§ 3.3.6 – L.R. 11 novembre 1971, n. 39.
Norme per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei bacini montani.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:11/11/1971
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Sono istituite due aziende speciali di sistemazione montana chiamate a provvedere, nell'ambito territoriale delle Province di Trento e Bolzano, alla esecuzione in economia, ai sensi dell'art. [...]
Art. 2.      1. Le opere di sistemazione montana comprendono
Art. 3.      1. La gestione di ciascuna azienda è affidata ad un amministratore nominato dalla Giunta regionale, tra i funzionari della carriera diretta del ruolo tecnico delle foreste con qualifica non [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      1. I progetti relativi alle opere di sistemazione montana da eseguirsi in economia sono costituiti da
Art. 5.      1. Per la esecuzione delle opere previste dai singoli progetti, l'amministrazione di ciascuna azienda
Art. 6.      1. In fase esecutiva il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informatori del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare le eventuali modifiche qualitative e [...]
Art. 7.      1. Quando si rendano necessari lavori di sistemazione montana con somma urgenza, in circostanze nelle quali ogni indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei [...]
Art. 8.      1. Entro sei mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori previsti dal progetto, l'amministratore presenta alla Giunta regionale, tramite la direzione generale dei servizi forestali, la [...]
Art. 9.      1. L'amministratore è tenuto a presentare alla direzione dei servizi forestali, entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione ed entro tre mesi dalla data di ricevimento del [...]
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale. Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della [...]


§ 3.3.6 – L.R. 11 novembre 1971, n. 39. [1]

Norme per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei bacini montani.

(B.U. 16 novembre 1971, n. 46).

 

     Art. 1.

     1. Sono istituite due aziende speciali di sistemazione montana chiamate a provvedere, nell'ambito territoriale delle Province di Trento e Bolzano, alla esecuzione in economia, ai sensi dell'art. 67 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, delle opere di sistemazione nei bacini montani, classificati a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, a meno che la Giunta regionale non disponga l'esecuzione delle opere in forma indiretta mediante appalto.

 

     Art. 2.

     1. Le opere di sistemazione montana comprendono:

     a) opere volte ad ottenere la stabile correzione dei corsi d'acqua e che hanno per scopo la riduzione del trasporto solido, la difesa delle sponde e la regolarizzazione del profilo;

     b) opere di sistemazione del terreno sui versanti, allo scopo di eliminare o ridurre il trasporto solido dei corsi d'acqua;

     c) opere di carattere accessorio a quelle indicate nelle lettere precedenti quali paravalanghe rimboschimenti e rinverdimenti, tendenti al miglioramento del regime idraulico ed alla riduzione del trasporto solido, e strade di servizio;

     d) lavori di ordinaria manutenzione alle opere ed agli ave al fine di conservare in efficienza i manufatti esistenti, nonché per mantenere una sufficiente sezione di deflusso.

     2. L'approvazione dei progetti delle opere suddette da parte della Giunta regionale, equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 ed a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità ai sensi della legge regionale 14 maggio 1963, n. 15.

 

     Art. 3.

     1. La gestione di ciascuna azienda è affidata ad un amministratore nominato dalla Giunta regionale, tra i funzionari della carriera diretta del ruolo tecnico delle foreste con qualifica non inferiore a ispettore capo.

     2. All'amministratore sono affidati i seguenti compiti:

     1) dirigere il personale regionale destinato in servizio presso l'azienda, nonché il personale assunto per l'esecuzione in economia delle singole opere;

     2) curare la redazione, secondo il programma approvato dalla Giunta regionale, dei progetti delle opere di sistemazione;

     3) eseguire in economia, con i fondi disposti a suo favore mediante ordine di accreditamento, le opere previste dai progetti di cui al precedente articolo;

     4) provvedere alla direzione lavori per le opere di sistemazione appaltate dalla Giunta regionale.

     3. L'amministratore si avvale della collaborazione del personale dipendente. In particolare egli può nominare fra il personale del ruolo tecnico, carriera direttiva, distaccato presso l'azienda, il funzionario preposto alla direzione dei lavori di sistemazione montana, restandogli riservato il solo maneggio di denaro. In tale caso l'erogazione della spesa è fatta dall'amministrazione in base alla documentazione di volta in volta esibita dal funzionario delegato.

     4. Per il controllo sulla gestione si applicano, salvo quanto disposto dall'articolo 3 bis, gli articoli da 62 a 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. [2].

 

     Art. 3 bis. [3]

     1. L'attività dell'azienda speciale di sistemazione montana è soggetta al controllo di un collegio dei revisori dei conti, nominato dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni. Il collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), come modificato dalla legge 13 maggio 1997, n. 132.

     2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'azienda, compiendo le opportune verifiche sui rendiconti trimestrali, ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili. La regolarità dei rendiconti e della gestione è attestata dal collegio dei revisori dei conti mediante visto da apporre sui rendiconti.

     3. Il collegio dei revisori dei conti fornisce alla Giunta provinciale le informazioni da questa richieste e svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata dalla legge.

     4. Il collegio dei revisori dei conti provvede inoltre al controllo sulla gestione delle aperture di credito autorizzate, ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), come sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, a favore di funzionari delegati.

     5. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del bilancio della Provincia, un'indennità di carica. La misura dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. Ad essi compete inoltre, nel caso in cui per svolgere le proprie funzioni debbano compiere trasferte, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia.

 

     Art. 4.

     1. I progetti relativi alle opere di sistemazione montana da eseguirsi in economia sono costituiti da:

     a) una corografia ed una planimetria in scala adeguata, sia del bacino che delle zone di intervento;

     b) un profilo longitudinale con l'indicazione delle opere e del profilo di compensazione;

     c) una rappresentazione sommaria delle opere;

     d) una relazione illustrativa.

 

     Art. 5.

     1. Per la esecuzione delle opere previste dai singoli progetti, l'amministrazione di ciascuna azienda:

     a) si avvale del personale impiegatizio regionale nel numero proporzionato alle esigenze, e di non più di 25 dipendenti del ruolo organico del personale operaio della Regione, messi a disposizione dalla Giunta regionale;

     b) assume personale operaio con contratto di diritto privato, secondo le norme e il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro e dai contratti integrativi provinciali per gli operai delle imprese edili ed affini, prescindendo da quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22.

 

     Art. 6.

     1. In fase esecutiva il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informatori del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare le eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, richiedendone di volta in volta l'autorizzazione all'amministratore.

     2. Le modifiche apportate dovranno essere giustificate dal direttore dei lavori e confermate dall'amministratore nella relazione finale.

 

     Art. 7.

     1. Quando si rendano necessari lavori di sistemazione montana con somma urgenza, in circostanze nelle quali ogni indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, l'amministratore o un funzionario dell'azienda, compilerà un verbale in cui, in modo succinto, descriverà i danni avvenuti e le conseguenze di essi, indicando l'importo approssimativo necessario per ripararli.

     2. L'amministratore richiederà telegraficamente all'assessore cui è affidata la materia dell'economia montana e delle foreste, tramite la direzione dei servizi forestali, l'autorizzazione a dare inizio ai lavori, indicandone la spesa presumibile.

     3. Qualora un'opera iniziata d'urgenza, in base ad autorizzazione assessore, non venisse approvata nella successiva seduta della Giunta regionale, l'opera stessa dovrà essere tosto sospesa.

     4. In tale caso sarà provveduto alla liquidazione delle sole spese incontrate per la parte eseguita, tenendo presente in caso di cottimo, quanto stabilito dall'articolo 41 del capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

 

     Art. 8.

     1. Entro sei mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori previsti dal progetto, l'amministratore presenta alla Giunta regionale, tramite la direzione generale dei servizi forestali, la contabilità finale per il collaudo. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, nomina il collaudatore fissando un termine per la presentazione del certificato di collaudo.

     2. Il collaudatore, che viene scelto tra il personale competente in materia, regionale o statale, anche se collocato a riposo, oltre che provvedere alla operazione del collaudo, verifica anche le eventuali variazioni qualitative apportate al progetto.

     3. La contabilità finale relativa a progetti di importo inferiore ai dieci milioni viene approvata con certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato per l'accertamento e la conferma dell'amministratore.

     4. L'atto di collaudo deve essere corredato da una relazione sullo stato sistematorio del sottobacino, con particolare cenno agli ulteriori lavori necessari per raggiungere l'equilibrio idrogeologico.

 

     Art. 9.

     1. L'amministratore è tenuto a presentare alla direzione dei servizi forestali, entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione ed entro tre mesi dalla data di ricevimento del certificato di collaudo, il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

     2. Nel caso in cui l'amministratore si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente articolo 3, il rendiconto sarà redatto in due parti: l'una relativa ai lavori a firma del funzionario preposto alla direzione lavori, l'altra relativa ai pagamenti a firma

dell'amministratore.

     3. Al rendiconto è allegato il certificato di collaudo.

     4. Nel corso dei lavori l'amministratore può richiedere ulteriori accreditamenti di fondi su presentazione dell'elenco delle spese sostenute, corredato dalle copie dei pagamenti disposti.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale. Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] La presente legge ha cessato di applicarsi nella provincia di Trento per effetto dell'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con efficacia limitata al territorio della provincia di Trento e a partire dal 1 gennaio 2000. Si riporta di seguito il testo originale del presente comma:

[3] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con efficacia limitata al territorio della provincia di Trento e a partire dal 1 gennaio 2000.