§ 3.3.13 - L.P. 8 luglio 1976, n. 18.
Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:08/07/1976
Numero:18


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. Ai servizi delle acque pubbliche spettano i compiti relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere idrauliche ed alla polizia idraulica per quanto riguarda
Art. 4.  [10]
Art. 5.  [11]
Art. 5 bis. 
Art. 6.      1. A modifica di quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 95 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, i proprietari di beni confinanti con corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico provinciale, [...]
Art. 7.      1. Fra i lavori ed atti vietati ai sensi dell'articolo 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono inclusi i depositi di materiale, per i quali la distanza prescritta è di metri dieci
Art. 7 bis. 
Art. 8.  [23]
Art. 8 bis. 
Art. 9.      1. Ferme le disposizioni contenute nei precedenti articoli, le attribuzioni sinora svolte dall'ingegnere capo del genio civile in materia di opere idrauliche e polizia idraulica nell'ambito [...]
Art. 10.      1. Al fine di prevenire danni al demanio idrico provinciale, fatto obbligo ai titolari di serbatoi artificiali di qualsiasi tipo ed uso di chiedere alla Giunta provinciale l'autorizzazione ad [...]
Art. 11.  [27]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.  [32]
Art. 16.      1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione della presente legge, ed in genere delle norme di polizia idraulica, sono demandate al personale della carriera direttiva e di concetto del ruolo [...]
Art. 16 bis. 
Art. 16 ter. 
Art. 16 quater. 
Art. 16 quinquies. 
Art. 16 sexies. 
Art. 16 septies. 
Art. 16 octies. 
Art. 16 novies. 
Art. 16 decies.  Disposizioni in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica.
Art. 17.      1. Per quanto non diversamente disposto dalla pre sente legge, e in quanto con essa compatibili, continuano ad applicarsi le norme in vigore
Art. 17 bis. 
Art. 17 ter. 
Art. 17 quater. 
Art. 17 quinquies. 
Art. 17 sexies. 
Art. 17 septies. 
Art. 17 octies. 
Art. 18.      1. Per l'attuazione della presente legge si provvede con l'utilizzo dei fondi stanziati annualmente nel bilancio della Provincia in base alle vigenti disposizioni di spesa


§ 3.3.13 - L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali.

(B.U. 13 luglio 1976, n. 30).

 

Art. 1. [1]

     1. Questa legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia delle funzioni che riguardano la titolarità del demanio idrico provinciale. Le attività e gli interventi disciplinati da questa legge sono svolti in armonia con quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14 dello Statuto speciale [2].

     2. La Provincia, inoltre, provvede alla sistemazione idraulica e forestale degli ambiti di competenza definiti dall'articolo 3, secondo comma, secondo quanto previsto dalla legge provinciale concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette [3].

     3. Ai fini della polizia idraulica e della gestione del demanio idrico questa legge si applica ai corsi d'acqua, ai laghi e ai ghiacciai iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale, con esclusione delle sorgenti non costituenti origine di un corso d'acqua, e ai beni intavolati al demanio idrico provinciale. Per origine di un corso d'acqua si considerano, di norma, gli affluenti che affluiscono allo stesso corso d'acqua posti a monte del primo affluente iscritto con numero separato nell'elenco delle acque pubbliche e cartograficamente individuati nel reticolo idrografico di competenza provinciale riportato nei piani forestali e montani previsti dalla legge provinciale concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"; eventuali eccezioni sono individuate motivatamente nel provvedimento di iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche [4].

     4. Ferma restando in ogni caso la competenza dei consorzi di bonifica in ordine alle opere idrauliche, entro i confini dei comprensori di bonifica di prima categoria, la Provincia può intervenire, in attuazione di programmi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale di bacino, per la ristrutturazione o la realizzazione di opere idrauliche prevalentemente destinate al deflusso di acque meteoriche provenienti da aree limitrofe.

 

          Art. 1 bis. [5]

     1. La Provincia provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, sono iscritti nell'elenco delle acque pubbliche tutti i corsi d'acqua, i laghi ed i ghiacciai che, considerati sia isolatamente, per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, hanno o acquistano l'attitudine a una funzione di interesse pubblico generale ai fini della stabilità fisica del territorio provinciale e alla mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1.

     3. La struttura provinciale competente in materia di demanio idrico redige la proposta dell'elenco riguardante le nuove iscrizioni, la cancellazione e le modifiche di corpi idrici già inseriti in elenco e ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La proposta è pubblicata per trenta giorni all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio. Durante lo stesso periodo la documentazione rimane depositata presso i medesimi comuni.

     4. Entro novanta giorni dall'inizio della pubblicazione della proposta all'albo dei comuni interessati per territorio, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni oppure opposizioni alla proposta presso la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico.

     5. La Giunta provinciale adotta il provvedimento definitivo di approvazione dell'elenco, tenendo conto delle osservazioni ricevute e decidendo in ordine alle opposizioni, sentito il parere del comitato tecnico forestale previsto dall'articolo 20 della legge provinciale concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

     6. L'elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

          Art. 2. [6]

 

     Art. 2 bis. [7]

     1. Con effetto dal 1° luglio 1981 i consorzi di manutenzione delle opere idrauliche di competenza provinciale saranno disciolti.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta da emanarsi entro trenta giorni dalla data dello scioglimento sono trasferiti al patrimonio della Provincia i beni immobili di proprietà dei consorzi di cui al comma precedente.

     3  Il decreto di cui al precedente comma costituisce titoli per l'intavolazione e la voltura catastale della proprietà dei beni immobili a nome della Provincia.

     4. L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura del Presidente della Giunta provinciale.

 

     Art. 3.

     1. Ai servizi delle acque pubbliche spettano i compiti relativi all'esecuzione e manutenzione delle opere idrauliche ed alla polizia idraulica per quanto riguarda:

     a) le seguenti aste fluviali:

     1) torrente Avisio: dalla confluenza con il rio Antermont all'Adige;

     2) torrente Cismon: dal ponte della strada statale a Siror al confine di provincia;

     3) fiume Brenta: dalle origini al confine di provincia;

     4) torrente Fersina: dalla briglia al Doss del Ciuss compresa all'Adige;

     5) torrente Leno: dalla confluenza del Leno di Terragnolo con il Leno di Vallarsa all'Adige;

     6) fiume Sarca: dalla confluenza del Sarca di Nambino con il Sarca di Genova al Lago di Garda;

     7) fiume Chiese: dalla confluenza con il torrente Adanà al confine di provincia;

     8) torrente Noce: dalla confluenza con la Vermigliana all'Adige;

     b) i corsi d'acqua naturali esistenti entro i confini dei comprensori di bonifica di prima categoria;

     c) i seguenti laghi: di Levico, di Caldonazzo, di Canzolino, di Lona e Lases, di S. Colomba, della Serraia, delle Piazze, Santo, i due di Lamar, di Toblino, di S. Massenza, di Terlago, di Cavedine, di Molveno, di Tenno, di Lavarone, di Lagolo, di Ledro, di Cei, di Idro per la parte di competenza provinciale; nonché i laghi e i bacini regolati artificialmente, per quanto attiene al demanio della Provincia.

     c bis) fiume Adige e lago di Garda per la parte di competenza provinciale, ai sensi del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica) [8].

     2. La sistemazione idraulica ed idraulico-forestale e la polizia idraulica per i rimanenti laghi, corsi d'acqua e relativi bacini imbriferi di competenza provinciale spetta all'azienda speciale di sistemazione montana di cui alla legge regionale 11 novembre 1971, n. 39.

     3. L'approvazione dei progetti delle opere di cui ai precedenti commi da parte della Giunta provinciale equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità.

     4. Le opere contemplate da quest'articolo sono considerate opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, e sono realizzate senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Ferma restando l'applicazione a tali opere della normativa in materia di ambiente e di tutela del paesaggio, la loro realizzazione non è soggetta alle concessioni, autorizzazioni o accertamenti di conformità previsti dalle norme urbanistiche; resta fermo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) [9].

 

     Art. 4. [10]

     1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, appartengono al demanio idrico provinciale:

     a) i ghiacciai;

     b) i corsi d'acqua, comprensivi dell'alveo, delle sponde e dei terreni costituenti loro pertinenze;

     c) i laghi, comprensivi dell'alveo, delle sponde, delle spiagge e dei terreni costituenti loro pertinenze.

     2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, appartengono al demanio idrico provinciale, compresi i loro sedimi:

     a) le opere idrauliche, compresi gli argini e i terrapieni, le opere di protezione e di contenimento delle acque, con le relative strutture di pertinenza idraulica e di servizio;

     b) le opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e di bonifica valliva e montana, anche se non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi;

     c) le opere funzionali alla misurazione e alla registrazione dei dati idrometrici;

     d) i beni immobili acquisiti in proprietà ai sensi dei commi 6, 7 e 8.

     3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 942, 945, 946 e 947 del codice civile in ordine alla demanialità dei terreni abbandonati dalle acque correnti, delle isole e unioni di terra, dell'alveo abbandonato nonché in ordine ai mutamenti del letto dei fiumi derivanti dal regolamento del loro corso.

     4. In caso di mancanza o non corrispondenza della proprietà demaniale intavolata nei beni del demanio idrico, rispetto al sedime occupato dai corsi d'acqua o dai laghi o dai ghiacciai iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, ai fini dell'accertamento dei limiti della proprietà demaniale per alveo s'intende:

     a) relativamente ai corsi d'acqua a carattere fluviale non arginati, l'estensione del terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie;

     b) relativamente ai corsi d'acqua naturali a carattere torrentizio, l'alveo inciso fino al ciglio superiore delle sponde;

     c) per i corsi d'acqua arginati, l'estensione del terreno compreso tra le opere di contenimento dell'acqua;

     d) per i laghi, l'estensione del terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie misurate allo sbocco del lago;

     e) per i ghiacciai, l'estensione del terreno occupato dal ghiaccio al culmine della Piccola età glaciale, come testimoniato dagli argini morenici.

     5. Per la definizione di piena ordinaria si fa riferimento all'ordinaria capacità di produrre deflusso del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti provocati da cause eccezionali. Le modalità di definizione della piena ordinaria sono determinate con regolamento, avuto riguardo all'utilizzo di rilevamenti costanti nel tempo o all'applicazione di modelli matematici, anche riferiti ai tempi di ritorno delle piene.

     6. La proprietà dei beni appartenenti al demanio idrico provinciale è accertata dalla Provincia con il provvedimento previsto dall'articolo 5 oppure è acquisita mediante espropriazione per pubblica utilità o altro modo di acquisizione della proprietà previsto dalla legislazione vigente.

     7. Se per l'esecuzione delle opere e dei lavori previsti da questa legge è necessaria l'occupazione, definitiva o temporanea, di beni immobili di proprietà altrui, la loro disponibilità è acquisita mediante espropriazione per pubblica utilità o altro modo di acquisizione della proprietà o della disponibilità temporanea previsto dalla legislazione vigente.

     8. Inoltre la Provincia può acquisire, mediante espropriazione, le aree fluviali previste dall'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), intese come aree laterali ai corsi d'acqua idonee ad assicurare il buon regime, la naturalità e la fruibilità dei corpi idrici e il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente gli stessi, nonché le aree di pertinenza di opere idrauliche, anche già realizzate, per garantire la funzionalità e la fruibilità dei corpi idrici e la continuità della proprietà demaniale, nei limiti in cui ciò è necessario per una razionale gestione unitaria del demanio idrico. L'approvazione del provvedimento che autorizza l'acquisizione di queste aree costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Tale procedura può essere attivata anche per la regolarizzazione della proprietà demaniale nelle golene racchiuse tra gli argini del fiume Adige, tramite l'acquisizione al demanio della Provincia delle aree comprese nella fascia golenale che risultavano di proprietà privata al momento del trasferimento del fiume Adige dallo Stato alla Provincia, disposto ai sensi del decreto legislativo n. 463 del 1999.

 

     Art. 5. [11]

     1. L'accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico provinciale è effettuata con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente, tenuto conto della situazione di fatto, indipendentemente dalle risultanze catastali. Tale provvedimento accerta che la demanialità ha carattere originario con riferimento ai beni previsti dall'articolo 4, comma 1. L'accertamento della demanialità di tali beni non dà titolo alla corresponsione di indennità a carico della Provincia.

     2. Sono oggetto di accertamento della demanialità senza titolo alla corresponsione d'indennità, inoltre, le opere, anche private, contigue o pertinenti all'alveo, destinate in via prevalente a un uso pubblico, in quanto direttamente funzionali al contenimento delle acque e al buon regime dei corpi idrici, a condizione che queste opere esistano da più di vent'anni e ne risulti provata, per lo stesso periodo, la destinazione all'uso pubblico. L'accertamento della demanialità riguarda anche il sedime delle opere.

     3. La proposta diretta a promuovere il procedimento di accertamento della demanialità contiene una relazione tecnica, la rappresentazione cartografica dei beni oggetto della delimitazione e l'elenco dei proprietari tavolari, nonché dei titolari di diritti reali sui beni in questione. Per la rappresentazione cartografica, nei casi in cui non sia sufficiente l'estratto mappale, è necessaria la redazione del relativo tipo di frazionamento. Se i limiti tra il demanio e le proprietà private limitrofe mancano o sono irriconoscibili e si ravvisa la necessità di evidenziarli sul terreno, al dirigente della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico compete promuovere l'azione per apposizione di termini ai sensi dell'articolo 951 del codice civile. È vietato rimuovere, asportare, occultare o alterare i termini apposti ai sensi di questo comma.

     4. La proposta diretta a promuovere il procedimento di accertamento della demanialità è pubblicata per trenta giorni consecutivi all'albo dei comuni nel cui territorio ricadono i beni oggetto dell'accertamento. Durante questo periodo la documentazione rimane depositata presso i medesimi comuni. Contestualmente la proposta è comunicata ai proprietari tavolari dei beni oggetto dell'accertamento, ai proprietari confinanti e ai titolari di diritti reali sui medesimi beni, con le modalità previste dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), con l'indicazione dell'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici e con l'avvertenza che contro di essa può essere proposta opposizione ai sensi del comma 5.

     5. I proprietari tavolari dei beni oggetto di accertamento della demanialità, i proprietari confinanti e i titolari di diritti reali sui medesimi beni possono presentare opposizione oppure osservazioni alla proposta di delimitazione alla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico entro trenta giorni dalla data della notificazione. Quando il confine tra i fondi pubblici e quelli privati è incerto, possono chiederne la determinazione in contraddittorio con la struttura provinciale competente in materia di catasto.

     6. Entro la scadenza del termine di pubblicazione della proposta di accertamento della demanialità all'albo dei comuni nel cui territorio ricadono i beni oggetto dell'accertamento, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla Provincia.

     7. Nell'adottare il provvedimento di accertamento della demanialità la Provincia tiene conto delle osservazioni e decide in ordine alle opposizioni.

     8. Se le opposizioni contestano in tutto o in parte l'accertamento del carattere originario della demanialità dei beni, il provvedimento, qualora ne accerti la fondatezza, riconosce il diritto all'indennizzo, nella misura spettante ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), ai proprietari che convengono alla cessione volontaria degli immobili, limitatamente alla parte non riconosciuta acquisita a titolo originario. Inoltre il provvedimento impegna la relativa spesa, qualora sia intervenuta l'accettazione dell'indennità.

     9. Il provvedimento di accertamento della demanialità è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e costituisce titolo per le conseguenti operazioni catastali e per l'intavolazione, anche con riferimento ai beni per i quali sia stato riconosciuto un indennizzo.

 

          Art. 5 bis. [12]

     1. I beni immobili già costituenti demanio idrico e ceduti al patrimonio della Provincia ai sensi della normativa in materia di gestione dei beni provinciali possono essere ceduti in proprietà a titolo gratuito ai proprietari che, a causa d'interventi di sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo, hanno subito perdite o diminuzioni di terreni non indennizzate. I terreni sono ceduti in proporzione alle perdite o alle diminuzioni subite, tenendo conto della superficie e della qualità di coltura nonché del vantaggio comunque arrecato alla restante proprietà, sulla base di un'apposita stima, prevedendo eventualmente un conguaglio in denaro a carico o a favore della Provincia o del proprietario.

 

     Art. 6.

     1. A modifica di quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 95 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, i proprietari di beni confinanti con corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico provinciale, qualora intendano pro cedere alla costituzione di opere di difesa sui beni medesimi, debbono ottenere l'autorizzazione da parte della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico [13].

     2. In caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, nonché, eventualmente, le disposizioni del l'articolo 15 della presente legge [14].

 

     Art. 7.

     1. Fra i lavori ed atti vietati ai sensi dell'articolo 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono inclusi i depositi di materiale, per i quali la distanza prescritta è di metri dieci.

     2. I divieti di cui al comma precedente si applicano anche ai laghi appartenenti al demanio provinciale, ed in ogni caso anche in assenza di manufatti.

     3. Eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi pre cedenti potranno essere concesse, fino alla distanza di metri 4 [15].

     4. Le opere di cui all'articolo 97, lettera c), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono soggette ad autorizzazione qualora vengano eseguite a distanza minore di metri dieci. La medesima disposizione si applica anche ai laghi appartenenti al demanio provinciale.

     5. Su domanda degli interessati, possono essere autorizzate piantagioni di alberi e siepi situate entro i limiti di distanza di cui al comma 4, nei casi e secondo le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale [16].

     6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e delle altre norme in materia di polizia idraulica le distanze si misurano in linea orizzontale dal limite della proprietà demaniale della Provincia al punto più prossimo dello scavo, piantagione, costruzione od altra opera, ivi compresi eventuali sport o aggetti.

     7. La disciplina inerente le distanze non si applica ai ghiacciai, per i quali si applicano la disciplina relativa ai provvedimenti di concessione, prevista dall'articolo 8, e la disciplina in materia di tutela della rete "Natura 2000", prevista dalla legge provinciale concernente "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" [17].

     8. Con regolamento sono stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico per interventi di breve durata e di poca importanza all'interno delle fasce di rispetto idraulico previste dal presente articolo, tenuto conto delle esigenze di sicurezza, delle necessità di salvaguardia, di manutenzione e di controllo delle diverse tipologie di corpi idrici naturali e di quelli regolati artificialmente, nonché della presenza di opere idrauliche [18].

     9. Il regolamento, inoltre, disciplina i casi di deroga dalla disciplina inerente le distanze riguardanti:

     a) opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e di bonifica non ubicate a contatto dei corsi d'acqua e dei laghi;

     b) canali derivatori, irrigui ed industriali, intavolati al demanio idrico provinciale, dismessi o con deflusso modulato;

     c) alvei demaniali abbandonati definitivamente dalle acque [19].

     10. Le autorizzazioni e le deroghe disciplinate dal presente articolo sono rilasciate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, anche subordinatamente al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite nel regolamento [20].

 

     Art. 7 bis. [21]

     1. Su domanda degli interessati, possono essere autorizzate modificazioni alle costruzioni o allo stato dei luoghi preesistenti all'entrata in vigore della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, situati entro i limiti di distanza prescritti dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

     2. Le autorizzazioni disciplinate dal presente articolo sono rilasciate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, anche subordinatamente al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite nel regolamento [22].

 

     Art. 8. [23]

     1. Ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), la realizzazione di opere, interventi ed altri usi particolari dei beni appartenenti al demanio idrico da parte di soggetti pubblici e privati sono subordinati al rilascio di un provvedimento di concessione ai fini idraulici e patrimoniali, con corresponsione di un canone d'uso applicato nel rispetto della normativa provinciale.

     2. Se è necessario imporre al concessionario condizioni particolari d'esercizio o speciali obblighi nei confronti della Provincia o di soggetti terzi, il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione di un disciplinare di concessione.

     3. Con regolamento sono disciplinati i procedimenti semplificati per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni relative all'esecuzione di lavori, di interventi e di opere di modesta entità o di ridotto impatto sul demanio idrico, nonché per ogni altro uso di breve durata o di poca importanza. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i casi in cui le concessioni relative all'esecuzione dei lavori, degli interventi e delle opere nonché gli usi previsti da questo articolo sono esonerati dal pagamento del canone e i casi in cui il canone è sostituito da una congrua indennità, comprensiva delle spese di istruttoria e degli oneri fiscali, assolti in maniera virtuale.

     4. Quando, a causa dell'esecuzione di opere o di lavori pubblici, viene intercluso l'unico accesso esistente a beni di proprietà pubblica o privata, le concessioni di transito sul demanio idrico assentite per l'accesso ai beni in questione non sono soggette all'applicazione del canone.

     5. A eccezione di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, la circolazione dei veicoli a motore sulle strade, sulle piste, sui ponti, sugli attraversamenti, sui guadi, nei corsi d'acqua e in generale sui beni del demanio idrico non soggetti a pubblico transito ove siano apposte segnaletiche di divieto o barriere di chiusura, è consentita solo ai soggetti titolari di concessione rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico; i lavori per garantire la sicurezza del transito e l'efficienza idraulica nel caso di attraversamenti e di parallelismi con i corsi d'acqua ed i laghi sono a carico dei concessionari e sono soggetti ad autorizzazione idraulica rilasciata dalla Provincia. A eccezione di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, è inoltre vietata la sosta con veicoli a motore negli alvei e loro pertinenze, nonché sui guadi e sulle piste presenti all'interno degli argini o delle sponde naturali, anche in assenza di segnaletica di divieto o barriere di chiusura.

     6. Il prelievo di materiali litoidi dagli alvei demaniali viene effettuato per ragioni di sicurezza idraulica e di manutenzione dei corpi idrici ed è soggetto al rilascio di concessione ai sensi del comma 1. La concessione è assentita a titolo oneroso, previo confronto concorrenziale. Se è riconosciuta l'eccessiva onerosità delle operazioni di rimozione rispetto al valore del materiale, il prelievo può essere assentito con concessione a titolo gratuito.

     7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le norme tecniche per il prelievo dei materiali litoidi dagli alvei nonché i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6, con particolare riferimento alle procedure per i confronti concorrenziali e ai canoni da applicare.

     8. I provvedimenti di concessione e autorizzazione disciplinati dal presente articolo sono rilasciati dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, anche subordinatamente al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, con le modalità definite nel regolamento.

 

          Art. 8 bis. [24]

     1. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche in ordine alla salvaguardia dei corsi d'acqua, la loro copertura o tombinatura è ammessa per preminenti ragioni d'interesse pubblico o per ragioni di sicurezza, per esigenze di accesso ai beni nonché per derivazioni d'acqua e canali demaniali a portata periodica o modulata.

     2. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e delle altre disposizioni vigenti, la Provincia può cedere a favore dei soggetti pubblici o privati che ne hanno fatto richiesta la costituzione di un diritto di proprietà superficiaria avente ad oggetto opere o costruzioni realizzate sul suolo demaniale a condizione che il manufatto ivi eretto non crei pregiudizio alla conservazione del bene demaniale, nonché alle sue naturali funzioni, e che l'uso della realità demaniale sia regolarmente assegnato in concessione all'aspirante titolare del diritto di proprietà superficiaria, revocabile per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. L'atto di concessione ai fini idraulici e patrimoniali e di costituzione del diritto di proprietà superficiaria costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di superficie per la durata stabilita nel disciplinare.

     3. Il rapporto di concessione relativo alla proprietà superficiaria è regolato con disciplinare, che prevede l'obbligo del pagamento alla Provincia da parte del concessionario del canone e degli indennizzi per l'occupazione arretrata, se dovuto in base alle leggi vigenti, con decorrenza dalla data dell'effettiva occupazione e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 71 (Canoni afferenti l'uso del demanio idrico) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1. La Provincia determina i canoni per le suddette occupazioni.

     4. Il rilascio o il rinnovo della concessione relativa alla proprietà superficiaria non è consentito se sussistono ragioni ostative riguardanti la sicurezza idraulica o la tutela della pubblica incolumità o altri interessi pubblici prevalenti. Relativamente ai beni in questione, se è stipulato il relativo disciplinare di concessione, possono essere autorizzati lavori di ristrutturazione che non comportano compromissione della sicurezza idraulica e della tutela della pubblica incolumità. La concessione non comporta il mantenimento del diritto di superficie in capo al concessionario dopo che sia cessata la vita tecnica dell'opera.

     5. Allo scadere della concessione senza rinnovo le opere realizzate sul demanio idrico sono acquisite al demanio o al patrimonio della Provincia, salvo che il disciplinare previsto dal comma 3 disponga diversamente, qualora il loro mantenimento non costituisca minaccia alla sicurezza idraulica e alla pubblica incolumità. In ogni altro caso la Provincia ordina la riduzione in pristino ai sensi dell'articolo 15.

 

     Art. 9.

     1. Ferme le disposizioni contenute nei precedenti articoli, le attribuzioni sinora svolte dall'ingegnere capo del genio civile in materia di opere idrauliche e polizia idraulica nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia autonoma sono esercitate dalla struttura provinciale competente in materia di demanio idrico [25].

     2. Il capo dei servizi delle acque pubbliche esercita altresì, per l'intero territorio provinciale, le attribuzioni sinora svolte dall'ingegnere capo del genio civile in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

     3. [Salvo quanto previsto dall'articolo 13, avverso i provvedimenti adottati dal capo dei servizi delle acque pubbliche e dall'amministrazione dell'azienda speciale di sistemazione montana nell'esercizio delle attribuzioni di cui alla presente legge è ammesso ricorso alla Giunta provinciale] [26].

 

     Art. 10.

     1. Al fine di prevenire danni al demanio idrico provinciale, fatto obbligo ai titolari di serbatoi artificiali di qualsiasi tipo ed uso di chiedere alla Giunta provinciale l'autorizzazione ad effettuare lo scarico, ogni qualvolta questo si rendesse necessario. In sede di rilascio dell'autorizzazione potranno essere stabilite le modalità ritenute opportune.

     2. Resta fermo il disposto dell'articolo 7, secondo comma, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

 

     Art. 11. [27]

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti, le attività e le opere compiute in violazione di questa legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

     a) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per l'occupazione e per l'uso, in mancanza di concessione ai fini idraulici, dei beni appartenenti al demanio idrico provinciale, anche mediante attraversamento con ponti, con funivie, con linee elettriche, telefoniche, fognature, acquedotti e simili;

     b) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato dal demanio idrico, in mancanza di concessione ai fini idraulici; il trasgressore è tenuto anche al pagamento dell'importo del canone demaniale che sarebbe dovuto per il materiale estratto sulla base di una regolare concessione;

     c) il pagamento di una somma da 20 a 120 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale depositato o movimentato sul demanio idrico;

     d) il pagamento di una somma da 10 a 60 euro per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato, depositato o movimentato nella fascia di rispetto dei corpi idrici, in mancanza di autorizzazione ai fini idraulici;

     e) il pagamento di una somma da 30 a 180 euro per il transito e la sosta non autorizzati sul demanio idrico;

     f) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la rimozione o l'alterazione dei termini che delimitano i confini del demanio idrico provinciale, delle segnaletiche e delle barriere di chiusura;

     g) il pagamento di una somma da 150 a 900 euro per la mancata osservanza delle prescrizioni generali o speciali delle concessioni e delle autorizzazioni idrauliche, nonché per l'inottemperanza agli ordini degli organi competenti in materia di polizia idraulica;

     h) il pagamento di una somma da 50 a 150 euro per qualsiasi altra violazione di questa legge.

     2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

     3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del dipartimento competente in materia di demanio idrico.

     4. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio della Provincia.

     5. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione in materia di demanio idrico alle quali si applicano le disposizioni procedurali dell'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

 

     Art. 12. [28]

     [1. Dell'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo precedente viene redatto' apposito verbale.

     2. Copia del verbale è immediatamente consegnata ai trasgressori. Ove ciò non sia possibile o venga opposto rifiuto, sarà provveduto all'invio di copia del verbale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cura dei servizi delle acque pubbliche per la zona di propria competenza o dell'ispettorato ripartimentale delle foreste per quella di competenza dell'azienda speciale di sistemazione montana, entro 30 giorni dall'accertamento dell'infrazione.

     3. La sanzione deve essere assolta mediante versamento al tesoriere della Provincia della somma stabilita entro 30 giorni dalla consegna o dal ricevi mento del verbale a mezzo posta.]

 

     Art. 13. [29]

     [1. Qualora non sia stato eseguito il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il capo dei servizi delle acque pubbliche o rispettivamente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato ove questo ne abbia fatto richiesta entro 15 giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato di pagare, entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto di ingiunzione, la somma dovuta maggiorata della metà.

     2. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

     3. [30].]

 

     Art. 14. [31]

     [1. Le somme riscosse ai sensi dei precedenti articoli saranno introitate nel bilancio della Provincia.]

 

     Art. 15. [32]

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, in caso di violazioni relative all'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua e sui beni demaniali in assenza o in difformità dalle autorizzazioni o dalle concessioni previste dal capo I della presente legge, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico impone la sospensione dei lavori, comunica al responsabile le modalità per pervenire all'eventuale autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impone al trasgressore l'esecuzione dei lavori di ripristino o di adeguamento alle prescrizioni, fissando un adeguato termine. Se richiesto dall'urgenza per riparare o impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa, sentito il trasgressore, l'esecuzione dei lavori di ripristino può essere ordinata con decorrenza immediata.

     2. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di questo articolo in relazione a violazioni relative all'esecuzione di interventi in assenza delle dovute autorizzazioni o concessioni, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico diffida l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia, d'importo corrispondente alla spesa prevista, e provvede all'esecuzione dei lavori d'ufficio.

     3. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di questo articolo in relazione a violazioni relative all'esecuzione di interventi in difformità dalle autorizzazioni o concessioni, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico provvede all'esecuzione dei lavori rivalendosi sul deposito cauzionale previsto dagli articoli 7, 7 bis e 8 della presente legge. Nel caso in cui il deposito cauzionale non sia stato imposto o non sia sufficiente a coprire le spese per l'esecuzione dei lavori, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico diffida l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia, d'importo corrispondente a quanto necessario, e provvede all'esecuzione dei lavori d'ufficio.

     4. Se l'interessato non effettua il deposito imposto ai sensi di questo articolo, la riscossione delle somme dovute è disposta in base all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

     5. La struttura provinciale competente in materia di demanio idrico procede altresì d'ufficio in casi di somma urgenza, nonché qualora il trasgressore non sia conosciuto, salvo provvedere agli accertamenti necessari per la sua individuazione.

     6. Se il mantenimento di opere pubbliche o di opere destinate all'espletamento di servizi pubblici, realizzate in carenza o in difformità dall'autorizzazione o dalla concessione ai fini idraulici e patrimoniali, non comporta apprezzabili pericoli per la sicurezza idraulica e per l'incolumità delle persone e dei beni, o se la riduzione in pristino risulti dannosa per la sicurezza pubblica, per l'integrità dell'ambiente, per la fruibilità del territorio o per l'accesso della popolazione ai servizi pubblici, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, diffidato preventivamente il proprietario o il possessore delle opere o il gestore del servizio pubblico a regolarizzare la situazione, con la richiesta di concessione, gli intima di redigere e di presentare un piano finalizzato alla gestione del rischio idraulico. Il piano fa parte integrante dell'atto di concessione unitamente al disciplinare di cui all'articolo 8 della presente legge.

     7. La redazione del piano per la gestione del rischio idraulico, la sua presentazione e la sua esecuzione sono di esclusiva responsabilità del proprietario, del possessore delle opere o del gestore del servizio pubblico; rimangono a suo carico gli obblighi connessi con il mantenimento dell'efficienza e della sicurezza idraulica dell'opera, nonché quelli inerenti la gestione del rischio generato dall'opera stessa.

     8. Se si evidenzia la sussistenza di situazioni di pericolo non gestibili in maniera idonea mediante gli interventi e le misure stabiliti nel piano per la gestione del rischio idraulico, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, la struttura provinciale competente in materia di demanio idrico può ordinare l'adozione delle misure necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza idraulica dell'opera o dell'alveo.

 

     Art. 16.

     1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione della presente legge, ed in genere delle norme di polizia idraulica, sono demandate al personale della carriera direttiva e di concetto del ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici assegnato ai servizi delle acque pubbliche o ai servizi forestali, nonché al personale della carriera direttiva e di concetto del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

     2. Al personale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e 14 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

     3. Le funzioni di cui al primo comma potranno essere svolte anche da altro personale a tal fine assegnato rispettivamente all'azienda speciale di sistemazione montana ed ai servizi delle acque pubbliche.

 

     Art. 16 bis. [33]

     1. I prelievi di acque pubbliche temporanei, attuati con mezzi provvisori, per lo spegnimento di incendi o per l'espletamento di esercitazioni antincendio non sono soggetti a concessione o ad autorizzazione di derivazione d'acqua.

     2. Al verificarsi di crisi idriche che comportano diminuzione o indisponibilità delle portate dei corpi idrici utilizzati ad uso potabile, il dirigente del servizio competente, su richiesta dell'interessato, può autorizzare in via d'urgenza la derivazione temporanea di acque pubbliche da utilizzare per il predetto uso o l'aumento di portata di derivazioni in atto non interessate dalla crisi idrica; ove si determini una lesione di diritti di terzi, il risarcimento dei danni è posto a carico del beneficiario della derivazione temporanea. Ad avvenuto superamento della crisi idrica il beneficiario dell'utilizzazione temporanea è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi. Gli utilizzi di cui al presente comma sono esenti dal pagamento del canone.

     3. I prelievi di acque pubbliche per utilizzi temporanei di durata non superiore ad un anno attuati con mezzi provvisori, ed effettuati dalla Provincia per l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche, non sono soggetti a concessione o ad autorizzazione, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

     4. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche può autorizzare prelievi di acque pubbliche su richiesta di soggetti pubblici o privati preposti ad assicurare il riequilibrio degli ecosistemi o la tutela dagli incendi. L'autorizzazione è rilasciata nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, anche con riferimento ai prelievi già in atto, fatti salvi i diritti dei terzi [34].

     5. I prelievi di cui ai commi 3 e 4, attuati in assenza ovvero in difformità da quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale, costituiscono violazione dell'articolo 2 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

 

     Art. 16 ter. [35]

     1. L'avviso previsto dall'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come da ultimo modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è pubblicato solo nel Bollettino ufficiale della Regione; questa pubblicazione sostituisce quella prevista dal medesimo articolo 7, sesto comma. Limitatamente alle domande di utilizzazione delle acque pubbliche per portate massime non superiori a 100 litri al secondo si effettua solo la pubblicazione prevista dal predetto articolo 7, decimo comma; le domande incompatibili con queste ultime presentate al servizio competente entro i trenta giorni successivi alla scadenza della pubblicazione predetta sono dichiarate concorrenti, ai sensi dell'articolo 7, nono comma, del medesimo regio decreto n. 1775 del 1933. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale prevista nell'articolo 18 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è sostituita dalla sola pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

     2. Relativamente ai provvedimenti in materia di utilizzazione di acque pubbliche, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, di rilievi, degli accertamenti, dei sopralluoghi, gli oneri per la bollatura degli atti nonché le spese conseguenti all'adozione e alla notifica dei provvedimenti. L'accollo delle spese è effettuato in misura forfettaria e in via anticipata secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Cessa di applicarsi l'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, anche con riferimento alle domande di concessione non ancora concluse.

     3. Cessano di applicarsi, inoltre, i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 8 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     4. Qualora un'utenza risulti abbandonata da più di cinque anni, il dirigente del servizio competente, dopo aver sentito il titolare del riconoscimento o della concessione dell'uso dell'acqua, può dichiararla decaduta. Nel caso in cui il titolare non sia reperibile il dirigente del servizio competente dispone la pubblicazione di un avviso contenente la contestazione del mancato uso all'albo del comune nel cui territorio ricade l'opera di presa dell'utenza. La pubblicazione è effettuata per quindici giorni, decorsi i quali, entro i successivi sessanta giorni, chiunque affermi di essere legittimato può presentare le proprie osservazioni al servizio competente. La dichiarazione di decadenza comporta l'estinzione di eventuali obbligazioni pregresse.

     5. [La Giunta provinciale può determinare, con proprie deliberazioni, categorie omogenee di usi di acque assimilabili fra loro, ai fini dell'applicazione dei canoni per le utenze di acque pubbliche] [36].

 

     Art. 16 quater. [37]

     1. Gli utenti di acqua pubblica devono installare dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione - ove presente - nei casi, nei tempi e secondo le modalità e i criteri tecnici stabiliti dall'aggiornamento del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. I risultati delle misurazioni effettuati nell'anno precedente sono trasmessi al servizio competente entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso d'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo si applica la sanzione di cui all'articolo 54, comma 1, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alle sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche. Il servizio competente effettua controlli a campione per verificare il rispetto del presente articolo [38].

 

     Art. 16 quinquies. [39]

     1. Le opere per la ricerca di acqua sotterranea ovvero i lavori per lo scavo di pozzi possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, previa presentazione della domanda di concessione di utilizzazione dell'acqua; con il medesimo atto la Provincia può autorizzare, in via provvisoria, l'attivazione del prelievo d'acqua, al fine di acquisire ulteriori elementi da utilizzare per il rilascio della concessione. Il presente comma si applica anche nel caso in cui sia presentata domanda di concessione per ulteriori prelievi di acqua da pozzi esistenti. Per gli utilizzi previsti dal presente comma, il canone per l'uso dell'acqua decorre dalla data del provvedimento di concessione o dalla data dell'autorizzazione all'attivazione del prelievo, se anteriore.

     2. Il rifacimento di un pozzo esistente ovvero lo scavo di un pozzo nuovo in sostituzione di quello dismesso, da realizzare a una distanza non superiore a venti metri da quello esistente, di dimensioni e con caratteristiche strutturali corrispondenti a quelle dell'opera esistente, sono disciplinati dall'articolo 49, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; negli altri casi si applicano le disposizioni per il rilascio di nuove concessioni. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina i criteri in ordine alle dimensioni e alle caratteristiche costruttive per il rifacimento dei pozzi esistenti e per i nuovi pozzi da realizzare in sostituzione di quelli esistenti.

     3. Non sono soggette alle concessioni o alle autorizzazioni previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, la realizzazione delle opere e i prelievi d'acqua effettuati al solo fine di modificare il livello della falda.

     4. Il dirigente del servizio competente può autorizzare l'esecuzione di rilievi, assaggi, sondaggi ed ogni altro lavoro preliminare alla ricerca d'acqua sotterranea per usi potabili; detta autorizzazione, rilasciata per la durata massima di due anni, può essere rinnovata di anno in anno. Il provvedimento di autorizzazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

     4 bis. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, previa comunicazione al servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, può usare le acque sotterranee e da piccole sorgenti per usi potabili domestici, ivi compresi gli usi non aventi prevalente finalità economica, a condizione che il prelievo o la derivazione di acqua abbia una portata complessiva non superiore a 0,5 litri al secondo, calcolata sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. I predetti utilizzi possono essere inibiti o limitati, anche temporaneamente, in relazione ad esigenze di tutela dell'interesse pubblico [40].

     4 ter. La comunicazione di cui al comma 4 bis è corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, con la quale sono specificate e definite le tipologie d'uso potabile-domestico. Il servizio competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, verifica d'ufficio la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4 bis e, se del caso, dispone con provvedimento motivato, da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti o le condizioni e le prescrizioni cui è subordinata la realizzazione delle opere e l'esercizio dell'utenza. In tal caso l'interessato può utilizzare le acque, ove si conformi alle condizioni e prescrizioni entro il termine fissato dal servizio competente [41].

     4 quater. I commi 4 bis e 4 ter si applicano anche nel caso di varianti alle derivazioni e alle utilizzazioni ivi previste. Alle derivazioni e alle utilizzazioni di acque per usi potabili-domestici si applicano gli articoli 50 e 54, comma 1, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativi al controllo sulle utenze di acque pubbliche e alle sanzioni in materia. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 bis e 4 ter e dal presente comma, alle utilizzazioni di acque per usi potabili-domestici non si applicano le altre disposizioni di legge provinciali concernenti le concessioni, i riconoscimenti e le autorizzazioni di derivazioni di acque [42].

     5. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessano di applicarsi il titolo II del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, e l'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche); conseguentemente sono archiviati i relativi procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo.

 

     Art. 16 sexies. [43]

     1. Nel caso di derivazione ovvero di utilizzazione di acqua pubblica senza la prescritta concessione o autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi provinciali vigenti, qualora sia accertato l'esercizio di utenze in violazione dell'articolo 2 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il dirigente del servizio competente dispone l'immediata cessazione dell'utenza abusiva. Ove sia presentata dall'interessato domanda di concessione o di autorizzazione, entro 180 giorni decorrenti dalla data del provvedimento che dispone la cessazione dell'utenza, si applica l'articolo 50 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alle attività di controllo sulle utenze di acque pubbliche.

     1 bis. Il primo periodo dei comma 1 si applica inoltre nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico senza la prescritta concessione o autorizzazione. Tuttavia, in tal caso le misure edittali delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 54, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono raddoppiate e, in deroga alla decorrenza stabilita dall'articolo 51 della medesima legge provinciale n. 10 del 1998, sono dovuti i canoni non corrisposti nell'importo stabilito dalle disposizioni statali e provinciali applicabili. Nel predetto caso il dirigente del servizio competenze può autorizzare, su richiesta, il proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, con l'indicazione di prescrizioni per il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi e per la tutela delle acque destinate al consumo umano, nonché di specifici termini, anche prorogabili, in correlazione con l'attivazione del procedimento concessorio ai sensi dell'articolo 1 bis, commi 5 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come inserito dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463. L'articolo 23 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), si applica anche nel caso di autorizzazione al proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, intendendosi sostituite le date previste dall'articolo 23 bis della legge provinciale n. 4 del 1998 con la data di emanazione della predetta autorizzazione [44].

     1 ter. Le concessioni relative a piccole derivazioni a scopo idroelettrico funzionalmente connesse con grandi derivazioni a scopo idroelettrico hanno la medesima scadenza delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, anche per gli effetti dell'articolo 1 bis, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Il presente comma si applica anche se le piccole derivazioni scadono anticipatamente, salvo che l'interessato non presenti espressa rinuncia alla piccola derivazione almeno un anno prima della sua scadenza [45].

 

     Art. 16 septies. [46]

     1. I termini per i procedimenti di concessione di contributi previsti da leggi provinciali per l'agevolazione di interventi che comportino l'utilizzazione di acque pubbliche decorrono dalla data di rilascio del provvedimento di concessione di utilizzazione delle acque pubbliche, qualora esso non sia già stato rilasciato.

 

     Art. 16 octies. [47]

     1. Relativamente ad opere comportanti aumenti di volume d'invaso di dighe ovvero di serbatoi fuori alveo esistenti, purché il volume massimo d'invaso ad opera finita non risulti superiore a 600.000 metri cubi, i collaudi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) sono eseguiti da un ingegnere, iscritto da almeno dieci anni all'albo professionale e che non abbia partecipato alla progettazione o alla direzione dei lavori di realizzazione dell'opera, nominato dal proprietario o dall'utilizzatore dell'invaso. Le spese di collaudo e i compensi spettanti al collaudatore sono a carico del proprietario ovvero dell'utilizzatore richiedente.

     2. Sono escluse dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito, a decantazione o a lavaggio di residui industriali e gli sbarramenti realizzati esclusivamente ai fini della sicurezza; per tali opere continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di urbanistica, di tutela del paesaggio, di tutela dell'ambiente e di polizia mineraria.

 

     Art. 16 novies. [48]

     1. Il piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 55 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, stabilisce i valori del minimo deflusso vitale da applicare alle nuove derivazioni di acque pubbliche nel rispetto dei valori indicati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, avendo riguardo al valore di riferimento di 2 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. Nelle more di approvazione del piano generale, il piano di tutela fa riferimento ai valori indicati dal progetto di piano generale adottato dal comitato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 [49].

     2. Nel quadro dei valori di riferimento di cui al comma 1, il piano di tutela stabilisce inoltre i valori del deflusso minimo vitale, nonché i termini e le modalità di adeguamento agli stessi per le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del piano medesimo [50].

     3. Nelle more di approvazione del piano di tutela, le concessioni di nuove derivazioni di acque pubbliche devono prevedere il rilascio del minimo deflusso vitale nella misura pari a 2 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. L'obbligo di rilascio del minimo deflusso vitale di cui al presente articolo non si applica alle derivazioni per uso potabile, a quelle sottese a bacini con ampiezza inferiore ai 5 chilometri quadrati ed alle sorgenti [51].

     4. Nel caso di violazione dell'obbligo di rilascio previsto dal presente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 fermo restando quanto disposto dall'articolo 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il servizio competente effettua controlli a campione per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente articolo.

     4 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), qualora la violazione dell'obbligo di rilascio del minimo deflusso costante vitale sia riferibile a grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le misure edittali della sanzione prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1998 sono triplicate [52].

 

          Art. 16 decies. Disposizioni in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica. [53]

     1. Gli utenti a qualunque titolo di acque pubbliche pagano alla Provincia un canone, quale corrispettivo per gli usi dell'acqua prelevata.

     2. Con riferimento ai diversi usi dell'acqua, il canone è stabilito dalla Giunta provinciale sulla base dei seguenti criteri:

     a) il canone è richiesto a decorrere dalla data di attivazione del prelievo;

     b) determinazione di categorie omogenee di usi assimilabili dell'acqua;

     c) individuazione dei casi in cui è prevista una quota fissa e dei casi in cui alla quota fissa è aggiunta una quota variabile;

     d) l'ammontare della quota fissa è calcolato sulla base della quantità di acqua concessa o assentita e dell'eventuale occupazione del demanio idrico con le opere non strettamente necessarie alla derivazione;

     e) l'ammontare della quota variabile è calcolato sulla base della quantità di acqua effettivamente derivata risultante dai misuratori di portata installati secondo l'articolo 13 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006;

     f) definizione di scaglioni di prelievo per i quali è determinato un canone progressivo;

     g) incremento fino a tre volte della quota fissa e di quella variabile del canone nel caso di derivazione di acqua riservata al consumo umano assentita per un uso diverso;

     h) individuazione dei casi e della misura nei quali il canone è ridotto in relazione al risparmio e al riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 14 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

     i) il canone è calcolato su base annua, indipendentemente dal periodo di effettiva derivazione dell'acqua;

     j) l'importo minimo del canone annuo non può essere inferiore a 60 euro;

     k) decorrenza e misura per l'adeguamento periodico del canone sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

     l) modalità per l'applicazione del canone alle utenze in atto alla data di adozione della deliberazione prevista da questo comma;

     m) le modalità di determinazione del canone in caso di usi plurimi dell'acqua.

     3. Sono esenti dal pagamento del canone le derivazioni di acqua per usi potabili domestici per una portata complessiva non superiore a 0,5 litri al secondo, previste dall'articolo 61, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, e dall'articolo 16 quinquies, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, della presente legge. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può individuare le tipologie di utenze di acqua per le quali il canone non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, anche rispetto all'importo minimo di cui alla lettera j) del comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

     a) quantità dell'acqua derivata;

     b) caratteristiche del corpo idrico sul quale si esercita la derivazione;

     c) periodo di prelievo e di utilizzazione;

     d) decorrenza dell'esenzione o della riduzione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione della Giunta provinciale.

     4. Non sono soggetti a canone gli usi dell'acqua riconosciuti, autorizzati e concessi o a qualunque titolo assentiti, anche indirettamente, alla Provincia.

     5. L'applicazione del canone definito dal comma 2 ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo comma. Fino a tale data continuano ad applicarsi i canoni nella misura prevista dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di quest'articolo, compreso il pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale, per le utenze di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e per il periodo antecedente al 1° gennaio 2001.

 

     Art. 17.

     1. Per quanto non diversamente disposto dalla pre sente legge, e in quanto con essa compatibili, continuano ad applicarsi le norme in vigore.

     2. Con apposito regolamento saranno disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione del demanio idrico provinciale [54].

     3. Nel rispetto delle norme d'attuazione dello Statuto speciale e dei principi stabiliti dalla vigente legislazione statale e provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione, la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque superficiali e sotterranee disciplinati dal regio decreto n. 1775 del 1933, dalla presente legge, dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, nonché di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali. I regolamenti si conformano ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonché a quelli che seguono:

     a) differenziazione dei procedimenti in ragione della quantità di risorsa idrica interessata dalla derivazione e del periodo di utilizzo, nell'obiettivo di snellire i procedimenti che riguardano una quantità minima di acqua o derivazioni per periodi limitati;

     b) semplificazione dei procedimenti di rinnovo dei titoli a derivare, qualora non vi siano rilevanti variazioni nell'utilizzo della risorsa idrica;

     c) riduzione delle fasi anche attraverso apposite conferenze di servizi per definire contestualmente procedimenti, anche di competenza di amministrazioni diverse [55].

     4. I regolamenti previsti dal terzo comma individuano le disposizioni provinciali che risultano abrogate a decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti medesimi nonché le disposizioni statali che cessano di applicarsi alla medesima data [56].

     5. Nel caso di esercizio di derivazioni o di utilizzazioni di acque pubbliche in mancanza di titolo autorizzativo o concessorio oppure in violazione di esso o degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al terzo comma, questi ultimi regolamenti stabiliscono apposite sanzioni amministrative pecuniarie da un importo minimo di 50 euro a un importo massimo di 12.000 euro, anche in relazione alla quantità di risorsa idrica e alle diverse tipologie di utilizzazione; nel caso di esercizio di derivazioni in mancanza di titolo è prevista, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione accessoria pari al doppio dei canoni non corrisposti. I regolamenti, inoltre, individuano le fattispecie di violazioni amministrative alle quali si applica l'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), e individuano, ai sensi del quarto comma, le disposizioni legislative abrogate in materia di sanzioni amministrative, compreso il comma 5 bis dell'articolo 54 della legge provinciale n. 10 del 1998. [57]

 

     Art. 17 bis. [58]

     1. Questo capo disciplina le opere di sbarramento, quali dighe, traverse, bacini e serbatoi di accumulo, anche realizzati fuori alveo - di seguito denominati 'opere di ritenuta' - nonché le modifiche delle opere di ritenuta che incidono sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

     2. Sono esclusi dall'applicazione di questo capo:

     a) i laghi naturali;

     b) le opere di regimazione dei corsi d'acqua e dei laghi, quali arginature, briglie e opere di regolazione realizzate ai fini della sicurezza;

     c) gli invasi generati dall'escavazione dei terreni e privi d'impermeabilizzazione, di rilevati arginali e di opere di alimentazione;

     d) le opere che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di minerali o residui industriali;

     e) i serbatoi utilizzati per il deposito o l'accumulo di materie prime, di rifiuti e di reflui zootecnici;

     f) le opere di ritenuta che determinano un invaso non superiore a 1.000 metri cubi.

     3. È attribuito ai comuni territorialmente competenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di opere di ritenuta che determinano un invaso non superiore a 5.000 metri cubi, di seguito denominate 'opere di ritenuta di competenza comunale'. Il servizio provinciale competente in materia di dighe fornisce ai comuni il supporto tecnico, se richiesto.

     4. Per l'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 3 si applicano gli articoli 17 septies e 17 octies.

     5. Le opere indicate dal comma 2 restano soggette in ogni caso alle disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia, di tutela del paesaggio, di tutela ambientale, di polizia mineraria e alle altre norme speciali."

     3. Dopo l'articolo 17 bis della legge provinciale n. 18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente:

 

     Art. 17 ter. [59]

     1. Ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), la Provincia affida al registro italiano dighe (RID) i compiti per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti al concessionario con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse, aventi le caratteristiche dimensionali previste dal predetto articolo 5, terzo comma, secondo periodo.

     2. La Provincia può stipulare con il RID un'apposita convenzione per la definizione delle modalità e delle procedure di avvalimento del RID, per lo svolgimento dei compiti indicati dal comma 1, riferiti alle opere aventi le caratteristiche dimensionali previste dall'articolo 5, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

     3. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste da quest'articolo si applica la normativa statale, anche nel caso di approvazione di progetti di variante."

     4. Dopo l'articolo 17 ter della legge provinciale n. 18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente:

 

     Art. 17 quater. [60]

     1. Ai fini di tutela della pubblica incolumità, la realizzazione e la modifica delle opere di ritenuta previste da questo capo, ad esclusione di quelle affidate al RID ai sensi dell'articolo 17 ter, comma 1, sono subordinate all'approvazione del relativo progetto da parte del servizio provinciale competente in materia di dighe; nei casi di avvalimento del RID l'approvazione è fatta sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dal RID.

     2. L'approvazione del progetto riguarda esclusivamente gli aspetti statici e idraulici, comporta l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e può disporre prescrizioni per la loro esecuzione. L'approvazione del progetto non comprende né sostituisce i provvedimenti permissivi, i pareri e le concessioni cui è subordinata la realizzazione dell'opera di ritenuta ai sensi della legislazione vigente concernente le acque pubbliche, la polizia idraulica, l'urbanistica, la tutela del paesaggio, la tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, la tutela dell'ambiente, la valutazione dell'impatto ambientale e le altre norme speciali.

     3. Per la progettazione dell'opera di ritenuta e per la direzione dei relativi lavori sono richiesti il possesso del diploma di laurea in ingegneria e l'iscrizione nel relativo albo professionale.

     4. Il servizio provinciale competente in materia di dighe, qualora riscontri un pericolo per la pubblica incolumità, anche nel corso della realizzazione dell'opera, può prescrivere l'esecuzione di specifici interventi non previsti nel progetto.

     5. Ai fini del rilascio del certificato di esercibilità dell'opera di ritenuta, il servizio provinciale competente in materia di dighe può autorizzare provvisoriamente l'esercizio dell'invaso. Il provvedimento di autorizzazione provvisoria può comprendere prescrizioni per l'esercizio dell'invaso e può essere modificato, sospeso o revocato per motivi di pubblica incolumità. Tali provvedimenti non comportano alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione.

     6. Il direttore dei lavori è responsabile dell'invaso autorizzato provvisoriamente ai sensi del comma 5.

     7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, il servizio provinciale competente in materia di dighe decide in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso dopo il rilascio del certificato di esercibilità dell'opera. Il provvedimento di autorizzazione può comprendere prescrizioni per l'esercizio dell'invaso e può essere modificato, sospeso o revocato per motivi di pubblica incolumità. Tali provvedimenti non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.

     8. Il certificato di esercibilità, riguardante gli aspetti statici e idraulici e avente validità non superiore a tre anni, è rilasciato da un'apposita commissione di tre membri, nominati di volta in volta dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di dighe e scelti tra il dirigente, i direttori e il personale con qualifiche tecniche assegnati al servizio provinciale competente in materia di dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria e iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni.

     9. Le spese per il rilascio del certificato di esercibilità e i compensi spettanti ai membri della commissione, secondo le vigenti tariffe professionali per i collaudi, sono a carico del proprietario o gestore dell'opera.

     10. In prima applicazione di questo capo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo presentano al servizio provinciale competente in materia di dighe, entro il 30 giugno 2004, gli atti tecnici di consistenza e una relazione sulla sicurezza statico-idraulica dell'opera di ritenuta redatta da un ingegnere abilitato, qualora, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, non sia stato depositato presso il servizio provinciale competente in materia di dighe il certificato di collaudo dell'invaso. Dopo il 30 giugno 2004, solo i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta che abbiano ottemperato all'obbligo previsto da questo comma possono continuare l'esercizio dell'invaso, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17 sexies.

 

          Art. 17 quinquies. [61]

     1. Con regolamento di esecuzione di questo capo sono stabiliti:

     a) i contenuti degli elaborati progettuali delle opere di ritenuta;

     b) la disciplina tecnica per la progettazione e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle opere di ritenuta;

     c) le eventuali ulteriori indicazioni in ordine alle procedure amministrative regolate da questo capo, le specifiche tecniche relative alle esclusioni indicate dall'articolo 17 bis, comma 2, e quelle concernenti l'individuazione delle opere di cui al medesimo articolo.

     2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con questo capo, il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), e le altre disposizioni statali in materia di opere di ritenuta.

 

          Art. 17 sexies. [62]

     1. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso, il gestore o il proprietario curano la vigilanza e la costante manutenzione dell'opera di ritenuta e dell'eventuale strumentazione di controllo installata. Per garantire la tutela della pubblica incolumità, il gestore o il proprietario dell'invaso comunicano tempestivamente al servizio provinciale competente in materia di dighe l'insorgere di eventuali anomalie.

     2. Il servizio provinciale competente in materia di dighe effettua controlli a campione al fine di verificare la funzionalità, lo stato di manutenzione ed efficienza delle opere di ritenuta. Nel caso di carenze strutturali o di manutenzione, il servizio provinciale competente in materia di dighe può ordinare l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari e imporre, anche in forma cautelativa, lo svaso totale o parziale del serbatoio o la demolizione dell'opera di ritenuta, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.

     3. Al fine di acquisire maggiori conoscenze e informazioni sul comportamento dell'opera di ritenuta, il servizio provinciale competente in materia di dighe può imporre al proprietario o al gestore, con oneri a loro carico, l'esecuzione di studi e d'indagini.

     4. Per lo svolgimento delle attività previste da questo capo il personale del servizio provinciale competente in materia di dighe o incaricato da esso ha libero accesso alle opere di ritenuta, alle strutture accessorie e alle zone limitrofe, sia in fase di costruzione che durante l'esercizio, al fine di effettuare qualsiasi tipo di rilievo, di prelievo di campioni di materiale e qualsiasi ulteriore operazione tecnica.

     5. Qualora il proprietario o il gestore dell'opera di ritenuta non ottemperi all'ordine di svaso totale o parziale del serbatoio o di demolizione previsto dal comma 2, provvede direttamente il servizio provinciale competente in materia di dighe con addebito delle spese.

 

     Art. 17 septies. [63]

     1. In attuazione dell'articolo 17 bis, comma 3, i comuni esercitano, con riferimento alle opere di ritenuta di competenza comunale, le funzioni e i compiti che questo capo demanda al servizio provinciale competente in materia di dighe, fatto salvo quanto disposto da quest'articolo.

     2. La realizzazione e la modifica delle opere di ritenuta di competenza comunale sono subordinate all'approvazione del progetto con riferimento agli aspetti statici e idraulici da parte dell'organo comunale competente. L'approvazione comporta l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e può stabilire prescrizioni per la loro esecuzione.

     3. I provvedimenti contemplati dal comma 2 possono essere compresi nel provvedimento autorizzatorio o concessorio richiesto dalla legislazione urbanistica. Resta fermo quanto ulteriormente disposto dall'articolo 17 quater, comma 5.

     4. Il certificato di esercibilità dell'opera previsto dall'articolo 17 quater è sostituito dal certificato di collaudo riguardante gli aspetti statici e idraulici, redatto da un ingegnere abilitato e iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni.

     5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'invaso previsto dall'articolo 17 quater i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta di competenza comunale esistenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo, entro il 30 giugno 2004, presentano al comune gli atti tecnici di consistenza e un certificato di collaudo riguardante gli aspetti statici e idraulici, redatto da un ingegnere in possesso dei requisiti indicati al comma 4, se alla data di entrata in vigore quest'articolo non è stato depositato presso il servizio provinciale competente in materia di dighe il certificato di collaudo. Dopo il 30 giugno 2004, solo i proprietari o i gestori delle opere di ritenuta che abbiano ottemperato all'obbligo previsto da questo comma possono continuare l'esercizio dell'invaso, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17 sexies.

 

     Art. 17 octies. [64]

     1. Per la violazione delle disposizioni di questo capo, con regolamento di esecuzione sono stabilite apposite sanzioni amministrative pecuniarie da un importo minimo di 50 euro ad un importo massimo di 12.000 euro.

     2. Il regolamento individua inoltre le fattispecie di violazioni amministrative alle quali si applica l'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di dighe o, nel caso di opera di ritenuta di competenza comunale, al competente organo del comune. Il proprietario e il gestore sono responsabili in solido delle violazioni commesse.

     4. La vigilanza sull'applicazione di questo capo è affidata al servizio provinciale competente in materia di dighe e, limitatamente alle opere di ritenuta di competenza comunale, al comune."

     9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 17 quinquies della legge provinciale n. 18 del 1976 è abrogato l'articolo 16 octies della legge provinciale n. 18 del 1976.

     10. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

 

     Art. 18.

     1. Per l'attuazione della presente legge si provvede con l'utilizzo dei fondi stanziati annualmente nel bilancio della Provincia in base alle vigenti disposizioni di spesa.

     2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 3 agosto 1981, n. 14.

[2] Comma così sostituito dall'art. 70 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 70 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 70 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[5] Articolo inserito dall'art. 71 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[7] Articolo inserito dall'art. 2 della L.P. 3 agosto 1981, n. 14.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 24 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[9] Comma aggiunto, senza numerazione, dall’art. 17 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 72 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 73 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[12] Articolo inserito dall'art. 74 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[13] Comma così modificato dall'art. 75 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[14] Comma così modificato dall'art. 75 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[15] Comma sostituito dall'art. 4 della L.P. 3 agosto 1981, n. 14 e così modificato dall'art. 76 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[16] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[17] Comma aggiunto dall'art. 76 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[18] Comma aggiunto dall'art. 76 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[19] Comma aggiunto dall'art. 76 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[20] Comma aggiunto dall'art. 76 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[21] Articolo inserito dall'art. 5 della L.P. 3 agosto 1981, n. 14.

[22] Comma così sostituito dall'art. 77 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 78 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[24] Articolo inserito dall'art. 79 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[25] Comma così modificato dall'art. 80 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[26] Comma abrogato dall’art. 17 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 81 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[28] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[29] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[30] Comma abrogato dall'art. 19 della L.P. 19 gennaio 1988, n. 4.

[31] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 83 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[33] Articolo inserito dall'art. 32 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[34] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[35] Articolo inserito dall'art. 33 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[36] Comma abrogato dall'art. 24 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Articolo inserito dall'art. 34 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[38] Comma così modificato dall’art. 61 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[39] Articolo inserito dall'art. 35 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[40] Comma inserito dall’art. 61 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[41] Comma inserito dall’art. 61 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[42] Comma inserito dall’art. 61 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[43] Articolo inserito dall'art. 36 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[44] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[45] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[46] Articolo inserito dall'art. 37 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[47] Articolo inserito dall'art. 38 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[48] Articolo inserito dall'art. 39 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[49] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[50] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[51] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[52] Comma aggiunto dall’art. 61 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[53] Articolo inserito dall'art. 24 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11,

[54] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 3 agosto 1981, n. 14.

[55] Comma aggiunto, senza numerazione, dall’art. 17 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[56] Comma aggiunto, senza numerazione, dall’art. 17 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[57] Comma aggiunto, senza numerazione, dall’art. 30 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20 e così modificato dall'art. 24 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[58] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[59] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[60] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[61] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[62] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[63] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[64] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.