§ 6.3.2 - L.P. 24 maggio 1978, n. 20.
Disposizioni in materia di finanza locale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:24/05/1978
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. A partire dal 1. gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui autorizzati a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni, sono assunte a carico del bilancio della Provincia
Art. 3.      1. Le garanzie prestate sui cespiti delegabili dai comuni per l'assunzione dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci, sono rese libere
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 6.3.2 - L.P. 24 maggio 1978, n. 20.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(B.U. 30 maggio 1978, n. 27).

 

Art. 1. [1]

     [1. Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale e vistato dal sindaco, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

     2. E' fatto divieto ai comuni di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. i prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi, si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977 al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio della Provincia ai sensi del successivo articolo 2.

     3. Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati dalla Giunta provinciale per l'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4, e 5 del D.L. 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, numero 62, nonché ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

     4. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali, regionali e provinciali, supera il 25 per cento delle entrate dei comuni relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata i'assunzione dei mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

     5. Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977 relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri Istituti di credito.

     6. I comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978 sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nella presente legge.

     7. Nel bilancio di cui al primo comma saranno compresi i contributi con i quali i comuni concorrono nelle spese delle aziende di trasporto o per i servizi di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi.]

 

     Art. 2.

     1. A partire dal 1. gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui autorizzati a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni, sono assunte a carico del bilancio della Provincia.

     2. I comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno trasmettere alla Giunta provinciale i piani di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma.

     3. La Provincia pagherà le rate di ammortamento di cui al primo comma direttamente all'ente mutuante; fino a quando, peraltro, la Provincia non subentra al comune nel contratto di mutuo verso l'ente mutuante, la stessa rimborsa le rate eventualmente pagate ed anticipa, alle rispettive scadenze, quelle da pagare.

     4. In dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci dei comuni del 1978 e degli anni successivi non dovrà più essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo comma, salvo per quella parte che fosse necessaria in relazione al disposto del precedente comma.

 

     Art. 3.

     1. Le garanzie prestate sui cespiti delegabili dai comuni per l'assunzione dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci, sono rese libere.

     2. L'ammontare complessivo dei cespiti resi disponibili ai sensi del precedente comma può essere delegato esclusivamente a garanzia dei mutui da assumere per investimenti, nel limite del 40 per cento dei cespiti medesimi.

 

     Art. 4. [2]

     [1. Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1978 - escluse quelle per il personale, per interessi passivi sui mutui, per i contributi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, nonché quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o provinciali con vincolo di destinazione, e per i costi dei servizi, compreso il personale necessario, da istituire in base a norma di legge, qualora i costi dei servizi vengano coperti con pertinenti entrate - non potrà subire incrementi superiori al 7 per cento dell'ammontare impegnato per il 1977 quale risulta dal documento previsto dal primo comma del precedente articolo 1. Le spese per il personale, sopra considerate, si riferiscono a quelle a carico, per legge, dei comuni, anche se il personale stesso risulti dipendente da enti, consorzi ed aziende, purché pubblici, comunque costituiti.

     2. In attesa della regolamentazione dei trasporti di interesse provinciale, i contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 non potranno subire alcun incremento rispetto a quanto dovuto allo stesso titolo per l'esercizio 1977.

     3. I comuni che, dopo l'applicazione del limite massimo di incremento di spesa, di cui ai precedenti commi, presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti. Qualora, in sede consuntiva, le entrate risultassero inferiori alle previsioni, il comune dovrà imputare l'eccedenza di spesa al bilancio dell'anno successivo.

     4. Ai fini della determinazione del costo del personale deve essere assunto come riferimento per la nuova spesa l'importo risultante per tale titolo dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1.

     5. Le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione per il 1978, redatte in difformità ai commi precedenti, sono nulle.]

 

     Art. 5. [3]

     [1. Nell'anno 1978, i comuni, le loro aziende ed i loro consorzi, non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1977.

     2. Per l'anno 1978 non potrà essere assunto, per mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1977.

     3. I comuni superiori a diecimila abitanti contestualmente al bilancio 1978 accertano il numero dei posti che sono vacanti nei confronti del limite di cui al primo comma o che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento entro il 31 dicembre 1978 nei servizi comunali e nelle loro aziende.

     4. Con riferimento a tale accertamento i comuni deliberano il piano di utilizzazione di tale complessiva disponibilità di posti provvedendo, ove questo sia richiesto da esigenze derivanti dalla ristrutturazione dei servizi o dalla istituzione di nuovi, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica delle relative piante organiche.

     5. Per i comuni fino a diecimila abitanti è consentita la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con facoltà di modificare le qualifiche dei posti vacanti. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

     6. Rimane comunque ferma l'eccezione relativa alla assunzione di personale per nuovi servizi di cui ai primo comma dell'articolo 4.

     7. I comuni fino a diecimila abitanti che non presentino vacanze nella pianta organica, possono assumere, previa modifica della suddetta pianta, un numero di dipendenti, sempreché si tratti di personale specializzato e destinato a nuovi servizi, fino ad un massimo del dieci per cento del personale in servizio al 31 dicembre 1977.

     8. L'eventuale personale non di ruolo in servizio presso i comuni di cui ai commi precedenti si computa ai fini della copertura del numero dei posti vacanti nella pianta organica.

     9. Le spese per il personale derivanti dall'applicazione dei precedenti commi verranno portate in aumento del costo considerato al quarto comma dell'articolo 4 e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente locale, saranno coperte, a consuntivo, con le modalità dell'articolo 7, entro il 31 marzo 1979.

     10. Nel limite di cui al primo comma non è compreso il personale o comandato dalla Regione o dalla Provincia, o la cui spesa è coperta da contributi statali o provinciali concessi a seguito della attribuzione di deleghe di funzioni amministrative.

     11. I livelli retributivi non potranno, in ogni caso, superare quelli contenuti negli accordi previsti dall'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11.]

 

     Art. 6. [4]

     [1. Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di ogni bimestre ai comuni autorizzati dalla Giunta provinciale ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione per l'anno 1977, sono erogate somme corrispondenti ai due dodicesimi dei mutui stessi, ai netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici assunti a carico del bilancio della Provincia ed iscritte nei bilanci dei comuni per il 1977, nonché dell'aumento del 20 per cento delle entrate sostitutive di cui al primo comma dell'articolo 9 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. La detrazione riguardante l'aumento delle entrate sostitutive potrà essere fatta in occasione delle erogazioni a conguaglio di cui al successivo articolo 7.

     2. Fino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale, alle erogazioni previste dal precedente comma provvede la Giunta provinciale e, a tal fine, i comuni dovranno trasmettere alla stessa, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un prospetto riepilogativo delle somme dovute agli istituti mutuanti a titolo di rate di ammortamento dovute nell'anno 1978 per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.]

 

     Art. 7. [5]

     [1. Il pareggio dei bilanci comunali, approvati ai sensi della presente legge, è assicurato, per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio della Provincia, mediante erogazioni da parte della stessa.

     2. L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione - firmata dal sindaco e dal segretario comunale - da cui risultino i dati relativi alle spese previste dal primo comma dell'articolo 4 e all'importo relativo alle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui.

     3. La Provincia provvede alle suddette erogazioni versando le stesse alle tesorerie comunali in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni trimestrali di cassa, ove sarà tenuto conto anche dei versamenti effettuati ai sensi degli articoli 2 e 6 della presente legge. A tal fine comuni inviano, a richiesta della Provincia, i dati relativi al fabbisogno trimestrale di cassa, diviso per sezioni di spesa, di cui al precedente comma.]

 

     Art. 8. [6]

     [1. I comuni, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Giunta provinciale, non possono mensilmente impegnare somme superiori ad un dodicesimo delle spese iscritte nell'ultimo bilancio approvato, o nei limiti delle maggiori spese necessarie ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionato in dodicesimi.]

 

     Art. 9. [7]

     [1. Fino al 31 dicembre 1978 è sospesa la costituzione di aziende speciali municipalizzate o consortili per provvedere a servizi attualmente gestiti in economia sotto qualsiasi forma, o all'attuazione di nuovi servizi.

     2. Sono ammesse deroghe alle disposizioni del precedente comma per consentire la prosecuzione del servizio in occasione della scadenza di concessone a privati, o di scioglimento di consorzi o società esistenti, nonché per attuare accorpamenti, fusioni ed unificazioni di aziende esistenti, da realizzare sotto forma di consorzi o di società pubbliche.

     3. Le deroghe innanzi previste sono consentite sempreché la costituzione delle nuove aziende, sotto qualsiasi forma realizzate, non produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed accresca l'efficienza del servizio.]

 

     Artt. 10. - 12. [8]

     (Omissis) [9].

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[7] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[8] Articoli abrogati dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[9] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.