3. [A tal fine la Giunta provinciale, entro il mese di agosto di ciascun anno, formula una proposta di piano di interventi nel quale sarà anche indicato l'ammontare complessivo dei finanziamenti, nonché i criteri seguiti per la ripartizione dei fondi.] .

4. Per tale ripartizione saranno individuati parametri tenendo principalmente conto:

- della popolazione di età compresa tra i 6 e i 18 anni residente in ciascun comprensorio in base all'ultimo censimento;

- del numero degli iscritti alle scuole di cui all'articolo 2 esistenti nell'area comprensoriale;

- del numero degli alunni di ciascun comprensorio frequentanti attività scolastiche pomeridiane.

5. [La proposta di piano è trasmessa ai comprensori, i quali nei 45 giorni successivi elaborano un piano di utilizzo in relazione ai fondi loro ripartiti per l'attuazione degli interventi previsti dal capo I e dal capo II del presente testo unico, sentiti i consigli scolastici distrettuali.] .

6. [Decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede all'approvazione del piano unitario di cui al secondo comma del presente articolo sulla base dei piani di utilizzo pervenuti, ed eventualmente della proposta di piano di cui al terzo comma, nonché all'assegnazione ai comprensori dei relativi fondi. L'erogazione dei fondi rimane comunque subordinata alla presentazione dei piani di utilizzo.] .

7. L'erogazione ai comprensori dei fondi assegnati è disposta mediante versamento degli stessi alle tesorerie comprensoriali in via anticipata e in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa di ciascun ente. A tal fine i comprensori invieranno a richiesta dell'assessorato competente i dati relativi ai fabbisogni di cassa distinti per tipi di spesa.

 

 

     Art. 14

Impegno dei fondi (art. 14 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. Per consentire la continuità delle erogazioni previste nel piano di cui all'articolo 13 del presente testo unico, che fa riferimento all'anno scolastico, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario di inizio del piano anche nei confronti degli stanziamenti dell'esercizio successivo, nei limiti riferibili allo stanziamento disposto per l'esercizio in cui è approvato il piano, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della spesa stessa.

 

 

     Art. 15

Soppressione dei patronati scolastici (art. 15 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. Il consorzio provinciale dei patronati scolastici e i patronati siti nei comprensori che alla data del 23 agosto 178 abbiano già costituito i rispettivi organi, sono soppressi e posti in liquidazione con effetto dal 1 settembre 1978.

2. Gli altri patronati scolastici sono soppressi e posti in liquidazione alla data coincidente con l'inizio dell'esercizio delle funzioni delegate stabilita ai sensi dell'articolo 4.

3. I consigli di amministrazione e i commissari straordinari gi scaduti o che dovessero scadere nel frattempo sono prorogati fino alla data di soppressione degli enti stessi.

4. La Provincia succede ai patronati scolastici ed al loro consorzio provinciale nella proprietà dei rispettivi beni immobili e mobili, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati e acquisisce direttamente le risultanze finali della gestione di liquidazione secondo le modalità indicate nei commi successivi.

5. La Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore per ciascun patronato e per il consorzio per la durata massima di 6 mesi, con il compito di approntare ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio in corso, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione nonché ad ogni altro adempimento connesso con la gestione degli enti medesimi.

6. Al termine del mandato ciascun commissario liquidatore provvederà a redigere ed a trasmettere alla Giunta provinciale la situazione finanziaria patrimoniale a tale data dell'ente soppresso corredata di una relazione illustrativa e ad effettuare nel contempo il versamento al tesoriere della Provincia dell'eventuale giacenza di cassa residua.

Provvederà inoltre ad effettuare la consegna a funzionari designati dalla Giunta provinciale, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, degli archivi e di quanto altro appartenente all'ente soppresso. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.

7. In appositi capitoli delle entrate e della spesa del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1979 e successivi in relazione a quanto disposto dal primo e secondo comma saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalle situazioni redatte dai commissari liquidatori di cui al precedente comma.

8. Le indennità di buonuscita, nell'ammontare accertato dai commissari liquidatori, sono versate al tesoriere provinciale ed introitate in apposito capitolo dei bilanci della Provincia, per essere erogate, al momento della cessazione del rapporto di servizio per qualunque causa, ai rispettivi titolari nella misura loro spettante alla data di trasferimento, salvo quanto potrà esser disposto con altro provvedimento legislativo.

9. Con deliberazione della Giunta provinciale i beni immobili e mobili potranno essere trasferiti a titolo gratuito in uso o in proprietà, con preferenza ai comprensori o ai comuni per essere destinati ad attività di assistenza scolastica.

10. Col provvedimento di nomina dei commissari liquidatori dei patronati e del loro consorzio, potrà essere disposta la corresponsione a loro favore, a carico del bilancio della Provincia, di una somma a titolo di rimborso-spese forfettario, entro i seguenti limiti:

a) fino a lire 50.000 mensili per i patronati scolastici dei comuni fino a 10.000 abitanti e per il consorzio provinciale dei patronati scolastici;

b) fino a lire 100.000 mensili per i patronati scolastici dei comuni oltre i 10.000 abitanti.

 

 

     Art. 16

Inquadramento del personale (art. 15 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ai patronati scolastici della provincia di Trento e al loro consorzio provinciale e che alla data del 23 agosto 1978 si trovano ancora in servizio ai sensi del medesimo articolo presso i patronati stessi, sono trasferiti ed inquadrati, con decorrenza 1 ottobre 1978, nei ruoli della Provincia autonoma di Trento.

2. Il personale di cui al comma precedente in possesso del parametro 397 verrà inquadrato in soprannumero nel ruolo speciale dell'istruzione - parte prima - carriera di concetto, nella qualifica di segretario principale con il riconoscimento nella stessa dell'anzianità di ruolo complessivamente maturata nella qualifica di provenienza, dedotti gli anni previsti per il raggiungimento del parametro in godimento, come indicati dalla tabella D) allegata al decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88.

3. Se più favorevole, e ferma restando l'anzianità giuridica determinata con le modalità di cui al comma precedente, il personale di cui al primo comma verrà inquadrato nella qualifica di segretario principale - II classe di stipendio - con l'attribuzione degli aumenti biennali già acquisiti nel parametro di provenienza.

4. Il personale di cui al presente articolo ha titolo al successivo sviluppo di carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dall'articolo 44 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche; allo stesso si applicano anche le disposizioni di cui al secondo e dodicesimo comma dell'articolo 51 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, nonché quanto previsto dall'articolo 59 della medesima legge.

5. È fatto salvo per il personale di cui al primo comma il diritto di chiedere entro il 30 settembre 1978 di rimanere alle dipendenze dello Stato.

6. Il personale di cui al primo comma che si trovi in servizio presso i patronati scolastici che saranno soppressi ai sensi del secondo comma del precedente articolo 15, sarà inquadrato nei ruoli provinciali con le modalità di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di soppressione dell'ente.

 

 

     Art. 17

Inquadramento del personale (art. 17 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. Il personale non insegnante che al 1 settembre 1977 risultava in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti che vengono soppressi ai sensi del secondo comma del precedente articolo 15 e che alla data del 23 agosto 1978 si trovi ancora in servizio presso i medesimi enti con mansioni di carattere amministrativo, è inquadrato occorrendo anche in soprannumero con decorrenza dalla data di cui al comma sopraddetto, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo amministrativo con il riconoscimento, ai fini della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale, del servizio prestato con le medesime mansioni presso l'ente di provenienza.

2. Al personale di cui al presente articolo si applicano, ai fini del successivo sviluppo di carriera, le disposizioni di cui all'articolo 59 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31.

 

 

     Art. 18

Relazione informativa (art. 18 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. La Giunta provinciale presenta annualmente alla commissione legislativa competente una relazione contenente il piano annuale degli interventi di cui al precedente articolo 13, dati informativi sull'esercizio delle funzioni delegate nonché gli elementi che possano consentire alla commissione medesima la più completa valutazione delle attività programmate e dei risultati raggiunti.

 

 

     Art. 19

Norme transitorie (art. 19 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. Fino a quando la Provincia si avvale dei patronati scolastici, ai termini del terzo comma dell'articolo 4, per l'attuazione degli interventi previsti dal capo I del presente testo unico, i patronati stessi sono tenuti a produrre domanda di contributo entro il mese di maggio e l'erogazione dei contributi assegnati è disposta con le modalità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 13 del presente testo unico.

2. Nella prima applicazione del presente testo unico la data di cui al comma precedente è stabilita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Entro i 15 giorni successivi la Giunta provinciale approva il piano annuale per il 1978 che avrà riguardo all'anno scolastico 1978/79 sulla base dei fabbisogni di spesa relativi alle situazioni esistenti.

 

 

     Art. 20

Abrogazione leggi (art. 20 L.P. 10 agosto 1978, n. 30).

1. Per l'anno scolastico 1977/78 gli interventi di assistenza scolastica continuano ad essere svolti nell'osservanza delle leggi attualmente vigenti.

2. Con effetto dal 1 settembre 1978 cessano di applicarsi le disposizioni recate dalle leggi di cui al comma precedente, in quanto non compatibili con quelle disciplinate dalla presente legge.

3. Con effetto dal 1 settembre 1978 è abrogata la legge provinciale 30 giugno 1959, n. 8.

4. Con effetto dal 1 settembre 1978 è abrogata la lettera b) dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente borse di studio per studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado superiore.

 

 

Capo II

Interventi in favore dell'attività educativa

     Art. 21

(art. 2 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Fino all'emanazione di una legge organica nei limiti delle competenze statutarie in materia, la Giunta provinciale, per favorire le attività di promozione educativa e di educazione permanente per la comunità scolastica, nonché della sperimentazione di cui alla lettera d) dell'articolo 1 del presente testo unico può, nel rispetto delle competenze statali, e d'intesa con i componenti organi dello Stato, attuare interventi ed erogare contributi ad enti, associazioni, istituzioni e scuole.

2. Fra gli interventi attuabili o ammissibili a contributo rientrano in particolare:

- corsi ed attività di aggiornamento del personale scolastico ed educativo;

- promozione e partecipazione a convegni e seminari di studio relativi a tematiche educative;

- realizzazione di attività di ricerca, documentazione e pubblicazione concernenti i problemi scolastici;

[- viaggi di studio e scambi di istruzione per il personale della scuola, attinenti alla sua professione] ;

[- scambi di istruzione per gli studenti delle scuole secondarie] ;

- interventi a sostegno di iniziative di sperimentazione scolastica;

- altre iniziative di particolare interesse educativo rientranti nelle finalità di cui al presente articolo.

2-bis. Al fine di favorire lo sviluppo della cultura dell'integrazione europea ed il migliore inserimento nel mercato del lavoro della popolazione trentina, la Giunta provinciale, nell'ambito delle attività di promozione educativa di cui al comma 1, può attuare, direttamente o attraverso le istituzioni scolastiche, corsi per adulti volti all'apprendimento ed al perfezionamento delle lingue straniere dell'Unione europea ed in particolare della lingua tedesca. Al fine della verifica della qualità dei corsi e dei programmi nonché degli standard di apprendimento, la Provincia si avvale della collaborazione dell'Università degli studi di Trento e dell'Istituto trentino di cultura. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, le risorse da destinare all'attuazione dei corsi di lingua straniera sono stabilite anche sulla base di specifici progetti educativi elaborati dalle istituzioni scolastiche stesse. La Giunta provinciale coordina le iniziative di cui al presente comma con quelle previste dal piano provinciale di promozione della cultura ai sensi della L.P. 30 luglio 1987, n. 12 e con quelle promosse dalla Regione ai sensi della L.R. 2 maggio 1988, n. 10 (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea), come modificata dalla L.R. 25 giugno 1995, n. 4 .

3. I contributi di cui al primo comma possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Essi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento; l'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di analitica documentazione delle spese sostenute.

4. [La Giunta provinciale entro il 30 novembre di ogni anno approva un piano contenente gli obiettivi, i criteri e le modalità di attuazione delle iniziative per l'anno successivo.] .

5. In fase di prima applicazione il piano di cui al precedente comma verrà approvato entro trenta giorni dalla data del 2 luglio 1986.

 

 

     Art. 22

(art. 3 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Fino alla emanazione di una legge organica, nei limiti delle competenze statutarie in materia e al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità dei soggetti portatori di handicap, la Provincia può istituire direttamente, a decorrere dall'anno scolastico 1986/87, corsi teorico-pratici di specializzazione, previsti dal D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 per la formazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia, elementari, secondarie e dei centri di formazione professionale esistenti in provincia. Detti corsi mirano alla preparazione specialistica del personale direttivo e docente della scuola, a vantaggio dei soggetti portatori di handicap e sono organizzati, limitatamente al personale statale, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.

2. I corsi hanno durata biennale e prevedono una parte formativa ed informativa ed un tirocinio pratico. Essi si adeguano, per il personale direttivo e docente della scuola a carattere statale, per le finalità di cui all'articolo 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, alla normativa statale in vigore.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente la strutturazione ed organizzazione dei corsi nei diversi indirizzi, i programmi, i requisiti, le modalità di iscrizione e frequenza ai medesimi, le eventuali relative tasse di iscrizione e frequenza sono determinati con apposito provvedimento della Giunta provinciale.

4. Al termine del corso biennale i candidati dovranno sostenere un esame finale a superamento del quale sarà rilasciato loro apposito titolo di specializzazione.

5. I frequentanti i corsi di cui al presente articolo, in quanto tirocinanti, devono essere assicurati contro gli infortuni, nonché per i danni derivanti da responsabilità civile.

 

 

     Art. 23

(art. 4 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Per favorire l'orientamento scolastico degli studenti attraverso attività di formazione, informazione e documentazione nonché attraverso la realizzazione di sperimentazioni, progetti e ricerche concernenti tematiche orientative, la Giunta provinciale, nel rispetto delle competenze statali, può attuare iniziative ed erogare contributi a scuole od enti.

2. I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Essi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento; l'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di analitica documentazione delle spese sostenute.

3. [La Giunta provinciale entro il 30 novembre di ogni anno approva un piano contenente gli obiettivi, i criteri e le modalità di attuazione delle iniziative per l'anno successivo.] .

4. In fase di prima applicazione il piano di cui al precedente comma verrà approvato entro trenta giorni dalla data del 2 luglio 1986.

 

 

Capo III

Interventi a favore degli alunni handicappati

     Art. 24

(art. 5 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Al fine di prevenire e rimuovere gli ostacoli invalidanti che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dell'alunno alla vita scolastica e di agevolare l'attuazione del diritto allo studio di cui al capo I del presente testo unico e di favorire l'integrazione degli alunni handicappati nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classe normali, nonché la promozione di iniziative volte allo sviluppo e alla formazione della loro personalità in integrazione con l'ambiente sociale esterno alla famiglia, in attuazione del disposto della lettera g) dell'articolo 3 del presente testo unico vengono attuati i seguenti interventi:

a) servizi di accompagnamento e di trasporto anche individualizzato;

b) servizio di assistenza educativa;

c) fornitura di attrezzature scolastiche specialistiche e di materiale didattico specifico;

d) istituzione di corsi per l'aggiornamento del personale che cura l'inserimento;

e) ogni altro intervento idoneo a favorire la socializzazione e lo sviluppo educativo degli alunni affetti da handicap.

 

 

     Art. 25

(art. 6 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Per consentire agli alunni minorati nel linguaggio e nella comunicazione un particolare intervento che garantisca l'integrazione nelle scuole normali di ogni ordine e grado, la Giunta provinciale, in armonia con gli altri interventi attuati a favore degli alunni portatori di handicap, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con enti o istituzioni pubbliche specializzati.

2. In detta convenzione sono individuate le modalità atte ad assicurare il coordinamento fra l'attività oggetto della convenzione medesima e le attività di competenza delle unità sanitarie locali.

 

 

     Art. 26

(art. 7 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. In attuazione dei fini del capo III del presente testo unico la giunta comprensoriale provvede all'assunzione di personale assistente-educatore per assistere l'handicappato nelle sue particolari necessità durante l'orario scolastico, la mensa, le attività integrative ed educative, extra e parascolastiche, anche garantendo il servizio di accompagnamento, e per attendere a particolare forme di attività specifica a favore del soggetto portatore di handicap in collaborazione con il personale insegnante e riabilitativo che opera per l'inserimento.

2. I comprensori provvedono entro sei mesi dalla data del 2 luglio 1986 a definire un mansionario da inserire nel regolamento organico del personale dipendente.

3. L'orario di servizio del personale assistente-educatore all'interno della scuola, nonché il coordinamento della sua attività con quella di programmazione didattica, formativa, riabilitativa devono essere concordati dal comprensorio attraverso specifiche intese con le istituzioni scolastiche ed autorità sanitarie competenti.

4. Per favorire la collaborazione fra personale assistente e docente, il personale assistente-educatore partecipa su invito, senza diritto di voto, alle sedute degli organi collegiali della scuola nelle quali vengano dibattuti argomenti inerenti l'inserimento scolastico.

 

 

     Art. 27

(art. 8 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Nell'ambito delle iniziative di formazione professionale di cui alla legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9, la Provincia può organizzare, a decorrere dall'anno scolastico 1986/87, corsi di formazione per il personale assistente-educatore. Le materie, l'orario delle lezioni, i programmi i requisiti e le modalità di iscrizione e di frequenza ai corsi verranno stabiliti con provvedimento della Giunta provinciale.

2. Al termine del corso, previo superamento di un esame finale, viene rilasciato apposito attestato che sarà valutato tra i titoli individuati ai fini del concorso di cui all'articolo 28.

3. Per l'iscrizione al corso è richiesto il possesso del diploma di maturità magistrale.

 

 

     Art. 28

(art. 9 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Il comprensorio provvede all'assunzione mediante pubblico concorso del personale assistente-educatore di cui al precedente articolo 26 nei limiti della dotazione organica di cui all'allegata tabella A), che potrà essere modificata in relazione a sopravvenute esigenze operative. Alla copertura dei posti che si renderanno comunque disponibili nel triennio il comprensorio provvede attingendo alla graduatoria degli idonei del concorso di cui al successivo articolo 32.

2. La giunta comprensoriale provvede a bandire i concorsi per la copertura dei posti di ruolo in pianta organica.

3. Per accedere ai posti di personale assistente-educatore è richiesto il possesso del diploma di maturità magistrale.

4. Spetta alla Giunta provinciale determinare con proprio provvedimento le materie e i programmi delle prove d'esame.

5. Il personale assistente-educatore è equiparato al personale della quinta qualifica funzionale del personale degli enti locali.

6. Parte dell'orario di servizio del personale assistente-educatore dovrà essere riservata ai rapporti con le famiglie, con le unità sanitarie locali, con gli organi collegiali della scuola.

7. Il personale assistente-educatore, durante le ore in cui non assiste direttamente gli alunni portatori di handicap e durante i periodi di chiusura delle scuole, è utilizzato, previa definizione nel mansionario di cui all'articolo 26, secondo comma, del presente testo unico, anche per attività di aggiornamento, attività formative e presso colonie e soggiorni organizzati da enti che fruiscano degli interventi provinciali o per altre mansioni.

8. Il comprensorio può assumere personale supplente attingendo da apposita graduatoria formulata in base a direttive stabilite dalla Giunta provinciale, di durata biennale, che dovrà essere approvata dal competente organo comprensoriale entro il 1 luglio dell'anno di riferimento.

8-bis. In dipendenza di particolari necessità causate da temporanei incrementi dei fabbisogni di assistenza per gli alunni handicappati, i comprensori possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale ad assumere personale con contratto a termine, di durata non superiore a nove mesi, entro il limite del vento per cento del totale complessivo dei posti di assistente educatore dell'allegata tabella A), attingendo alla graduatoria di cui al comma 8. Il numero di unità di personale da assumere è determinato dalla Giunta provinciale con il provvedimento di autorizzazione, sulla base di programmi di utilizzo ad essa presenti dai comprensori stessi .

9. Fino a quando non verrà diversamente disposto con la legge provinciale di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico sull'ordinamento del personale assistente-educatore, si rinvia alle norme contenute nella legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

     Art. 29

(art. 10 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Il comprensorio, in relazione alle esigenze riscontrate sul proprio territorio, determina il numero dei posti di ruolo in pianta organica da coprire con personale a tempo pieno e quello da coprire con personale a tempo parziale con orario pari a 18 o 24 ore settimanali.

 

 

     Art. 30

(art. 11 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. La giunta comprensoriale provvederà all'assegnazione di servizio dei candidati vincitori di un concorso secondo l'ordine di graduatoria, avuto riguardo alle preferenze espresse dagli interessati.

2. Al fine di assicurare la continuità assistenziale-educativa, l'assegnazione ad altra sede può essere chiesta all'interessato non prima del compimento di un triennio di servizio con lo stesso alunno handicappato.

3. Le assegnazioni di servizi sono disposte annualmente a domanda o d'ufficio con deliberazione della giunta comprensoriale. Le assegnazioni a domanda sono disposte con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo dalla giunta comprensoriale sulla base delle domande presentate, dei posti disponibili e delle esigenze di servizio, tenuto conto dell'anzianità di servizio, delle esigenze di famiglia e di altri titoli eventualmente determinati dalla stessa.

4. La giunta comprensoriale farà luogo d'ufficio all'assegnazione ad altra sede per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella sede stessa.

5. Nel disporre il trasferimento per soppressione di sede la giunta comprensoriale terrà conto dell'anzianità di servizio, delle esigenze di famiglia, di eventuali titoli ed in particolare della continuità dei servizio prestato nella sede dove avviene la soppressione di posto. Le operazioni di assegnazione di sede al personale perdente posto sono effettuate con precedenza rispetto alle assegnazioni a domanda, sulla base degli stessi criteri stabiliti per queste ultime.

 

 

     Art. 31

(art. 12 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Nel caso di eccedenza del personale di ruolo, esso potrà essere comandato presso un altro comprensorio in cui dovesse verificarsi carenza di personale assistente-educatore, su richiesta del comprensorio stesso e sentito l'interessato. La regolazione dei rapporti finanziari fra i comprensori sarà riscontrata nel piano di cui all'articolo 13 del presente testo unico.

2. Qualora dovessero perdurare le condizioni di cui al comma precedente, il personale comandato per almeno un quinquennio potrà essere trasferito previo consenso dell'interessato al comprensorio presso il quale è comandato. I comprensori non possono coprire più del 50 per cento dei posti disponibili in pianta organica mediante l'istituto del trasferimento.

 

 

     Art. 32

(art. 13 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Nella prima applicazione del capo III del presente testo unico i comprensori sono autorizzati ad indire un concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di assistente-educatore stabiliti nella dotazione organica di cui all'allegata tabella A). Il concorso è riservato al personale in servizio presso i comprensori nel corso dell'anno scolastico 1984-1985 o 1985-1986 e che presso i medesimi abbia comunque maturato un'anzianità complessiva senza demerito di almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, con la qualifica di operatore socio-educativo o operatore socio-assistenziale, prescindendo eventualmente dal limite massimo di età.

2. Il concorso di cui al primo comma consiste in una prova scritta ed una prova orale il cui programma d'esame sarà stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del precedente articolo 28.

3. Con il provvedimento di cui al comma precedente la Giunta provinciale determinerà altresì il punteggio massimo per ciascuna categoria dei titoli e per ciascuna prova d'esame.

4. La Provincia istituisce un apposito corso di preparazione della durata di cento ore articolato sui contenuti del programma del concorso di cui al primo comma del presente articolo. Al corso è ammesso il personale in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

5. Al termine del corso di cui al comma precedente, previo superamento di apposito colloquio, verrà rilasciato un attestato che costituirà titolo di valutazione ai sensi del precedente terzo comma. In ogni caso la partecipazione al corso non potrà essere inferiore ad ottanta ore.

6. L'assegnazione di servizio sarà effettuata dalla giunta comprensoriale secondo l'ordine di graduatoria e con precedenza per le esigenze di continuità socio-educativa e/o socio-assistenziale.

 

 

     Art. 33

(art. 14 L.P. 23 giugno 1986, n. 15).

1. Quanto previsto dal capo III del presente testo unico rimane in vigore come soluzione transitoria fino alle modifiche che saranno apportate con apposito provvedimento legislativo inteso a disciplinare in modo organico gli interventi in materia assistenziale.

Capo IV

.

 

 

Allegato

TABELLA A

POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE ASSISTENTE-EDUCATORE

 

 

Posti 

 

Comprensorio  

di 

Qualifica funzionale 

 

ruolo 

 

 

 

 

1. Comprensorio Valle di Fiemme 

6 

 

V° assist. educatore 

2. Comprensorio Valle di Primiero 

4 

 

V° assist. educatore 

3. Compr. Bassa Valgarina e Tesino 

9 

 

V° assist. educatore 

4. Compr. Alta Valsugna  

14 

 

V° assist. educatore 

5. Compr. Valle dell'Adige  

47 

 

V° assist. educatore 

6. Comprensorio Valle di Non  

9 

 

V° assist. educatore 

7. Comprensorio Valle di Sole  

6 

 

V° assist. educatore 

8. Comprensorio Valli Giudicarie  

11 

 

V° assist. educatore 

9. Comprens. Alto Garda e Ledro  

15 

 

V° assist. educatore 

10. Comprensorio Vallagarina  

27 

 

V° assist. educatore 

11. Comprensorio Valle di Fassa  

2 

 

V° assist. educatore 

 

 

 

 

TOTALE 

150