§ 3.1.25 - L.P. 15 gennaio 1993, n. 1.
Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:15/01/1993
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programma provinciale di intervento a tutela degli insediamenti storici.
Art. 3.  Approvazione del programma.
Art. 4.  Domande e graduatorie per la concessione di incentivi e contributi.
Art. 5.  Deliberazione annuale di attuazione del programma di intervento a tutela degli insediamenti storici.
Art. 6.  Misura dei contributi.
Art. 7.  Varianti al progetto ammesso all'incentivo finanziario.
Art. 8.  Contributi.
Art. 9.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 10.  Varianti al progetto ammesso a contributo.
Art. 11.  Interventi della Provincia per il recupero degli insediamento storici.
Art.  11 bis. Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.
Art. 12.  Decadenza dai benefici.
Art. 13.  Modificazioni all'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
Art. 14.  Integrazione delle disposizioni di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
Art. 15.  Ulteriori integrazioni delle disposizioni di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
Art. 16.  Modificazioni all'articolo 95 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
Art. 17.  Modificazioni all'articolo 121 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
Art. 18.  Modificazioni all'articolo 150 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
Art. 19.  Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 128 e 129 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
Art. 20.  Modificazioni all'articolo 127 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
Art. 21.  Predisposizione testo unico.
Art. 22.  Prima applicazione.
Art. 23.  Divieto di cumulo di benefici.
Art. 24.  Modificazione delle limitazioni e della durata del divieto di alienazione previsti dall'articolo 17 «Divieto di alienazione - Durata delle limitazioni» della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 [...]
Art. 25.  Norma transitoria.
Art. 26.  Abrogazioni.
Art. 27.  Riferimento delle spese e rinvio autorizzazione.


§ 3.1.25 - L.P. 15 gennaio 1993, n. 1.

Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

(B.U. 26 gennaio 1993, n. 4).

 

TITOLO I

Obiettivi e finalità

 

Capo I

Programmazione degli interventi

 

Art. 1. Finalità.

     1. Nell'ambito più generale della protezione e riqualificazione dei beni culturali e ambientali della provincia, la presente legge disciplina gli interventi provinciali per la tutela e il riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici nonchè gli incentivi finanziari diretti a favorirne il recupero e la valorizzazione. Le funzioni di promozione e recupero degli insediamenti storici sono delegate ai comuni nei limiti di cui alle seguenti disposizioni. Fino a nuova definizione della disciplina delle deleghe agli enti locali, le predette funzioni sono esercitate dai comuni in forma associata attraverso il comprensorio di appartenenza, fatta eccezione per i comuni di Trento e Rovereto che vi provvedono direttamente. Conseguentemente le disposizioni degli articoli seguenti, relative alla disciplina dell'esercizio delle funzioni medesime, sono riferite ai comprensori ed ai comuni di Trento e Rovereto.

     2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a promuovere:

     a) la conoscenza, la protezione, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra manifestazione antropico-insediativa costituente eredità significativa della storia locale;

     b) la miglior fruizione degli insediamenti storici, in termini non solo di convivenza individuale ma anche di interesse collettivo, per contribuire ad un più soddisfacente equilibrio economico-sociale del territorio;

     c) il recupero del patrimonio edilizio abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua naturale destinazione favorendo, anche con idonei incentivi finanziari, la conservazione delle funzioni tradizionali indebolite o minacciate e determinando le modalità per l'esecuzione degli interventi necessari a consentire condizioni di vita adeguate per la residenza, le attività produttive e i servizi sociali.

     3. Agli effetti della presente legge gli insediamenti storici sono quelli individuati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", secondo i criteri dettati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge.

 

     Art. 2. Programma provinciale di intervento a tutela degli insediamenti storici. [1]

     1. In conformità ai contenuti dei piani regolatori generali nonchè agli indirizzi e ai criteri generali stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" e tenuto conto delle priorità eventualmente indicate dai comuni, la Giunta provinciale predispone il programma provinciale di intervento e tutela degli insediamenti storici.

     2. Il programma ha durata triennale e definisce:

     a) i criteri per la graduazione dei contributi e la quantificazione delle spese ammissibili, a favore dei comuni, per il recupero di immobili di proprietà comunale o destinati in base ad apposita convenzione ad usi sociali collettivi, per la predisposizione di opere e progetti di sistemazione urbana relativi agli insediamenti storici da destinare a fini pubblici, nonchè per l'espropriazione delle aree e degli edifici prevista dall'articolo 52, comma 1 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;

     b) i criteri per la graduazione dei contributi e la quantificazione delle spese ammissibili per le iniziative di recupero di beni costituenti il tessuto storico eseguite da privati proprietari, tenuto conto dell'importanza dei beni e del rapporto tra il patrimonio storico recuperato e l'insediamento storico in cui è inserito. A tal fine sono individuati gli ambiti territoriali che, in relazione alla situazione del mercato immobiliare e alla caratterizzazione economica dell'area di intervento, sono esclusi dall'intervento di incentivazione pubblica. Sono altresì individuate le categorie dei soggetti che in relazione all'attività economica esercitata non sono ammesse al contributo pubblico;

     c) le caratteristiche degli interventi diretti della Provincia, relativi agli insediamenti storici, per il recupero o la valorizzazione di beni, complessi di beni o ambienti storici di particolare pregio o che richiedano opere specialistiche particolarmente onerose ovvero per i quali siano necessari interventi urgenti, nonchè i criteri per definire la misura dell'intervento finanziario della Provincia previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della presente legge;

     d) i criteri e gli ambiti di intervento della Provincia finalizzati a realizzare e favorire attività di studio nonchè di informazione culturale e professionale.

 

     Art. 3. Approvazione del programma.

     1. Il programma di cui all'articolo 2 è approvato dalla Giunta provinciale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta provinciale può provvedere annualmente all'aggiornamento del programma per la parte restante del triennio.

 

     Art. 4. Domande e graduatorie per la concessione di incentivi e contributi.

     1. Sulla base del programma triennale, comuni e privati proprietari presentano annualmente, rispettivamente alla Provincia, i primi, e ai comprensori o ai comuni di Trento e Rovereto, i secondi, le domande per la concessione dei contributi indicati alle lettere a) e b) del comma 2, dell'articolo 2.

     2. La Giunta provinciale fissa con apposita deliberazione la documentazione da allegare alla domanda, i termini entro i quali le domande sono presentare, le modalità di presentazione, nonchè il termine entro il quale i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto inviano alla Giunta provinciale le graduatorie delle domande dei privati proprietari. Sono ammesse al contributo le spese da sostenere per interventi da effettuarsi dopo la data di presentazione della domanda.

     3. I comprensori e i comuni di Trento e di Rovereto provvedono all'istruttoria delle domande presentate dai privati proprietari e approvano apposite graduatorie per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge [2].

     4. [3].

 

     Art. 5. Deliberazione annuale di attuazione del programma di intervento a tutela degli insediamenti storici. [4]

     1. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta provinciale, sulla base del programma di cui all'articolo 2, delle domande di contributo presentate dai comuni e delle graduatorie approvate dai comprensori e dai comuni di Trento e Rovereto ai sensi dell'articolo 4, approva la deliberazione annuale di attuazione del programma di intervento a tutela degli insediamenti storici.

     2. La deliberazione annuale di attuazione del programma individua:

     a) le iniziative dei comuni ammesse a contributo e le somme ad esse destinate;

     b) le iniziative dei privati proprietari ammesse a contributo sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 4 e le somme ad essi destinate;

     c) gli interventi diretti della Provincia per la valorizzazione e il recupero degli insediamenti storici e l'ammontare delle somme ad essi destinate;

     d) le somme da destinare all'intervento finanziario della Provincia previsto dal comma 5 dell'articolo 11;

     e) le attività di studio e informazione culturale e professionale e l'ammontare delle somme ad esse destinate.

 

TITOLO II

Disciplina delle iniziative a favore dei comuni e

privati proprietari e degli interventi della Provincia.

 

Capo I

Interventi a favore dei comuni

 

     Art. 6. Misura dei contributi. [5]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, ai loro consorzi, ovvero alle forme associative previste dalle disposizioni di cui al capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, per le iniziative di recupero, valorizzazione e acquisizione degli immobili e delle aree costituenti gli insediamenti storici, secondo i criteri individuati dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono individuati nella deliberazione annuale di cui all'articolo 5 e sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa:

     a) per il recupero di immobili di proprietà comunale o da destinare, in base ad apposita convenzione, ad usi collettivi o a servizi pubblici o di interesse sociale;

     b) per l'acquisto di immobili costituenti insediamenti storici, da destinare a servizi pubblici o di interesse sociale;

     c) per l'esproprio di aree o edifici ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;

     d) per la progettazione di interventi di sistemazione urbana che riguardino volumi, complessi e vuoti urbani di particolare rilevanza in considerazione degli aspetti architettonici, della storia e dei valori culturali, dell'importanza ambientale e della singolarità e unicità, nonché per la realizzazione degli stessi progetti in quanto competenza del comune [6].

     3. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legislazione in materia di finanza locale .

     4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella forma di contributi in conto capitale o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni. I contributi annui costanti sono determinati in modo che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata degli stessi e al tasso di interesse fissato dalla Giunta provinciale, risulti, tenuto conto altresì degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei contributi di cui al comma 2.»

     2. Per i fini di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzato al capitolo 55331, con la tabella A di cui all'articolo 1, il limite d'impegno di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1995 al 2004.

 

     Art. 7. Varianti al progetto ammesso all'incentivo finanziario.

     1. Qualora i comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 6 approvino varianti al progetto ammesso al beneficio sono obbligati a comunicare tali varianti al servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

     2. Entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione con la quale la Giunta provinciale abbia riscontrato difformità tra le varianti e gli anzidetti criteri, il comune può rinunciare alle varianti giudicate difformi, dando contestuale comunicazione al servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

     4. Qualora il comune non provveda, nel termine fissato, alla comunicazione di rinuncia alle varianti difformi, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza dal contributo concesso per intero ovvero per la parte di intervento non conforme ai criteri di cui all'articolo 2 ed obbliga il comune alla restituzione delle somme eventualmente erogate.

 

Capo II

Interventi a favore di privati proprietari

 

     Art. 8. Contributi.

     1. Per la realizzazione delle iniziative di recupero dei beni costituenti gli insediamenti storici possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa, secondo quanto disposto dalla deliberazione annuale di cui all'articolo 5, sulla base delle graduatorie approvate dai comprensori e dai comuni di Trento e Rovereto [7].

     2. Per importi di spesa ammessa superiori al limite stabilito annualmente con la deliberazione di cui all'articolo 5, i contributi possono essere concessi in quote annue, per periodi di durata non superiore a tre anni.

 

     Art. 9. Concessione ed erogazione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 8 è disposta con provvedimento del comprensorio competente e rispettivamente dei comuni di Trento e Rovereto.

     2. Con provvedimento di cui al comma 1 i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto stabiliscono i termini per l'ultimazione dei lavori di recupero. I comprensori e i comuni di Trento e Rovereto sono tuttavia autorizzati a concedere una sola proroga degli stessi su motivata richiesta dei beneficiari.

     3. L'erogazione del contributo è disposta dai comprensori e dai comuni di Trento e Rovereto a seguito dell'ultimazione dei lavori e previo riscontro della conformità di quanto eseguito con il progetto autorizzato e con le relative varianti.

     4. Sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata in comune può essere erogata un'anticipazione fino al 50 per cento del contributo concesso.

     5. In relazione alla deliberazione annuale di attuazione del programma di intervento, la Giunta provinciale assegna a ciascun comprensorio e ai comuni di Trento e Rovereto le somme da utilizzare. L'erogazione delle relative somme è disposta mediante versamento in via anticipata alla tesoreria di ciascun comprensorio e dei comuni di Trento e Rovereto, in relazione al fabbisogno di cassa di ciascuno di essi. A tal fine i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto invieranno periodicamente alla Giunta provinciale i dati relativi al detto fabbisogno.

 

     Art. 10. Varianti al progetto ammesso a contributo.

     1. I privati proprietari beneficiari dei contributi di cui all'articolo 8 che intendono realizzare varianti all'originario progetto di recupero dell'immobile ammesso a contributo, devono trasmettere al comprensorio competente ovvero ai comuni di Trento e Rovereto il relativo progetto di variante come autorizzato in sede comunale.

     2. Entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del progetto, il comprensorio ovvero i comuni di Trento e Rovereto verificano se le varianti proposte comportino una diversa valutazione della domanda di ammissione al contributo, in riferimento ai criteri di cui all'articolo 2 e comunicano all'interessato la propria decisione. Il silenzio dell'amministrazione protratto oltre il termine di trenta giorni equivale ad accertamento di conformità della variante ai predetti criteri.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale il comprensorio o i comuni di Trento e Rovereto hanno giudicato inammissibili al contributo le varianti proposte, l'interessato può rinunciare alle varianti medesime, dandone contestuale comunicazione al comprensorio ovvero ai comuni di Trento e Rovereto.

     4. Qualora il privato proprietario non provveda, nel termine fissato, alla comunicazione di rinuncia alle varianti giudicate difformi, il comprensorio ovvero i comuni di Trento e Rovereto pronunciano la decadenza dal contributo ed obbligano il proprietario alla restituzione delle somme eventualmente già erogate.

     5. Le somme restituite al comprensorio ovvero ai comini di Trento e Rovereto sono dagli stessi riversate alla tesoreria della Provincia per essere da questa introitate nel proprio bilancio.

 

Capo III

Interventi delle Provincia

 

     Art. 11. Interventi della Provincia per il recupero degli insediamento storici.

     1. L'individuazione nella deliberazione di cui all'articolo 5, quale oggetto dell'intervento diretto della Provincia, di un bene o di un complesso di beni o di un ambiente di particolare pregio o che richieda opere specialistiche particolarmente onerose ovvero per il quale siano necessari interventi urgenti, comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere necessarie alla loro valorizzazione e al loro recupero.

     2. L'individuazione del bene o dei complessi di beni di cui al comma 1 può avvenire solo qualora i comini non abbiano già agito ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ovvero rinuncino espressamente a valersi di tale possibilità e previo conforme parere della commissione urbanistica provinciale di cui all'articolo 6 della medesima legge. Tale individuazione sospende la possibilità per il comune di procedere all'espropriazione per pubblica utilità e alla diretta esecuzione delle opere ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     3. Ove i beni oggetto dell'individuazione di cui al comma 1 non siano di proprietà della Provincia, l'individuazione è notificata ai proprietari risultanti dal Libro fondiario.

     4. Entro centoventi giorni dalla notificazione, il proprietario o i proprietari interessati possono chiedere di stipulare con la Giunta provinciale apposita convenzione con cui si impegnano alla integrale esecuzione delle opere di recupero dell'immobile in conformità ad un progetto allegato alla stessa, eventualmente predisposto a cura della Giunta provinciale.

     5. La convenzione di cui al comma 4 definisce la misura dell'intervento finanziario a carico della Giunta provinciale come individuato ai sensi della lettera d) dell'articolo 5, la quota a carico del proprietario, tenuto conto anche del maggior valore che il bene verrà ad acquisire a seguito dell'intervento, nonché i termini di inizio e fine lavori.

     6. La misura dell'intervento finanziario a carico della Giunta provinciale non può comunque superare il 50 per cento della spesa ammissibile per il recupero del bene.

     7. La stima del bene e del maggior valore che esso verrà ad acquisire a seguito dell'intervento di recupero è affidata al servizio espropriazioni che la effettuerà tenuto conto  dell'effettivo valore di mercato del bene.

     8. Qualora entro il termine fissato non pervenga la richiesta di stipulazione della convenzione di cui al comma 4, ovvero qualora il privato non abbia ultimato le opere entro i tempi fissati nella medesima convenzione, la Giunta provinciale procede all'espropriazione per pubblica utilità del bene o di parte di esso e di norma avvalendosi dell'ausilio tecnico dell'ITEA esegue i lavori previa eventuale redazione del progetto.

     9. Qualora i beni oggetto degli interventi di recupero siano da destinare ad edilizia abitativa pubblica l'espropriazione, la progettazione e l'esecuzione dei lavori è affidata all'ITEA per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

     10. Gli immobili espropriati ai sensi del presente articolo entrano a fa parte del patrimonio della Provincia autonoma di Trento e ove abbiano destinazione residenziale possono essere trasferiti gratuitamente al patrimonio ITEA per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

     11. I beni espropriati ai sensi del comma 8 possono essere altresì trasferiti gratuitamente in proprietà ai comuni nel cui territorio gli stessi ricadono.

 

     Art. 11 bis. Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio. [8]

     1. Per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché per la conservazione e la tutela del paesaggio e la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilevanza degli eco-musei, a decorrere dall'anno 2007 è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

     2. Il fondo è destinato al finanziamento di:

     a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati a:

     1) il recupero del patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari locali;

     2) il recupero del patrimonio edilizio privato che presenti i requisiti del numero 1) o che sia comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-economico della comunità interessata, di potenziamento dei livelli di vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;

     3) il recupero e la sistemazione di strutture, manufatti ed elementi di accessibilità e arredo urbano, collegati agli interventi previsti dai numeri 1) e 2);

     b) progetti e interventi, pubblici e privati, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale che di area vasta, compreso il paesaggio rurale;

     c) programmi e iniziative di particolare rilevanza degli eco-musei.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità di concessione dei finanziamenti, anche nell'ambito di accordi di programma o avvalendosi, anche parzialmente, degli enti locali. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, con modalità stabilite nella medesima deliberazione della Giunta provinciale. Annualmente la Giunta provinciale individua la quota del fondo da destinare alle iniziative di cui al comma 2.

     4. I finanziamenti a valere sul fondo sono concessi:

     a) per gli enti locali fino al limite d'intervento definito ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);

     b) per le imprese fino al limite massimo previsto dalle leggi di settore, con le maggiorazioni eventualmente previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nei limiti da questa stabiliti;

     c) per gli altri soggetti pubblici e privati fino al limite definito dall'articolo 55 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), per i soggetti di prima fascia, maggiorato fino a 20 punti percentuali.

     5. Con il fondo possono essere finanziati interventi di completamento di opere già ammesse a finanziamento sulla base di questa legge.

     6. I finanziamenti previsti dal fondo non sono cumulabili con le misure di sussidio previste dall'articolo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991.

     7. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo e le deliberazioni di cui al comma 3, quando riguardano misure qualificate come aiuti di Stato, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

Capo IV

Decadenze

 

     Art. 12. Decadenza dai benefici. [9]

     1. Il beneficiario delle agevolazioni della presente legge decade dal contributo concesso nel caso di:

     a) avvenuta esecuzione delle opere in difformità al progetto ammesso ad agevolazione, salvo che non siano osservate le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10;

     b) inosservanza dei termini d'inizio o di ultimazione dei lavori;

     c) inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione o con la sottoscrizione della domanda;

     d) trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo prima della fine dei lavori.

     2. In presenza di gravi e giustificati motivi la Provincia, su motivata richiesta dell'interessato, può disporre la disapplicazione, anche parziale, della decadenza.

     3. Non costituisce causa di decadenza dal contributo l'effettuazione di varianti al progetto in assenza delle verifiche preventive di cui agli articoli 7 e 10, qualora le varianti non contrastino con i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 2 e sia rilasciata, anche successivamente all'accertamento delle difformità, l'autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria secondo quanto previsto dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

     4. Ove ricorrano i casi di cui al comma 1 la decadenza dal contributo è dichiarata dalla Provincia per i contributi concessi ai comuni e dagli enti delegati per i contributi concessi ai privati. La dichiarazione di decadenza comporta la revoca del contributo e l'obbligo a carico dei beneficiari di restituire la somma corrisposta aumentata degli interessi legali calcolati a partire dalla data di erogazione del contributo.

     5. Le somme restituite agli enti delegati ai sensi del presente articolo sono da essi riversate alla Provincia.

 

TITOLO III

«Ordinamento urbanistico e tutela del territorio»

 

     Art. 13. Modificazioni all'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     (Omissis).

 

     Art. 14. Integrazione delle disposizioni di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     (Omissis).

 

     Art. 15. Ulteriori integrazioni delle disposizioni di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     (Omissis).

 

     Art. 16. Modificazioni all'articolo 95 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     (Omissis).

 

     Art. 17. Modificazioni all'articolo 121 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     (Omissis).

 

     Art. 18. Modificazioni all'articolo 150 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     (Omissis).

 

     Art. 19. Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 128 e 129 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     1. Le sanzioni pecuniarie previste rispettivamente dal comma 2 dell'articolo 128 e dai commi 5 e 6 dell'articolo 129 sono raddoppiate.

 

     Art. 20. Modificazioni all'articolo 127 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     (Omissis).

 

     Art. 21. Predisposizione testo unico.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a predisporre un testo unico della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 con le modificazioni apportate dalla presente legge.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

 

Capo I

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 22. Prima applicazione.

     1. Il programma di cui all'articolo 2, in prima applicazione, viene approvato dalla Giunta provinciale con validità per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. Divieto di cumulo di benefici.

     1. I contributi previsti dalla presente legge sono alternativi e comunque non cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi provinciali in materia di edilizia abitativa.

 

     Art. 24. Modificazione delle limitazioni e della durata del divieto di alienazione previsti dall'articolo 17 «Divieto di alienazione - Durata delle limitazioni» della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 concernente «Norme per la tutela ed il ricupero degli insediamenti storici».

     1. I vincoli annotati nel Libro fondiario ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 26 e dall'articolo 98 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere cancellati, a richiesta dell'interessato, decorsi dieci anni dalla data di concessione del contributo in conto capitale ovvero decorso il periodo di durata del mutuo per i contributi in conto interessi. Dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere cancellati i vincoli imposti per la concessione di contributi in conto capitale inferiori alla somma di lire venti milioni.

     2. Le ulteriori limitazioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 come modificato dalle leggi provinciali di cui al precedente comma 1 hanno la durata di dieci anni dalla data di concessione del contributo in conto capitale, ovvero la durata del mutuo nel caso della concessione di contributi in conto interessi. Tali limitazioni decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora relative a concessioni di contributo in conto capitale inferiori alla somma di lire venti milioni.

     3. I contributi concessi ai sensi della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al divieto di alienazione e alle limitazioni di cui all'articolo 17 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 per la durata di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

     4. La Giunta provinciale, per circostanze eccezionali, può autorizzare la vendita o la costituzione di diritto reale di godimento o la locazione di alloggi che hanno beneficiato dei contributi di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 41, prima della scadenza dei termini stabiliti ai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di vendita degli alloggi, l'autorizzazione può ricomprendere anche il trasferimento del contributo concesso su altro alloggio o ad altro soggetto che alla data del contratto di compravendita sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. Nel caso in cui l'alloggio venga ceduto a soggetti non in possesso dei requisiti e non ricorra la fattispecie del trasferimento del contributo su altro alloggio, il contributo stesso è revocato a decorrere dalla data del contratto di compravendita.

     5. Nel caso di decesso del beneficiario dei contributi di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     6. Qualora il beneficiario dei contributi di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, estingua il mutuo dopo che siano decorsi dieci anni dalla data del verbale di accertamento della fine dei lavori, i vincoli e gli obblighi di cui all'articolo 17 della legge provinciale medesima e del presente articolo cessano a decorrere dalla data di estinzione del mutuo.

 

     Art. 25. Norma transitoria.

     1. Gli atti ed i rapporti conseguenti all'ammissione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con le modalità e secondo le procedure previste dalla previgente legislazione.

 

     Art. 26. Abrogazioni.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessa di essere applicata la legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, come modificata dalle leggi provinciali 10 aprile 1980, n. 8; 18 agosto 1980, n. 26; 14 agosto 1981, n. 15; 1 settembre 1981, n. 19; 6 giugno 1983, n. 16; 26 gennaio 1987, n. 6 e 18 settembre 1989, n. 7, salvo che per le parti espressamente richiamate dalla presente legge.

 

Capo II

Norme finanziarie

 

     Art. 27. Riferimento delle spese e rinvio autorizzazione.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, delle assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 5, degli interventi finanziari di cui all'articolo 11, comma 5, delle assegnazioni all'ITEA per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 11, comma 9, si utilizzano le quote non impegnate delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, con riferimento all'articolo 11, quarto comma, della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2 (capitolo 55330).

     2. Per l'esecuzione degli interventi diretti della Provincia, di cui all'articolo 11, commi 4 e 8, nonché per le attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), con successive leggi provinciali si provvederà alle relative autorizzazioni di spesa.

 


[1] Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nel presente articolo.

[2] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Comma abrogato dall’art. 29 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Per effetto dell’art. 21 del D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenute nel presente articolo.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[6] Le disposizioni della presente lettera cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14, L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 14, L.P. 3/98.

[7] Comma così modificato dall’art. 29 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[8] Articolo inserito dall'art. 54 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[9] Articolo modificato dall'art. 21 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e così sostituito dall'art. 17 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.